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Lavoratori Domestici: QUANDO E COME PAGARE
 
Quando si pagano i contributi

I contributi si pagano per trimestri solari entro i seguenti termini:
  • dal 1° al 10 aprile, per il primo trimestre;
  • dal 1° al 10 luglio, per il secondo trimestre;
  • dal 1° al 10 ottobre, per il terzo trimestre;
  • dal 1° al 10 gennaio, per il quarto trimestre.
Il pagamento dei contributi non può essere fatto né prima né dopo i termini indicati sopra. Se l'ultimo giorno utile per il versamento coincide con la domenica o con una festività, è prorogato al giorno successivo non festivo. Il versamento tardivo o parziale comporta per legge l'applicazione di sanzioni pecuniarie da parte dell'Inps. 

Come chiedere i bollettini

Il primo invio di bollettini è automatico. Prima di utilizzare l’ultimo bollettino, è necessario richiederne altri all’Inps chiamando il numero verde InpsInforma 803164 oppure collegandosi al sito www.inps.it nella sezione richiesta bollettini
  
Come Compilare i bollettini

 Fac simile Bollettino
 
Periodo di lavoro: nella casella TRIMESTRE indicare il trimestre solare al quale si riferisce il versamento (1 per il trimestre gennaio-marzo; 2 per il trimestre aprile-giugno; 3 per il trimestre luglio-settembre; 4 per trimestre ottobre-dicembre). Nella casella ANNO indicare l’anno di riferimento.

Esempio
se si versano i contributi per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 2010, o parte di esso se il rapporto è iniziato successivamente all’inizio del trimestre, nella casella TRIMESTRE va indicato 1 e nella casella ANNO va indicato 2010.

Ore retribuite nel trimestre: nella casella ORE RETRIB indicare il numero complessivo delle ore retribuite dalla domenica della prima settimana fino all’ultimo sabato compreso nel trimestre solare.
ATTENZIONE: la settimana lavorativa di riferimento decorre dalla domenica al sabato, per cui con ogni bollettino devono essere indicate tutte le ore retribuite nelle settimane del trimestre che si concludono con il sabato. Le ore retribuite nei giorni successivi all’ultimo sabato del trimestre considerato, vanno aggiunte a quelle del trimestre solare successivo.
Qualora dalla somma delle ore e delle frazioni di ora si ottenga un numero non intero, il numero stesso deve essere arrotondato all’unità superiore. Il numero delle ore si ottiene moltiplicando le ore lavorate ogni settimana per il numero delle settimane del trimestre.
Si precisa che ogni trimestre non è sempre composto da 13 settimane (52 settimane = 1 anno diviso quattro trimestri = 13 settimane) ma dipende dal numero dei sabato compresi nel trimestre. Questo numero indica le settimane cui fare riferimento per il versamento dei contributi.

Esempio: se il collaboratore domestico lavora 24 ore a settimana
24 ore x 13 sabato (13 settimane) = 312 (totale ore lavorate nel trimestre)
Le ore retribuite nei giorni successivi all’ultimo sabato del trimestre considerato vanno aggiunte a quelle del trimestre solare successivo.
 

Retribuzione oraria effettiva: indicare nella casella RETRIBUZIONE ORARIA EFF l’importo ottenuto sommando alla retribuzione oraria concordata il valore orario dell’eventuale vitto e alloggio e un dodicesimo della somma risultante, come rateo di tredicesima mensilità.

Esempi:
1)Retribuzione oraria effettiva senza indennità di vitto e alloggio
Retribuzione oraria concordata = € 8,00
Quota oraria di 13^ = € 8 :12 = € 0,66
Retribuzione oraria effettiva da indicare sul bollettino: 8,00 + 0,66 = € 8,66

2)Retribuzione oraria effettiva comprensiva di indennità di vitto e alloggio
retribuzione oraria concordata = € 8,00 per 30 ore a settimana su 6 gg lavorati con vitto e alloggio
Indennità di vitto e alloggio 2010 = 4, 93 euro Quota oraria: 4, 93 x 6 gg : 30 ore = 0,986
Quota oraria di 13^ = (8 + 0,986) : 12 = 0,748
Retribuzione oraria effettiva da indicare sul bollettino: à 8,00 + 0,986 + 0,748 = 9,73 € 


La retribuzione oraria effettiva va indicata sempre, anche nel caso si versi il contributo corrispondente alla 4^ fascia.
La legge stabilisce che il contributo da versare all’Inps è sempre calcolato sulla retribuzione oraria. Pertanto, nei casi in cui la retribuzione sia settimanale, quindicinale o mensile, il datore deve sempre ricondurre la retribuzione all’importo orario.

Indicazione delle settimane del trimestre nelle quali è stata corrisposta la retribuzione: nello spazio riservato all’indicazione delle SETTIMANE RETRIBUITE barrare solamente la casella SI se tutte le settimane del trimestre solare sono state retribuite (per lavoro effettivo o per assenze varia retribuite). In caso contrario, barrare soltanto le caselle corrispondenti alle settimane dei singoli mesi del trimestre nelle quali c’è stata retribuzione.

Importo dei contributi: indicare l’importo da versare a titolo di contribuzione obbligatoria. Il contributo dovuto per ciascun trimestre si ottiene moltiplicando il contributo orario per il numero delle ore retribuite nel trimestre al quale si riferisce il versamento.
L’importo si determina individuando nelle apposite tabelle la fascia in cui è compresa la retribuzione oraria e il contributo orario corrispondente.
 
Esempio:
Prendendo a riferimento la retribuzione oraria di 8,66 € (comprensiva della quota di tredicesima) il datore di lavoro dovrà pagare per l’anno 2010 un contributo di 1,85 €. L’importo del contributo orario va moltiplicato per il numero delle ore retribuite nel trimestre.


Il contributo relativo alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF) è sempre dovuto, a meno che non si tratti di rapporto di lavoro tra coniugi o parenti e affini conviventi, non oltre il terzo grado.
Attenzione: Il rapporto di lavoro tra coniugi è ammesso solo nel caso in cui il coniuge datore di lavoro sia o grande invalido civile/militare o mutilato o non vedente con indennità di accompagnamento. Il rapporto di lavoro tra parenti e affini entro il 3° grado prevede l'onere della prova del rapporto subordinato, salvo il caso che il datore di lavoro rientri nelle categorie già citate o sia un sacerdote.

Data di cessazione del rapporto di lavoro: indicare nell’apposito spazio la data (giorno,mese e anno) di cessazione del rapporto di lavoro, dopo aver considerato anche i periodi relativi a ferie maturate ma non fruite ed al preavviso. Il versamento dei contributi deve essere effettuato entro i 10 giorni successivi a tale data.

Esempio:
il lavoratore cessa dal servizio il 25 ottobre, ha maturato tre giorni di ferie di cui non ha fruito ed ha diritto ad un preavviso di otto giorni; la data di cessazione da indicare sul bollettino sarà il 5 novembre ed il pagamento dovrà essere effettuato entro il 15 novembre.
Il versamento eseguito in ritardo comporta l’applicazione di sanzioni da parte dell’INPS.
AVVERTENZA IMPORTANTE
L’inserimento della data di cessazione del rapporto di lavoro nel bollettino utilizzato per l’ultimo trimestre per il quale si versano i contributi è un dato indispensabile per la verifica della correttezza dell’importo pagato, ma non ha efficacia di comunicazione all’INPS ai sensi delle norme vigenti.
La comunicazione deve essere effettuata presentando o inviando per posta il mod. COLD VAR (scaricabile dalla Modulistica online del sito www.inps.it) ad una qualsiasi sede INPS, oppure telefonando al numero verde 803164.


Come pagare

E’ possibile versare i contributi per i lavoratori domestici pagando il bollettino postale compilato tramite Posteitaliane sia recandosi allo sportello sia on-line dal sito www.inps.it cliccando qui.

Per effettuare l’operazione di pagamento on-line, è necessario essersi precedentemente “registrati” e/o “attivati” con Posteitaliane sul sito www.poste.it
Le modalità di pagamento sono:
  • addebito in conto corrente BancoPosta;
  • carta prepagata PostePay emessa da Posteitaliane;
  • carte di credito abilitate al circuito internazionale Via, Visa Electron e MasterCard.
Con la procedura di registrazione ci si abilita al pagamento con carta di credito. Effettuando anche l’ulteriore procedura di attivazione si ha la possibilità di versare i contributi tramite Banco Posta e Carta prepagata.
Per il pagamento è dovuto a Posteitaliane un importo a titolo di costo dell’operazione variabile a seconda della modalità di pagamento:
  • Banco Posta: 1 €;
  • Carta di Credito: 2 € per importi fino a 100 €, più il 2% per importi superiori;
  • Carta prepagata: 1 €.
È possibile effettuare i pagamenti tutti i giorni della settimana nei seguenti orari:
  • dalle 06:00 alle 22:30 per il pagamento con conto corrente BancoPosta;
  • dalle 06:00 alle 22:30 per il pagamento con carta prepagata PostePay;
  • dalle 00:15 alle 23:45 per il pagamento con carte di credito abilitate. 

Dal 12 gennaio 2009, grazie al progetto "Reti amiche", il pagamento on line è possibile anche tramite Lottomatica, recandosi in una qualsiasi ricevitoria/tabaccheria del lotto che ha aderito al servizio online e che espone il logo "reti amiche", portando con sé il codice fiscale del datore di lavoro e il codice del rapporto di lavoro.

Dal 20 luglio 2009, i clienti/titolari del servizio Banca via Internet del gruppo Unicredit Banca, Unicredit Banca di Roma e Banco di Sicilia possono effettuare il pagamento on line dei contributi dal loro sito Internet.
E’ possibile anche effettuare il versamento presso gli sportelli delle banche del gruppo Unicredit (con pagamento in contanti per tutti gli utenti o, per i correntisti del gruppo Unicredit, anche a debito sul conto corrente).




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