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1. Liquidazione
dell’assegno ordinario di invalidità a lavoratori in “bonus”.
Alcuni lavoratori hanno presentato domanda di assegno ordinario di
invalidità, dopo aver esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 12,
della legge n. 243 del 2004.
Poiché il lavoratore che ha esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma
12, della citata legge 23 agosto 2004, n. 243 conserva lo “status” di
assicurato, nei suoi confronti non vi sono preclusioni al riconoscimento del
diritto all’assegno ordinario di invalidità, in presenza dei requisiti
sanitari e contributivi richiesti dalla legge.
Il conseguimento dell’assegno di invalidità fa venire meno il diritto al
“bonus” a far tempo dalla decorrenza del trattamento di invalidità o di
inabilità. Tale provvedimento di revoca del “bonus” deve essere comunicato
all’interessato e al datore di lavoro presso il quale questi svolge, in quel
momento, attività da lavoro dipendente.
La contribuzione accreditata successivamente alla decorrenza dell’assegno di
invalidità dà luogo ad un supplemento di pensione da liquidarsi secondo le
regole ordinarie di cui all’articolo 7 della legge n. 155 del 1981.
In conformità con i criteri applicativi precisati con la circolare n. 149 del
2004, l’importo dell’assegno di invalidità da liquidare “è pari a quello che
sarebbe spettato al lavoratore all’inizio del periodo di rinuncia
all’accredito contributivo sulla base delle anzianità maturate a tale data,
maggiorato degli aumenti perequativi nel frattempo intervenuti.”
L’importo dell’assegno, pertanto, deve essere calcolato “con riferimento
all’anzianità contributiva maturata fino alla fine del mese precedente quello
di decorrenza del bonus ed alle retribuzioni percepite fino a tale
data, rivalutate sulla base dei coefficienti previsti per la liquidazione
delle pensioni aventi decorrenza nell’anno di inizio del periodo di
percezione del bonus. I periodi di riferimento per il calcolo della
retribuzione pensionabile devono essere considerati a ritroso a partire da
tale ultima decorrenza.” (circolare n. 149 del 2004)
L’importo dell’assegno, così determinato, deve essere maggiorato degli
aumenti perequativi intervenuti a partire dalla data di decorrenza del
“bonus”.
2. Liquidazione di una pensione supplementare ai titolari di assegno
ordinario di invalidità.
Si precisa che l’assegno ordinario d’invalidità, pur considerandone le
peculiarità, rientra, a tutti gli effetti, nell’ambito delle prestazioni
pensionistiche.
Pertanto i titolari di assegno d’invalidità hanno diritto alla liquidazione
della pensione supplementare al compimento dell’età pensionabile, che,
relativamente agli iscritti alla gestione separata, nonché agli iscritti
all’assicurazione generale obbligatoria privi di anzianità contributiva
nell’assicurazione medesima al 1° gennaio 1996, è stabilita dall’articolo 1,
comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Peraltro, poiché il diritto alla pensione supplementare è collegato alla
titolarità di un altro trattamento pensionistico, la revoca o la mancata
conferma dell’assegno ordinario d’invalidità, comportano la conseguente
revoca della pensione supplementare. Si invitano, pertanto, tutte le Sedi
dell’Istituto a porre attenzione nei casi di revoca o mancata conferma di un
assegno ordinario di invalidità, verificando che all’interessato non sia
stata precedentemente liquidata una pensione supplementare. In caso
affermativo si dovrà procedere alla revoca della pensione supplementare
medesima.
Il presente messaggio ha rilevanza esterna e deve essere pubblicato sul sito
internet dell’Istituto.
IL DIRETTORE CENTRALE
Nori
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