| Regolarizzazione colf e badanti: legge n.102 del 3 agosto 2009 | |
SINTESI DEI PUNTI PRINCIPALI DELLA LEGGE
Datori di lavoro: italiani, cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea, extracomunitari in possesso di titolo di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art.9 D.Lgs 286/98), cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno in quanto familiari di cittadino comunitario. Sono assimilati ai datori di lavoro persona fisica, ai sensi delle norme vigenti, le comunità religiose, le convivenze militari, le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale). Lavoratori: italiani, cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea, cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di validità, che consente attività di lavoro subordinato, cittadini extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale. Nel caso di emersione di lavoratore extracomunitario senza permesso di soggiorno, ciascun nucleo familiare potrà presentare dichiarazione al massimo per un lavoratore addetto al bisogno familiare e due lavoratori addetti all’assistenza di persona non autosufficiente ed alla stipulazione del contratto di soggiorno. Dovrà essere presentata certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con Servizio sanitario nazionale attestante la limitazione dell’autosufficienza del soggetto per cui si chiede assistenza; Condizioni per emersione: possono presentare la dichiarazione di emersione i datori di lavoro che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno 3 mesi i lavoratori (italiani/comunitari/extracomunitari) e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione adibendoli a:
Possono essere regolarizzati anche periodi antecedenti il 1° aprile 2009 alle modalità di corresponsione di quanto dovuto come contributi e interessi stabiliti in apposito Decreto del Ministero del Lavoro. A tal fine il datore di lavoro, dopo l’iscrizione del rapporto di lavoro all’INPS, sarà invitato a compilare un apposito modulo (LD15-ter).
Modalità:
Prima di presentare la dichiarazione di emersione il datore di lavoro deve provvedere al pagamento di un contributo forfetario, per ciascun lavoratore, di € 500,00 di cui una parte coprirà a fini previdenziali e assistenziali il periodo di lavoro aprile-giugno 2009 (2° trimestre 2009). Il pagamento deve essere effettuato, presso sportelli bancari, uffici postali o con modalità on line, attraverso il modello “F24 – versamenti con elementi identificativi “ disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sul sito del Ministero dell’Interno, sul sito del Ministero del Lavoro e sul sito dell’Inps,. Il pagamento potrà essere eseguito dal 21 agosto 2009. La dichiarazione di emersione può essere presentata dal 1° al 30 settembre a:
Lo sportello unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno.
Tutte le informazioni relative alla dichiarazione, al modello relativo, alle norme collegate ecc.. sono disponibili sul sito del Ministero Interno. Entro 24 ore dalla stipula del contratto di soggiorno il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS, utilizzando il mod. LD-EM2009extraUE, disponibile sul sito internet dell’INPS da ottobre. Effetti giuridici
Dall’entrata in vigore della legge e fino alla conclusione del procedimento volto all’emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale nonché delle norme relative all’impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale. Per i lavoratori italiani, comunitari e extracomunitari muniti di permesso di soggiorno per lavoro subordinato in corso di validità l’iscrizione del rapporto di lavoro all’INPS comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all’impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale Per i lavoratori extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale la sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria all’INPS ed alla successiva iscrizione del rapporto di lavoro, nonché il rilascio del permesso di soggiorno comportano l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all’ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale e all’impiego di lavoratori, anche di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale. |
Data: 23/08/2010
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Data: 17/08/2010
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