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Messaggio numero 33676 del 20-12-2006.htm

  
  

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Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

 

 

 

 

 

 

Roma, 20-12-2006

 

 

 

Messaggio n.  33676

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:

Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335. - Chiarimenti in ordine ai contributi versati all’INPS da ingegneri e architetti.

 

 

Sono pervenute ad alcune Sedi dell’Istituto richieste di rimborso o di trasferimento diretto dall’INPS all’INARCASSA - ai sensi dell’articolo 116, comma 20 della legge 23. 12. 2000, n. 388 - di contributi versati alla Gestione Separata da ingegneri ed architetti.

 

In merito al trasferimento della contribuzione invocato ai sensi della predetta norma, si chiarisce che la scrivente Direzione Centrale ha riscontrato varie note dell’INARCASSA rappresentando l’attuale impossibilità di attuare il citato articolo 116, comma 20, poiché non sono state tuttora formalizzate apposite intese fra l’Istituto e gli altri Enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria, così come richiesto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Si è altresì rilevato che in talune domande di rimborso si richiede l’applicazione di sentenze emesse su specifici casi. A tale proposito, mentre si ricorda che la sentenza fa stato solo tra le parti, si osserva come non sia mai stato contraddetto il criterio finora applicato, in base al quale, nel caso in cui il professionista abbia  svolto con carattere di continuità la propria attività professionale,  per la quale  è previsto l’obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza degli ingegneri ed architetti a norma dell’articolo 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, i contributi già versati all’Istituto sono da rimborsare.

 

Pertanto, in attesa che sia definita  la convenzione di cui sopra, si ribadisce che in presenza di contribuzione indebita continuano ad essere operanti le disposizioni riportate nella circolare n.193 del 26 agosto 1996, cui si rimanda, che prevedono il rimborso delle relative somme direttamente al professionista o al committente (anche della quota di un terzo trattenuta al collaboratore), a fronte di domanda scritta degli interessati.

 

Si fa riserva , pertanto, di ulteriori comunicazioni, anche per quanto concerne la frazionabilità dell'imponibile contributivo soggettivo dichiarato ai fini fiscali, rapportato ai periodi di effettiva iscrivibilità all'INARCASSA.

 

 

Il Direttore Centrale

Luigi Ziccheddu