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Messaggio numero 00080 del 02-07-2003.htm

  
  

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Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

 

 

 

 

 

 

Roma, 02-07-2003

 

 

 

Messaggio n.  00080

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:

Fondi professionali per la formazione continua. Modalità di adesione per le aziende temporaneamente sospese dall’assolvimento degli obblighi contributivi.

 

 

Come noto, il termine per esprimere la prima adesione ai Fondi interprofessionali per la formazione continua ex articolo 118 della legge n. 388/2000, è fissato al 30 giugno 2003.

Con precedente mesaggio n.61 del 19 maggio 2003, è stato chiarito che tale termine deve intendersi riferito al periodo di paga "giugno 2003" (1); le adesioni successive a tale data ma intervenute entro il periodo di paga  “giugno 2004”, produrranno effetti finanziari e contributivi dal 1° gennaio 2005, e così via.

 

Al  fine di consentire le adesioni  ai  Fondi già istituiti ed autorizzati senza procrastinare all’anno successivo i relativi  effetti finanziari e contributivi, saranno accettate anche le adesioni  comunicate da datori di lavoro che, per particolari motivi , siano temporaneamnete sospesi dall’assolvimento degli obblighi contributivi.

È il caso, ad esempio, delle aziende che operano a cicli stagionali (aziende conserviere, aziende alberghiere a carattere stagionale, ecc…), nelle quali a periodi di attività caratterizzati da assunzioni di personale seguono periodi di sospensione, ovvero di aziende che, a seguito di ordinanze ministeriali, stiano fruendo della sospensione del versamento dei contributi previdenziali.

 

Per la comunicazione di adesione le aziende interessate potranno presentare la denuncia contributiva di mod. DM10/2 (telematica o cartacea), priva di importi a debito e/o a credito,  limitandosi a riportare il codice relativo al Fondo prescelto, secondo le modalità riportate al punto 7 della circolare n. 71 del 2 aprile 2003. La presentazione della denuncia cartacea dovrà essere effettuata direttamente presso la competente Sede dell'Istituto.

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE

CRACA

(1) si ricorda che il mod. DM10 relativo al  periodo di paga "giugno 2003" va presentato entro le seguenti scadenze:

-          16 luglio per le denunce non telematiche;

-31 luglio per le denunce inviate per via telematica.