Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
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Messaggio numero 79 del 27-6-2003.htm |
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Direzione
Centrale
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Entrate Contributive
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Roma, 27-6-2003 |
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Messaggio n. 79 |
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OGGETTO: |
Decreto legislativo 8.4.2003, n. 66, art. 10. Disciplina delle ferie annuali |
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Con decreto legislativo n. 66 del 2003 sono state recepite nell’ordinamento italiano le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti l’organizzazione dell’orario di lavoro che, all’art. 10, ha apportato innovazioni in materia di disciplina del diritto alle ferie annuali. Esso dispone infatti che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, periodo che non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro . Le nuove disposizioni circoscrivono dunque la possibilità di ricorrere, da parte dei datori di lavoro, alla c.d. monetizzazione dei periodi di ferie non goduti, ormai possibile solo con riferimento ai periodi che residuano una volta avvenuta la fruizione effettiva delle 4 settimane indicate dalla norma in oggetto. Le stesse trovano applicazione con riferimento ai periodi di ferie non ancora maturati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n° 66/2003, in base al principio di non retroattività della legge. Si comunica che la modifica normativa illustrata non comporta la necessità di rivedere le istruzioni impartite dalla scrivente sulle modalità di adempimento degli obblighi previdenziali in materia di compenso per ferie non godute, che rimangono applicabili per le fattispecie (ormai quantitativamente circoscritte) in cui sia possibile il ricorso alla attribuzione del predetto compenso. Ne consegue che rimangono integralmente confermate le istruzioni date con circolari n°186 del 1999 e n°15 del 2002. Ciò sia con riferimento ai periodi di ferie maturati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 66/2003 (e precisamente prima del 29 aprile 2003) sia con riferimento ai periodi di ferie maturati dopo l’entrata in vigore dello stesso provvedimento.
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