Tutte le informazioni sull'Istituto 
 
Articolo
Testo articolo
Lavoratori domestici: L'ASSUNZIONE
 
Dopo aver acquisito i documenti necessari si concordano le condizioni per stipulare in forma scritta il contratto di lavoro.

Il contratto 
Per informazioni utili alla stipula del contratto di lavoro vedi:

Come formalizzare l’assunzione 

A partire dal 29 gennaio 2009 la comunicazione di assunzione deve essere presentata all’Inps entro le ore 24 del giorno precedente (anche se festivo) a quello di instaurazione del rapporto di lavoro. La comunicazione ha efficacia anche nei confronti dei Servizi competenti, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), nonché della Prefettura-ufficio territoriale del Governo.

La comunicazione all'Inps è obbligatoria:

  • anche per il periodo di prova;
  • qualunque sia la durata del lavoro;
  • anche se il lavoro è saltuario o discontinuo;
  • anche se già assicurate presso un altro datore di lavoro;
  • anche se già assicurate per un'altra attività;
  • anche se di nazionalità straniera;
  • anche se titolari di pensione.
L’obbligo di comunicazione esiste anche in fase di proroga, trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato oppure in caso di svolgimento dell’attività in una abitazione del datore di lavoro diversa da quella comunicata precedentemente) e cessazione del rapporto di lavoro. In questo caso la comunicazione dovrà essere effettuata entro cinque giorni dall’evento.

Per l’iscrizione e le eventuali variazioni il datore di lavoro domestico potrà, in modo semplificato:
  • avvalersi del Contact Center, al numero 803.164, fornendo telefonicamente i dati necessari;
  • utilizzare l’apposita procedura Internet di compilazione e invio on-line disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it); attualmente la procedura online per le variazioni è in fase di rilascio 
  • utilizzare il modulo cartaceo per la presentazione o l’invio agli uffici Inps.

    Non è necessario procedere alla denuncia di assunzione secondo le modalità fin qui indicate nel caso in cui il datore di lavoro domestico intenda fare ricorso a prestazioni di lavoro di tipo accessorio di natura occasionale (tipologia contrattuale introdotta con la riforma Biagi e utilizzabile anche per il lavoro domestico). Il rapporto di lavoro accessorio è regolato mediante la consegna dei c.d. voucher che contengono la retribuzione e la contribuzione verso Inps ed Inail.


   Leggi questo articolo in formato Pdf  Leggi questo articolo in formato Pdf
Banner