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Messaggio numero 1953 del 19-01-2006.htm

  
  

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Direzione Centrale

delle Prestazioni

 

 

 

 

 

 

Roma, 19-01-2006

 

 

 

Messaggio n.  1953

 

 

 

Allegati 1

 

 

OGGETTO:

Nuova misura dell’assegno per l’assistenza personale e continuativa.

 

 

DIREZIONE CENTRALE

DELLE PRESTAZIONI

 

DIREZIONE CENTRALE

SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI

 

Allegati 1

                                                                                              AI DIRETTORI REGIONALI

                                                                                              AI DIRETTORI DI AREA

                                                                                              AI DIRETTORI DELLE AGENZIE

 

 

 

Oggetto:

Nuova misura dell’assegno per l’assistenza personale e continuativa.

 

 

Il decreto 20 settembre 2005 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005, ha fissato in euro 415,13 la nuova misura dell’assegno per l’assistenza personale e continuativa, che l’Istituto eroga ai pensionati di inabilità ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

 

La nuova misura decorre dal 1° luglio 2005.

 

Le procedure di liquidazione e di ricostituzione delle pensioni sono state aggiornate, per l’attribuzione dell’assegno nella nuova misura, in data 4 gennaio 2006.

 

Le pensioni già in pagamento verranno ricostituite con procedura centrale, senza che si renda necessario alcun intervento da parte delle Sedi.

 

Il presente messaggio, avendo rilevanza esterna, verrà pubblicato sul sito internet dell’Istituto.

 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE

IL DIRETTORE CENTRALE DEI

PRESTAZIONI

SISTEMI INFORMATIVI

Nori

Spadaccia

 

 

 


 

Allegato

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 20 settembre 2005

Rivalutazione  delle  prestazioni  economiche erogate dall'INAIL, con

decorrenza 1° luglio 2005, per il settore industria.

(GU n. 281 del 2-12-2005)

 

          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

  Visto   l'art.   116   del   testo  unico  delle  disposizioni  per

l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le

malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della

Repubblica  30 giugno  1965,  n.  1124,  modificato dall'art. 1 della

legge  10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 20 della legge 28 febbraio

1986, n. 41;

  Visto  l'art.  11  del  decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38

che,  tra  l'altro,  ha  stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a

decorrere   dal   1° luglio   di  ciascun  anno  la  retribuzione  di

riferimento  per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL

ai  mutilati  e  agli  invalidi  del  lavoro relativamente a tutte le

gestioni  di  appartenenza  dei  medesimi,  e' rivalutata annualmente

sulla  base  della  variazione effettiva dei prezzi al consumo per le

famiglie   di   operai  e  impiegati  intervenuta  rispetto  all'anno

precedente   e  che  tali  incrementi  annuali  verranno  riassorbiti

nell'anno  in  cui  scattera'  la  variazione  retributiva minima non

inferiore  al dieci per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della

legge  28 febbraio  1986,  n.  41, rispetto alla retribuzione presa a

base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art.

20;

  Visto  il  decreto  ministeriale  15 ottobre  2004,  concernente la

rivalutazione  delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° gennaio

2004 per il settore industria;

  Vista  la  delibera  del consiglio di amministrazione dell'INAIL n.

262 del 1° giugno 2005;

  Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie

di  operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2004 rispetto all'anno

2003, calcolata dall'ISTAT, pari al due per cento;

  Considerato  che  non  si  e'  verificata la variazione retributiva

minima  non inferiore al dieci per cento di cui all'art. 11, comma 1,

del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  A  norma  dell'art.  116  del  testo  unico  delle disposizioni per

l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le

malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della

Repubblica  30 giugno  1965,  n.  1124,  modificato dall'art. 1 della

legge  10 maggio  1982,  n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio

1986, n. 41, e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,

n.  38, la retribuzione media giornaliera e' fissata in Euro 60,04 ai

fini   della  determinazione  del  minimale  e  del  massimale  della

retribuzione  annua,  i  quali,  di  conseguenza,  sono  stabiliti, a

decorrere  dal  1° luglio  2005,  nella misura di Euro 12.608,40 e di

Euro 23.415,60.

  Per  i  componenti  lo stato maggiore della navigazione marittima e

della  pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta

stabilito,  rispettivamente, in Euro 33.718,46 per i comandanti e per

i  capi  macchinisti,  in  Euro  28.567,03  per  i primi ufficiali di

coperta e di macchina ed in Euro 25.991,32 per gli altri ufficiali.

  Ai  fini  della  riliquidazione  delle  rendite, prevista dal primo

comma del citato art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.

38,  i  coefficienti  annui  di  variazione  sono  determinati  nelle

seguenti misure:

    anno 2003 e precedenti: 1,0200;

    anno 2004 e 1° semestre 2005: 1,0000.

 

 

                               Art. 2.

  A  norma  dell'art.  76 del decreto del Presidente della Repubblica

30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio

1982,  n.  251,  ed  ai  sensi  dell'art.  11 del decreto legislativo

23 febbraio   2000,  n.  38,  l'assegno  per  l'assistenza  personale

continuativa,  a  decorrere  dal  1° luglio  2005, e' fissato in Euro

415,13.

 

     

                               Art. 3.

  A  norma  dell'art.  85 del decreto del Presidente della Repubblica

30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 7 della legge 10 maggio

1982,  n.  251,  ed  ai  sensi  dell'art.  11 del decreto legislativo

23 febbraio  2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere,

in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi

diritto, a decorrere dal 1° luglio 2005, e' fissato in Euro 1.663,34.

 

     

                               Art. 4.

  A  norma  dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.

38,  gli  incrementi  annuali come sopra determinati, dovranno essere

riassorbiti  nell'anno  in  cui  scattera'  la variazione retributiva

minima non inferiore al dieci per cento fissata dall'art. 20, commi 3

e  4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base

per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il

visto  e  per  la  registrazione  e  sara'  pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 20 settembre 2005

 

                                           Il Ministro del lavoro

                                          e delle politiche sociali

                                                     Maroni

Il Ministro dell'economia

   e delle finanze

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