Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
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Messaggio numero 33170 del 13-12-2006.htm |
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Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
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Roma, 13-12-2006 |
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Messaggio n. 33170 |
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OGGETTO: |
Legge n. 398 del 3.10.1987. lavoratori temporaneamente distaccati in Australia. |
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Con circolare n. 87 del 15.03.1994, avente ad oggetto ” Legge 3.10.1987, n 398 - contribuzione per i lavoratori trasferiti in Paesi esteri con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale”, sono state fornite, fra l’altro, disposizioni riguardanti i lavoratori distaccati in Australia non considerati residenti permanenti nè in trasferta. Per tali lavoratori, in assenza di previsioni nella convenzione con l'Australia in materia di distacco, trova applicazione il regime assicurativo di cui alla legge n.398/1987, compreso il diritto allo sgravio di 10 punti in favore del datore di lavoro. Al fine di dare attuazione a dette disposizioni, le Sedi provvederanno ad attribuire alla posizione contributiva riferita ai datori di lavoro interessati, il codice di autorizzazione “4C”, che assume anche il significato di “lavoratori temporaneamente distaccati in Australia soggetti alla Legge 398/1987”. Per le modalità di compilazione del DM10, i datori di lavoro si atterranno, ovviamente, ai criteri previsti per le aziende che operano nei Paesi con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale (posizione 4C).
Il presente messaggio dovrà essere pubblicato sul sito Internet dell'Istituto.
IL DIRETTORE CENTRALE ZICCHEDDU
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