Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
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Messaggio numero 84 del 7-7-2003.htm |
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Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
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Roma, 7-7-2003 |
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Messaggio n. 84 |
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OGGETTO: |
art. 8, c. 2 della legge n. 407/1990. Accesso alle agevolazioni contributive per le imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale. Applicabilità alle imprese con capitale interamente pubblico. |
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Come noto, l’art. 8, c. 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, prevede che "per le imprese artigiane nonché per quelle operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali é dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni." Le circoscrizioni sono individuate annualmente con decreto del Ministero del Lavoro.
Come costantemente ribadito, l'agevolazione in misura totale (contributo apprendisti) spetta esclusivamente alle imprese e non agli altri datori di lavoro. La distinzione tra datori di lavoro ed imprese, ai fini delle riduzioni contributive previste dalla legge n. 407/90 per i contratti di formazione e lavoro, trova la sua origine nella norma. Infatti, mentre il comma 1 dell'art. 8 della suddetta legge stabilisce la riduzione contributiva per i datori di lavoro in genere, i commi 2 e 3 determinano la riduzione stessa per i datori di lavoro con qualifica di impresa. Per determinare se una attività sia svolta o meno in forma imprenditoriale soccorre la previsione di cui agli artt. 2082 e succ. del c.c. Sono quindi riconducibili in tale alveo i datori di lavoro appartenenti a tutti i settori economici che, in forma individuale o societaria, svolgono la loro attività professionalmente - cioè in modo stabile ed abituale anche se non esclusivo e permanente - mediante l’organizzazione dei fattori della produzione (capitali e lavoro), avendo come obiettivo la produzione o lo scambio di beni o di servizi. Al riguardo si fa presente che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini del riconoscimento della natura di “impresa” non è necessario che l’attività esercitata abbia la finalità di produrre entrate superiori ai costi di produzione, essendo sufficiente, ai fini dell'economicità dell'attività, l'idoneità almeno tendenziale a ricavare dalla cessione dei beni o servizi prodotti quanto occorra per compensare i fattori produttivi impiegati, ossia a perseguire tendenzialmente il pareggio di bilancio (Sezioni Unite sentenza n. 3353 dell'11 aprile 1994). Per l’ammissione a benefici stabiliti dal legislatore a favore delle “imprese”, appare quindi ininfluente l’eventuale attribuzione del CSC “2.01.02” utilizzato per l’individuazione, tra l’altro, di imprese caratterizzate dalla titolarità pubblica del capitale societario. Tale è il caso, ad esempio, di Ferrovie dello Stato S.p.A. la cui classificazione è attribuita al settore “industria” (trasporti ferroviari) ma alla quale, in considerazione della natura interamente pubblica del capitale societario, è stato attribuito il CSC “2.01.02” al solo fine di ottimizzare la gestione delle forme contributive dovute. In tal senso devono essere interpretate le istruzioni fornite sulla materia con la circolare n. 25 del 31 gennaio 1991 e successive. La procedura di controllo delle denunce contributive di mod.DM10/2 sarà adeguata al fine di recepire quanto illustrato con il presente messaggio.
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