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Lavoratori Domestici: DIMISSIONI, LICENZIAMENTO E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
 

Dimissioni/Licenziamento 

Dimissioni/Licenziamento 

Il rapporto di lavoro può cessare per libera volontà del lavoratore e del datore di lavoro, a condizione che si dia regolare preavviso all'altra parte.
In caso di licenziamento, per il rapporto di lavoro con impegno superiore a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere:
  • 15 giorni di calendario, fino a cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro;
  • 30 giorni di calendario, oltre i cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro.
Per il rapporto di lavoro con impegno fino a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere:
  • 8 giorni di calendario, fino a due anni di anzianità;
  • 15 giorni di calendario, oltre i due anni di anzianità.
Tali termini sono ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.
In caso di mancato preavviso da parte del datore di lavoro è dovuta al lavoratore un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso spettante.
In caso di dimissioni invece, al lavoratore che non effettua la prestazione nel periodo di preavviso viene trattenuta dalla liquidazione l’importo che gli sarebbe spettato in tale periodo.

Comunicazioni obbligatorie

Comunicazioni obbligatorie

A partire dal 29 gennaio 2009 tutte le comunicazioni relative alla modifica o alla cessazione del rapporto di lavoro domestico devono essere presentate all’Inps entro cinque giorni dall'evento, utilizzando il modulo COLD.VAR, disponibile sul sito internet dell'Istituto nella sezione "Moduli".
La comunicazione ha efficacia anche nei confronti dei Servizi competenti, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), nonché della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo.

Trattamento di fine rapporto

Trattamento di fine rapporto

Quando cessa il rapporto di lavoro, per licenziamento o per dimissioni, il lavoratore domestico ha sempre diritto alla liquidazione, anche se il lavoro è precario, saltuario e di poche ore a settimana. Ciò anche nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova.
Per calcolare le somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto, bisogna tenere conto della retribuzione mensile, della tredicesima e, per il lavoratore che consuma due pasti al giorno e dorme in casa, dell'indennità sostitutiva del vitto e dell'alloggio.
I calcoli variano a seconda del periodo a cui si riferisce il servizio. Occorre distinguere tre periodi, ai quali corrispondono tre diverse modalità di calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR):
  • Il primo periodo arriva fino al 31 maggio 1982;
  • il secondo periodo va dal 1° giugno 1982 al 31 dicembre 1989;
  • il terzo periodo dal 1° gennaio 1990 in poi.

La liquidazione frazionata

La liquidazione frazionata

La legge consente che il TFR sia pagato ogni anno, se richiesto dal lavoratore o dal datore di lavoro con il consenso dell’altro.
In ogni caso, la legge prevede che dopo otto anni di servizio il lavoratore abbia diritto ad un anticipo pari al 70 % del TFR maturato.

Esempio di calcolo del TFR aggiornato al 2008

Esempio di calcolo del TFR aggiornato al 2008

PPrendendo in esame un rapporto di lavoro iniziato il 1° gennaio 1997 e cessato il 30 novembre 2007, con una retribuzione complessiva mensile di 800 € (che, al solo scopo di semplificare l’esempio, supponiamo non subisca variazioni negli anni), occorre procedere nel seguente modo:

Calcolo
800 € x 13 mensilità = 10.400 € (retribuzione complessiva annua)
10.400 : 13.5 = 770,37 € (TFR)

Rivalutazione
All’importo così ricavato si applica la rivalutazione nel seguente modo:
(per il 2007, dato che il rapporto è cessato a novembre, si considera nel calcolo soltanto il periodo gennaio-novembre).
L’importo finale di 9.735,80 € così calcolato, rappresenta il TFR totale spettante al lavoratore per il periodo di servizio.

Tabella rivalutazioni del TFR (con coefficienti annuali)


 Anno TFR  + TFR anno prec. rivalutato   = Totale   + % (indice di rivalutazione)    
1997 770,37    = 770,37  +  2,626761% 790,61
1998 770,37  790,61  =  1.560,98  +  3,095745%  1.564,07
1999  770,37  1.564,07  =  2.334,44  +  3,538043%  2.417,03
2000  770,37  1.417,03  =  3.187,40  +  3,219577%  3.290,02
2001  770,37  3.290,02  =  4.060,39  +  3,504310%  4.202,67
2002  770,37  4.202,67  =  4.973,04  +  3,200252%  5.132,19
2003  770,37  5.312,19  =  5.838,63  +  2,793103%  6.001,71
2004  770,37  6.001,71  =  6.772,08  +  2,952785%  6.972,04
2005  770,37  6.972,04  =  7.678,21  +  2,747031%  7.955,10
2006 770,37 7.955,10  = 8.725,47  +  3,485981%  9.029,63
2007 706,17 9.029,63   9.735,80      
 
Indici di rivalutazione TFR mensili 2008
Gennaio 0,352618
Febbraio 0,648331
Marzo 1,171662
Aprile 1,467375
Maggio 1,990706
Giugno 2,457132
Luglio 2,923558
Agosto 3,105463
 
 


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