Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
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Messaggio numero 29713 del 30-8-2005.htm |
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Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
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Roma, 30-8-2005 |
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Messaggio n. 29713 |
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OGGETTO: |
Contributi agricoli - ulteriore sospensione per il mese di settembre 2005 delle cartelle di pagamento |
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DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE
AREA RISCOSSIONE CREDITI TRAMITE CONCESSIONARI
AI DIRETTORI REGIONALI AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI AI DIRETTORI DI AGENZIA
OGGETTO: CONTRIBUTI AGRICOLI - ULTERIORE SOSPENSIONE PER IL MESE DI SETTEMBRE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO E DEGLI ATTI ESECUTIVI AI SENSI DELL’ART. 14- QUINQUIESDECIES DELLA LEGGE N° 168 DEL 17 AGOSTO 2005 ( G.U. n° 194 del 22/08/05).
Si fa seguito al messaggio n° 20120 del 24/05/2005 per comunicare che con D.L. 30 giugno 2005,n° 115, (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione),convertito con modificazioni dalla Legge 17 agosto 2005, n°168, sono state apportate modifiche all’art. 13 ter del D.L. 14 marzo 2005, n° 35, convertito dalla Legge 14 maggio 2005, n° 80.
L’art. 14 quinquiesdecies della Legge n° 168/05 ,infatti,ha esteso anche al mese di settembre 2005 la sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e per le procedure di riscossione relative ai contributi previdenziali e assistenziali del settore agricolo, già prevista per i mesi da maggio ad agosto 2005.
La stessa norma ha confermato la data del 20 dicembre 2005 come termine per il recupero dei relativi importi.
Pertanto, in relazione a quanto sopra si fa presente quanto segue:
Restano sospese le procedure in corso, sia cautelari che esecutive, fino al 20 dicembre, tenuto conto che la norma accorda un ulteriore periodo di sospensione (1° ottobre-20 dicembre) per provvedere al pagamento delle cartelle.
Preme precisare che le cartelle di pagamento che verranno notificate a partire dal 1° ottobre seguiranno la normativa in vigore e cioè dovranno essere pagate entro il 60° giorno dalla data di notifica.
DILAZIONI DI PAGAMENTO
Per quanto riguarda le dilazioni di pagamento si specifica quanto segue:
a) dilazioni già concesse dal Direttore Regionale
- le dilazioni i cui piani di ammortamento sono già stati trasmessi ai concessionari e le cui rate erano in scadenza nei mesi da maggio a settembre devono essere considerate sospese; i contribuenti dovranno pagare in un’unica soluzione o tramite acconti, le rate scadute e non pagate oggetto di sospensione entro il 20 dicembre 2005; ciascuna rata in scadenza a partire dal mese di ottobre dovrà essere corrisposta mensilmente ai concessionari fino a completamento della dilazione;
b) dilazioni non ancora autorizzate
- le richieste di rateazione su cartelle già notificate o in corso di notifica fino al 30 settembre, non ancora deliberate dal Direttore regionale, verranno esaminate alla luce della normativa corrente mentre risulteranno sospesi i pagamenti degli acconti mensili su cartella da versare dalla data della domanda fino alla delibera del Direttore Regionale. Dopo l’accoglimento della domanda, qualora venga inviato ai concessionari il piano di ammortamento prima del 30 settembre p.v., le rate in scadenza fino a tutto settembre dovranno essere considerate sospese e potranno essere pagate nel periodo successivo dal 1° ottobre al 20 dicembre p.v.; qualora invece la prima rata dovesse ricadere nel mese di ottobre, quest’ultima nonché le rate successive dovranno essere pagate entro l’ultimo giorno del mese,secondo il piano predisposto.
Si comunica,inoltre, che i concessionari, attraverso l’associazione Ascotributi,sono stati già informati dell’ulteriore sospensione delle cartelle ed hanno già provveduto ad adeguare i relativi programmi.
Il Direttore Centrale Craca
Il presente messaggio, avendo rilevanza esterna,sarà pubblicato in “internet”.
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