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Titolo articolo: PRESTAZIONI AGLI INVALIDI CIVILIPRESTAZIONI AGLI INVALIDI CIVILI |
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Questa scheda contiene informazioni utili sulla pensione agli invalidi civili.
Maggiori dettagli e approfondimenti sono disponibili nelle Guide, nelle Miniguide o in TuttoInps CHE COSA SONO Sono prestazioni di natura assistenziale a cui hanno diritto gli invalidi civili totali e parziali, i ciechi e i sordomuti che non hanno redditi personali o, se ne hanno, sono di modesto importo.
Il riconoscimento dell'invalidità spetta alle Regioni, che verificano i requisiti sanitari attraverso Commissioni mediche istituite presso le Aziende sanitarie locali (Asl).
In linea generale, l'Inps ha solo il compito di provvedere al pagamento mensile dei trattamenti economici.
Solo in alcuni casi, a seguito di specifici accordi, le Regioni possono demandare all'Inps il riconoscimento amministrativo della prestazione di invalidità civile. Recenti modifiche legislative hanno trasferito all’Inps le residue competenze del Ministero dell’Economia e delle Finanze in tema di verifiche sanitarie dell’invalidità civile successive al suo riconoscimento. Coloro che percepiscono le prestazioni d'invalidità civile possono, a determinate condizioni, avere diritto anche alle maggiorazioni sociali. (vedi scheda trattamento minimo)
LA DOMANDALA DOMANDA
La domanda per ottenere le pensioni per gli invalidi civili, ciechi e sordi civili, va compilata sul modulo rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale (Asl) e deve essere presentata alla Asl competente per residenza, oppure tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita.
Alla domanda deve essere allegato il certificato del medico curante. IL PAGAMENTOIL PAGAMENTOLe prestazioni per gli invalidi civili, ciechi e sordi civili possono essere riscosse presso l’ufficio postale o bancario, in contanti allo sportello o con accredito sul conto corrente.
La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o da diversa decorrenza indicata nel verbale medico. |
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Data: 05/02/2010
Data: 04/02/2010
Data: 04/02/2010
Data: 04/02/2010
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