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A seconda della provenienza e dell’età del lavoratore sono richiesti adempimenti diversi sia al datore di lavoro sia al lavoratore.
Per i lavoratori italiani o di paesi dell’Unione Europea
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Cosa deve fare il datore di lavoro
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Nel caso il lavoratore domestico sia di nazionalità italiana o di paesi della Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), il datore di lavoro può assumere direttamente il lavoratore domestico, dopo aver concordato gli elementi del rapporto di lavoro (orario, retribuzione, ferie ecc.).
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Cosa deve fare il lavoratore
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Il lavoratore può essere assunto anche se non iscritto nelle liste del collocamento. E’ però necessario che sia in possesso del codice fiscale, di un documento di identità e della tessera sanitaria aggiornata e rilasciata dall’ASL. Dato che è ammessa l’assunzione di minori con età minima di 16 anni, se il lavoratore domestico è minorenne, il lavoratore deve presentare oltre ai documenti già indicati:
- il certificato di idoneità al lavoro, rilasciato dall’Ufficiale sanitario dell’ASL di zona dopo visita medica a cura e carico del datore di lavoro;
- la dichiarazione dei genitori o di chi esercita la potestà familiare, vidimata dal Sindaco del Comune di residenza, con cui si acconsente che il lavoratore minorenne viva presso la famiglia del datore di lavoro o, in alternativa, per i minori ad ore o a mezzo servizio, l’autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà.
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Per i lavoratori extracomunitari
Le procedure sono diverse se il lavoratore risiede già in Italia o se invece risiede all’estero.
Se il lavoratore extracomunitario già risiede in Italia
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Cosa deve fare il datore di lavoro
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Il datore di lavoro che vuole assumere un lavoratore extracomunitario già residente in Italia deve stipulare con questo un contratto di soggiorno per lavoro, procedendo come segue:
Attenzione. Le procedure e i moduli da utilizzare subiscono annualmente variazioni. Si raccomanda pertanto di verificarli sul sito del Ministero del Lavoro o nelle pagine internet INPS dedicate ai Lavoratori Migranti.
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| Cosa deve fare il lavoratore |
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Essere in possesso di un permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di un’attività lavorativa;
Sottoscrivere, insieme al datore di lavoro, il modulo Q per il contratto di soggiorno per lavoro.
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Se il lavoratore extracomunitario non è ancora entrato in Italia
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Cosa deve fare il datore di lavoro
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Ogni anno in Italia viene programmato attraverso il cosiddetto “Decreto Flussi” il numero massimo di lavoratori extracomunitari ai quali sarà concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il Decreto entra in vigore quando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, il datore di lavoro che vuole instaurare un rapporto di lavoro domestico con un cittadino extracomunitario residente all’estero, deve attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto flussi dell’anno in corso e, a partire dalle scadenze indicate, presentare la domanda di nulla osta al lavoro.
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Altri obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro dovrà in ogni caso:
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garantire un orario di lavoro settimanale non inferiore a 20 ore;
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dimostrare di possedere, al netto delle ritenute fiscali, un reddito annuo (anche derivante dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado non conviventi) di importo almeno doppio rispetto all’ammontare della retribuzione annua dovuta al lavoratore da assumere, maggiorato dei contributi da versare. Il datore di lavoro che assume un lavoratore straniero in qualità di assistente familiare, perché affetto lui stesso da patologie o gravi handicap che ne limitano l’autosufficienza, non ha l’obbligo dell’autocertificazione relativa alla sua capacità economica;
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impegnarsi al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza;
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impegnarsi a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro;
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assicurare la disponibilità di un alloggio adeguato e al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per la consegna del nulla osta, esibire la ricevuta dell’avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa (rilasciato dal Comune o dall’ASL di competenza); il certificato va richiesto anche nel caso in cui il lavoratore alloggerà presso l'assistito per svolgere le mansioni di assistente alla persona;
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Cosa deve fare il lavoratore
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Una volta concesso il nulla osta, lo Sportello Unico per l’immigrazione lo trasmette insieme al contratto di soggiorno e al codice fiscale - richiesto all’Agenzia delle Entrate - alla competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana all’estero, che rilascerà al lavoratore il visto d’ingresso da lui precedentemente richiesto.
Il cittadino extracomunitario, ottenuto il visto d’ingresso presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero, deve:
La Questura, infine, convocherà il cittadino extracomunitario per la consegna del permesso di soggiorno. Lo Sportello Unico consegnerà al lavoratore, oltre al contratto di soggiorno, una copia della Carta dei Valori ed una guida alle leggi sull’immigrazione predisposta dal Ministero dell’Interno (“In Italia in regola”), tradotta nella lingua meglio conosciuta dal cittadino straniero. Per ulteriori informazioni: www.poliziadistato.it
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Se il lavoratore extracomunitario già assunto deve rinnovare il permesso di soggiorno
Il contratto di soggiorno per lavoro, stipulato con il datore di lavoro mediante il modulo Q, è un obbligo sia per instaurare un nuovo rapporto di lavoro sia per il rinnovo del permesso di soggiorno. Pertanto, il lavoratore già residente in Italia, che abbia concluso un rapporto di lavoro e il cui permesso di soggiorno sia prossimo alla scadenza, accettando un’altra offerta di lavoro può ottenere il rinnovo del permesso presentando il contratto di soggiorno stipulato con il nuovo datore.
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