Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
||
|
|
|
Messaggio numero 27708 del 1-8-2005.htm |
||
|
||
Direzione Centrale
delle Prestazioni
|
|
AI DIRETTORI REGIONALI AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI AI DIRETTORI DELLE AGENZIE
|
|
|
|
|
|
|
|
Roma, 1-8-2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Messaggio n. 27708 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Allegati 1 |
|
OGGETTO: |
Aliquote di computo per i soggetti iscritti alla gestione separata per l’anno 2005. |
|
Con Circolare n. 26 del 28 Gennaio 2002 sono state comunicate alle Sedi le aliquote di computo delle prestazioni pensionistiche per il biennio 2002/2003 rispettivamente per i soggetti non iscritti ad altre gestioni pensionistiche e per i soggetti già pensionati o iscritti ad altre gestioni pensionistiche.
Con Circolare n. 45 del 10 Marzo 2004 si è provveduto a rendere note alle Sedi le aliquote di computo per l’anno 2004.
Si rende pertanto necessario, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente aggiornare le aliquote in parola per l’anno 2005.
Per quanto riguarda l’aliquota di computo si ricorda che:
L’art. 59, comma 16, della legge 449 del 1997 nel disporre per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dal 1° Gennaio 1998, l’elevazione graduale del contributo dovuto alla gestione separata stabilisce che “ La relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è maggiorata rispetto a quella di finanziamento di un punto percentuale ”;
L’art. 51, comma 1, della legge 23 Dicembre 1999, n. 488, ha stabilito che tale maggiorazione sia di due punti percentuali rispetto all’aliquota contributiva, nei limiti di una complessiva aliquota di 20 punti percentuali.
Da ultimo l’articolo 45 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 dispone che, con effetto dal 1° gennaio 2004 l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata, non assicurati presso altre forme obbligatorie, è stabilita in misura identica a quella prevista per la Gestione pensionistica dei commercianti (cfr. citata circolare n. 45 del 10 marzo 2004 e circolare n. 8 del 27 gennaio 2005).
Sulla base delle norme appena citate, si riportano nella tabella allegata le aliquote di computo per gli anni dal 1996 al 2005 da usare per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche nei confronti, rispettivamente, dei soggetti non assicurati presso altre forme obbligatorie, degli iscritti titolari di pensione diretta, nonché dei titolari di altra prestazione pensionistica o iscritti ad altra gestione obbligatoria.
IL DIRETTORE CENTRALE NORI |
Allegato N.1