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Messaggio numero 15728 del 15-4-2005.htm

  
  

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AI DIRETTORI REGIONALI

AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI

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Roma, 15-4-2005

 

 

 

Messaggio n.  15728

 

 

 

Allegati 3

 

 

OGGETTO:

legge 3 dicembre 2004, n. 291, articolo 1 bis, comma 5.

Sospensione della facoltà di richiedere il “bonus” per i lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 4 dicembre 2004 è stata pubblicata la legge 3 dicembre 2004, n. 291, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 5 ottobre 2004, n.249, recante norme urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali”.

 

Il provvedimento legislativo, entrato in vigore il 5 dicembre 2004, all’articolo 1 bis, comma 5, dispone che “I lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, i quali non abbiano in precedenza esercitato la facoltà' di rinuncia all'accredito contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non possono, limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al trattamento di integrazione, esercitare la predetta facoltà', fatte salve le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

 

Con messaggio n. 4687 del 9 febbraio 2005 sono state fornite le prime istruzioni per l’applicazione della normativa in oggetto, con riserva di successivi chiarimenti relativi sia all’interpretazione normativa sia alle linee procedurali da seguire per la trattazione di tali fattispecie anche in attesa di interpretazioni e valutazioni che erano in corso da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

A scioglimento della predetta riserva si rappresenta quanto segue.

 

Per periodo di ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria si intende l’arco temporale per il quale, da specifico decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale.

 

In base alla norma sopra richiamata, per il periodo in cui l’impresa è stata ammessa al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria come sopra inteso, i lavoratori dipendenti non possono esercitare la facoltà di rinuncia all’accredito contributivo, cd. “bonus”, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 14/0002862 del 23 marzo 2005 ha comunicato che “la norma va interpretata, nel senso che non è consentito l’esercizio della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo di cui all’art. 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai soli lavoratori dipendenti delle unità aziendali ammesse al trattamento di integrazione salariale e non già a tutti i lavoratori dell’impresa nella sua generalità”.

 

Alla luce dei chiarimenti appena citati in tutti i casi in cui un’azienda è divisa in più unità la norma in esame si applica limitatamente ai lavoratori che operano nelle unità aziendali per le quali è stato concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria.

 

Pertanto, le domande presentate a partire dal 5 dicembre 2004 dai lavoratori in questione, nel periodo di ammissione dell’impresa o della propria unità aziendale, al trattamento di integrazione salariale straordinaria, dovranno essere respinte.

 

I medesimi lavoratori, potranno esercitare tale facoltà, secondo le modalità indicate con circolare n. 149 del 2004, a partire dal giorno successivo a quello di cessazione del periodo di cassa integrazione salariale straordinaria.

 

Poiché il provvedimento pone un limite alla sola facoltà di esercizio della rinuncia all’accredito contributivo e non si applica a coloro che hanno già esercitato tale facoltà alla data di entrata in vigore della legge n. 291/2004 (5 dicembre 2004), permane, anche durante il periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, la validità del diritto al “bonus”, secondo le modalità indicate con le circolari n. 149 e n. 150 del 2004, nei confronti dei lavoratori dipendenti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

 

·       presentino, in data anteriore al periodo di ammissione dell’impresa o dell’unità aziendale presso cui operano al trattamento di integrazione salariale, domanda di rinuncia all’accredito contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, secondo le modalità indicate nel D.M. del 6 ottobre 2004 di attuazione della legge n. 243/2004, avendone perfezionato i requisiti;

 

·       abbiano presentato al 4 dicembre 2004, la domanda di rinuncia all’accredito contributivo a sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, secondo le modalità indicate nel D.M. del 6 ottobre 2004 di attuazione della legge n. 243/2004, avendone perfezionato i requisiti.


 

In entrambi i casi sopra esposti l’erogazione del “bonus” resta comunque sospesa per i lavoratori posti in cassa integrazione a zero ore, i quali fruiranno di un accredito figurativo per il periodo di cassa integrazione. Per i lavoratori posti in cassa integrazione ad orario ridotto, l’importo del “bonus” sarà ridotto in misura corrispondente alla riduzione della retribuzione, con accredito figurativo ad integrazione.

 

 

MODALITA’ APPLICATIVE

 

Di seguito si illustrano i comportamenti che dovranno essere tenuti da parte delle aziende e delle Sedi ai fini di una corretta gestione delle domande di “bonus” in argomento.

 

Le aziende interessate sono quelle che hanno in corso di esame da parte del Ministero del Lavoro una domanda di ammissione alla CIGS, ovvero sono state già ammesse con decreto al trattamento di integrazione salariale straordinaria.

 

Le domande di bonus interessate sono quelle presentate da tutti i dipendenti dell’azienda in caso di trattamento di integrazione salariale relativo all’azienda nel suo complesso ovvero, quelle presentate dai soli dipendenti appartenenti alle unità interessate alla cassa integrazione guadagni quando il trattamento riguardi singole unità

 

Ricorrendo tali ipotesi le aziende dovranno compilare il modello LC/CIG1 allegato al presente messaggio e trasmetterlo, con immediatezza, all’area assicurato/pensionato della Sede competente alla trattazione della domanda di bonus, quale risulta dal modello LC7 di richiesta.

 

 

Le Sedi alla ricezione del modello LC/cig1 dovranno verificare:

 

a)     se la domanda di bonus sia stata presentata dopo il 4 dicembre 2004;

 

b)     se la data di presentazione della domanda di bonus rientri nel periodo per il quale è stata richiesta o concessa la cassa di integrazione guadagni straordinaria;

 

c)     se sussistano i requisiti soggettivi e di inquadramento aziendale per la concessione del bonus


 

Qualora ricorrano tutte e tre le condizioni predette le Sedi dovranno operare come segue:

 

1.     Se è tuttora pendente la domanda di integrazione salariale

 

La Sede dovrà:

 

Ø      modificare il campo 36 dell’EAD75 da ABA in ANA  ovvero da ABM a ANM;

 

Ø      emettere il modello LC2;

 

Ø      emettere il modello LC13 allegato per comunicare che la domanda di bonus è stata archiviata con facoltà dell’interessato di presentare richiesta di riesame in caso di esito sfavorevole della domanda di integrazione salariale.

 

2. Se l’azienda è stata ammessa alla CIGS

 

La Sede dovrà:

 

Ø      modificare il campo 36 dell’EAD75 da ABA in ANA  ovvero da ABM a ANM;

 

Ø      emettere il modello LC2;

 

Ø      Emettere il modello LC14 allegato per comunicare all’interessato  che la domanda di bonus è stata archiviata – in base alla  legge 3 dicembre 2004, n. 291 - in quanto l’azienda si trova in cassa integrazione guadagni straordinaria.

 

 

Come già comunicato nel messaggio n. 4687 del 9 febbraio 2005, si precisa, infine,  che, qualora il modello LC8 di ammissione al bonus risulti emesso in favore di un dipendente che si trovi in una delle suddette condizioni di incompatibilità, l’azienda dovrà segnalare tale circostanza alla Sede INPS competente, astenendosi, in attesa di istruzioni,  dal dare corso al bonus.

 

Il Direttore generale

       Crecco

 

Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3