Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
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Messaggio numero 30351 del 14-11-2006.htm |
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Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
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Roma, 14-11-2006 |
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Messaggio n. 30351 |
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OGGETTO: |
Soci lavoratori di cooperative d.p.r. 602/1970 aventi qualifica di dirigente. |
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Si forniscono precisazioni in merito all’applicabilità dell’articolo 3, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 423/2001 ai soci lavoratori delle cooperative di cui al d.p.r. n. 602/1970 con qualifica di dirigente. Come noto, il d.lgs. n. 423/2001 ha previsto un percorso di graduale superamento dello speciale regime stabilito per l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali dal predetto d.p.r. finalizzato al raggiungimento, alla scadenza del quinquennio previsto dalla norma, della equiparazione della contribuzione versata per i lavoratori soci delle stesse cooperative a quella prevista per i lavoratori dipendenti da imprese in genere (cfr. circolare 4.2.2002, n. 33). L’articolo 1, comma 3, della legge n. 142/2001 ha, a sua volta, disposto che il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali precisando altresì che dall'instaurazione dei rapporti associativi e di lavoro derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge n. 142/2001, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. Pertanto, alla luce di tali previsioni, le cooperative possono instaurare con i propri soci ordinari rapporti di lavoro subordinato, ivi inclusi quelli aventi natura dirigenziale, purché abbiano adottato il regolamento previsto all’articolo 6 della legge n. 142/2001, che preveda espressamente tale tipologia di rapporto di lavoro tra quelli instaurabili con i soci della cooperativa interessata, ai quali troveranno applicazione le norme ordinarie previste per la generalità dei lavoratori dipendenti. Tra le ordinarie disposizioni applicabili alla fattispecie vanno richiamate anche quelle dettate dal D.lgs. n. 423/2001 in materia di graduale adeguamento dell’imponibile previdenziale ed assistenziale a quello di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 389/1989, applicabili con riferimento ai periodi contributivi successivi all’adozione del regolamento, a far data dalla effettiva instaurazione del rapporto di lavoro di tipo dirigenziale tra cooperativa e socio.
Modalità di esposizione sui modelli DM10/2 e EMens.
I soci lavoratori delle cooperative DPR 602/1970, che rivestono qualifica di dirigente, saranno esposti sul modello DM10/2 secondo le modalità già in uso (codice qualifica “3” per i dirigenti del settore terziario e per i dirigenti già iscritti all’Inpdai al 31.12.2002 e codice qualifica “9” per i dirigenti di aziende industriali assunti o nominati dal 01.01.2003). I lavoratori con qualifica di dirigente, non soci della cooperativa con la quale hanno instaurato un rapporto di lavoro, saranno identificati sul modello DM10/2 con il già previsto codice tipo contribuzione “30”, preceduto dalla qualifica “3” o “9”. Analoga codifica sarà utilizzata nel flusso EMens.
Il presente messaggio dovrà essere pubblicato sul sito internet dell’Istituto.
IL DIRETTORE CENTRALE Ziccheddu
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