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Messaggio numero 9879 del 17-04-2007.htm

  
  

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Direzione Centrale

delle Prestazioni

 

 

 

 

 

 

Roma, 17-04-2007

 

 

 

Messaggio n.  9879

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:

Pensione di inabilità civile – art.12 , legge 30 marzo 1971, n.118 - Limite reddituale.

 

 

 

DIREZIONE CENTRALE

DELLE PRESTAZIONI

 

 

 

 

AI DIRETTORI REGIONALI

AI DIRETTORI PROVINCIALI e SUBPROVINCIALI

AI DIRETTORI DELLE AGENZIE

 

 

 

 

OGGETTO:

Pensione di inabilità civile – art.12 , legge 30 marzo 1971, n.118 - Limite reddituale.

 

 

 

In risposta alle richieste di chiarimento pervenute da alcune Sedi, si conferma che, in linea con quanto enunziato in via incidentale dalla Corte costituzionale nella sentenza n.88/1992 e con le precedenti disposizioni del Ministero dell'Interno (v.circolare n.5 del 20.6.1980), il riconoscimento delle pensioni di inabilità civile, di cui all’art.12 , legge 30 marzo 1971, n.118, deve avvenire - in presenza degli altri requisiti - tenendo conto del solo reddito personale del richiedente, come per gli assegni di invalidità parziale.

 

Come noto, le procedure informatiche risultano predisposte nel senso sopra indicato.

 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE

Nori