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Messaggio numero 61 del 19-5-2003.htm

  
  

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Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

 

 

 

 

 

 

Roma, 19-5-2003

 

 

 

Messaggio n.  61

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:

Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione ex art. 118 della legge n. 388/2000. Integrazioni.

 

SOMMARIO:

Integrazioni alla circolare n. 71/2003, in materia di Fondi interprofessionali per la formazione continua

 

 

 

 

Ad integrazione delle disposizioni contenute nella circolare n. 71 del 2 aprile 2003, riguardante i Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della legge n. 388/2000, si forniscono le seguenti indicazioni tese a completare taluni aspetti relativi alle modalità di adesione e/o di revoca ai citati Fondi.

 

Comunicazione di adesione.

Per consentire una maggiore flessibilità gestionale, saranno accettate anche le comunicazioni di adesione ai Fondi effettuate dalle aziende nella denuncia contributiva relativa al periodo di paga “marzo 2003”, mentre si ribadisce che l'ultimo periodo utile per le adesioni, i cui effetti finanziari e contributivi scaturiranno da “gennaio 2004”, é quello relativo al periodo di paga "giugno 2003" (1).

Inoltre, entro la stessa data, sarà possibile l’eventuale modifica della prima adesione, avente sempre effetti da “gennaio 2004”.

Per comodità, di seguito, si riepilogano i codici utili per le adesioni:

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondi

Autorizzazione

Codice di adesione

FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE

D.M. 31/10/2001

FART

FONCOOP

D.M. 10/05/2002

FCOP

FOR. TE

D.M. 31/10/2002

FITE

FONDIMPRESA

D.M. 28/11/2002

FIMA

FONDO FORMAZIONE PMI

D.M. 21/01/2003

FAPI

FON.TER

D.M. 11/03/2003

FTUS

FONDIRIGENTI

D.M. 18/03/2003

FDIR

FONDIR

D.M. 18/03/2003

FODI

 

In sede di prima applicazione della norma, la nuova adesione sostituirà automaticamente la precedente registrazione anche in assenza del codice di revoca.

Restano ferme le modalità illustrate al punto 7.1 della circolare n. 71/2003.

 

Comunicazione di revoca dai Fondi.

Come precisato nella circolare n. 71/2003, l’adesione ai Fondi è facoltativa e revocabile. Ha validità annuale e si intende tacitamente prorogata, salvo disdetta.

Al fine di ottimizzare le modalità di comunicazione della revoca è stato istituito il nuovo codice “REDI”, che dovrà essere utilizzato dai datori di lavoro per comunicare la revoca da uno dei Fondi istituiti per i dirigenti (attualmente FONDIRIGENTI e FON.DIR).

La comunicazione dovrà essere preceduta dalla prevista dicitura “revoca adesione”.

Nessun dato dovrà essere riportato nelle rimanenti caselle. In tal senso vanno modificate le istruzioni precedentemente fornite.

Si riepilogano, quindi, i codici di revoca:

 

Fondi

Codice di revoca 

FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE

REVO

FON.COOP

REVO

FOR. TE

REVO

FONDIMPRESA

REVO

FONDO FORMAZIONE PMI

REVO

FON.TER

REVO

FONDIRIGENTI

REDI

FONDIR

REDI

 

 

Si ricorda, da ultimo, che le revoche comunicate dal 1 luglio 2003 al 30 giugno 2004, produrranno effetti dal 1° gennaio 2005, e così via.

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE

CRACA

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) si ricorda che la denuncia contributiva di "giugno 2003" va presentata entro le seguenti scadenze:

-         16 luglio per le denunce non telematiche;

-         31 luglio per le denunce inviate per via telematica.

 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE.

CRACA