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Messaggio numero 5717 del 03-03-2007.htm

  
  

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Coordinamento Generale

LEGALE

 

 

 

 

 

 

Roma, 03-03-2007

 

 

 

Messaggio n.  5717

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:

Natura decadenziale del termine di quaranta giorni per la proposizione dell’opposione a cartella esattoriale fissato dall’art. 24 del d.lgs. 26.2.1999, n. 46 – Sentenza Corte di Cassazione, 27 febbraio 2007, n. 4506 -

 

 

La Corte di Cassazione con la sentenza indicata in oggetto, in accoglimento della tesi difensiva dell’Istituto, ha statuito che il termine di quaranta giorni di cui all’art. 24, comma quinto, del decreto legislativo n. 46/1999, entro il quale il contribuente può proporre opposizione contro l’iscrizione a ruolo, ha natura perentoria, “perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell’ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credio medesimo.

Con la citata sentenza è stata respinta la tesi avversaria secondo cui tale termine fosse diretto a regolamentare la sola azione esecutiva, atteso che i termini entro i quali il debitore può proporre le opposizioni relative al procedimento di esecuzione sono espressamente disciplinati dal successivo art. 29, secondo comma,  del d. lgs. n. 46/1999 con il quale si dispone che “le opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie” (e quindi nei termini e con le modalità previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c.).

    Si richiama, quindi, l’attenzione dei Direttori di Sede circa la necessità di attivarsi presso i Concessionari affinché trasmettano agli Uffici legali le cartelle esattoriali corredate della relata di notifica, onde consentire di eccepire in giudizio l’eventuale tardività delle relative opposizioni.

Il testo integrale delle sentenze è in corso di pubblicazione sul sito dell’Avvocatura.

   

L’AVV. COORD.  GENERALE

(Fausto M. Prosperi Valenti)