Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
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Messaggio numero 18008 del 9-5-2005.htm |
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Direzione Centrale
delle Prestazioni
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AI DIRETTORI PROVINCIALI AI DIRETTORI SUBPROVINCIALI AI DIRETTORI DELLE AGENZIE
e, p.c. AI DIRETTORI REGIONALI |
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Roma, 9-5-2005 |
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Messaggio n. 18008 |
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OGGETTO: |
Assegno straordinario di sostegno al reddito. Compatibilità con i trattamenti pensionistici di invalidità. Chiarimenti
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Con sentenza n. 9492 del 19 maggio 2004 la Corte di Cassazione, esaminando a Sezioni Unite la situazione concernente la conversione della pensione di invalidità in pensione di anzianità, ha fissato il principio che non esiste alcuna previsione di collegamento tra la tutela per l’invalidità e la pensione di anzianità.
Con circolare n. 134 del 29 settembre 2004 sono state fornite le istruzioni in merito all’applicazione dei principi fissati con la sentenza citata.
Con messaggio n 4465 del 7 febbraio 2005 è stato precisato che le istruzioni di cui alla circolare 134/2004 trovano applicazione anche per le fattispecie in oggetto.
Si ribadisce, in proposito, che il titolare di assegno straordinario di sostegno al reddito non può essere ammesso alla pensione di anzianità, alla scadenza dell’assegno straordinario, qualora sia titolare di trattamento pensionistico di invalidità (assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità).
A seguito di ulteriori richieste di chiarimenti pervenute dalle sedi, si precisa che tale principio è applicabile esclusivamente con riferimento agli assegni straordinari già liquidati, per i quali è previsto il regime di compatibilità. Si rammenta che i contributi versati o accreditati in data successiva alla decorrenza del trattamento pensionistico di invalidità, ivi compresa la contribuzione correlata alla fruizione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito, sono utilizzabili per la liquidazione di supplementi, ricorrendone le condizioni di legge.
Rimane ferma la possibilità per chi è già titolare di assegno straordinario di ottenere successivamente la liquidazione di un assegno ordinario di invalidità. In tal caso non si potrà liquidare in suo favore, alla scadenza dell’assegno straordinario, la pensione di anzianità, in costanza di titolarità del citato trattamento pensionistico di invalidità. Non è invece possibile accogliere la domanda di assegno straordinario, finalizzato alla pensione di anzianità, nel caso in cui il soggetto interessato sia già titolare di pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità.
L’assegno straordinario di sostegno al reddito potrà essere concesso solo dopo la mancata conferma o la revoca dell’assegno ordinario di invalidità, ovvero dopo la revoca della pensione di invalidità.
IL DIRETTORE CENTRALE NORI
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