Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
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Messaggio numero 151 del 17-12-2003.htm |
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Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Roma, 17-12-2003 |
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Messaggio n. 151 |
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OGGETTO: |
Benefici per l’assunzione di disabili ex art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Cumulabilità con altre agevolazioni contributive. |
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SOMMARIO: |
I benefici per l’assunzione di disabili ex art.13 della legge 12 marzo 1999, n.68 sopno cumulabili con altre agevolazioni contributive. |
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La legge 12 marzo 1999, n. 68, come noto, ha dettato disposizioni finalizzate a tutelare e favorire il diritto al lavoro dei disabili. In particolare, al fine di realizzare una concreta “promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro” sono state introdotte, a favore dei datori di lavoro che assumono disabili, riduzioni contributive in misura variabile in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto. La citata legge, peraltro, affida alle Regioni e/o Province la concessione dei benefici in oggetto e le necessarie risorse finanziarie sono annualmente ripartite direttamente tra le Regioni. Con circolare n. 203 del 19 novembre 2001, questo Istituto ha fornito le modalità operative per la fruizione dei benefici ex lege n. 68/1999, con esclusivo riferimento ai datori di lavoro operanti in quelle Regioni che avessero via via sottoscritto l’apposita intesa con l’INPS (1). Successivamente, con messaggio n. 337 del 27 settembre 2002 è stato chiarito che i benefici contributivi di cui all’art. 13 della legge n. 68/1999 devono ritenersi incumulabili - in capo al medesimo lavoratore - con le altre agevolazioni contributive previste dall’ordinamento. Ciò in considerazione della specialità della legge n. 68/1999, della necessaria unicità del titolo di ogni assunzione, nonché della previsione della copertura dei relativi oneri. La questione è stata, tuttavia, oggetto di approfondimenti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Quest’ultimo ha di recente precisato (2) che, “in presenza dei prescritti requisiti oggettivi e soggettivi e nei limiti stabiliti dalle norme che rispettivamente li contemplano, non sussistono elementi ostativi alla possibilità di ritenere cumulabile - in capo al medesimo lavoratore - il regime di agevolazioni contributive previsto per l’inserimento lavorativo delle persone disabili con altri regimi di aiuto, concessi a diverso titolo e correlati ad altre forme di incentivazione alla creazione di nuova occupazione, purché per tale via non si ecceda il 100% dell’onere contributivo a carico del datore di lavoro”.
Saranno successivamente fornite istruzioni in ordine alle modalità operative, cui i datori di lavoro dovranno attenersi per la contestuale fruizione dei benefici ex lege n. 68/1999 e di altre agevolazioni contributive (es: CFL, art. 8, c. 9, della legge n. 407/1990, ecc.).
IL DIRETTORE CENTRALE Craca
(1) Al riguardo, si fa presente che ad oggi hanno sottoscritto l’intesa le seguenti Regioni e Province Autonome: - Valle d’Aosta; - Marche; - Veneto; - Basilicata; - Toscana; - Sicilia; - Emilia Romagna; - Provincia Autonoma di Trento; - Liguria; - Piemonte; - Molise; - Campania; - Lazio; - Puglia; - Sardegna; - Umbria; - Abruzzo; - Calabria.
(2) Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Ufficio Legislativo - n. prot. 90655/16/99 del 24 giugno 2003 e nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - D.G. per l’impiego, l’orientamento e la formazione - n. prot. 1567/01.12 del 3 dicembre 2003.
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