Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
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Messaggio numero 25928 del 29-09-2006.htm |
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Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
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Roma, 29-09-2006 |
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Messaggio n. 25928 |
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OGGETTO: |
Assegno per il nucleo familiare in caso di poligamia. |
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Come è noto la normativa sull'assegno per il nucleo familiare (art. 2 della legge 153/88) prevede che il nucleo stesso sia costituito dal richiedente, dal coniuge e dai relativi figli ed equiparati minori o maggiorenni inabili. Come più volte ribadito dall'Istituto, poichè nell’ordinamento italiano, in cui la predetta normativa è destinata ad operare, il rapporto di coniugio è esclusivamente monogamico, nel nucleo può essere incluso un solo coniuge. Pertanto la prestazione può essere erogata a vantaggio di un solo coniuge. Ciò premesso, in considerazione delle non corrette informazioni fornite in proposito dagli Organi di stampa, si invitano le Strutture periferiche a prestare la massima attenzione nell'osservanza delle disposizioni suddette. Il presente messaggio dovrà essere pubblicato su Internet.
IL DIRETTORE CENTRALE Ruggero Golino
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