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Titolo articolo: DISOCCUPAZIONE ORDINARIA

DISOCCUPAZIONE ORDINARIA
 
Questa scheda contiene informazioni utili sull’indennità di disoccupazione ordinaria.
Maggiori dettagli e approfondimenti sono disponibili nelle Guide, nelle Miniguide o in TuttoInps 

CHE COS'È

CHE COS'È
 
E' un'indennità che spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione, che siano stati licenziati.
Non spetta ai lavoratori che si dimettano volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, variazioni peggiorative delle mansioni ecc.).
Per ottenerla bisogna essere assicurati all'Inps da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali per la disoccupazione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

PER QUANTO TEMPO

PER QUANTO TEMPO

A partire dal 1° gennaio 2008 la durata dell’indennità di disoccupazione passa da 7 a 8 mesi, che diventano 12 per coloro che hanno superato i cinquanta anni di età.

QUANTO SPETTA

QUANTO SPETTA

L’importo è calcolato in base alla retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti di un importo massimo mensile lordo, stabilito per legge.

Per il 2009 tale importo è di € 886,31 elevato a € 1.065,26 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione mensile lorda superiore a € 1.917,48.

Per la disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008, la percentuale è pari al 60% per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e l’ottavo mese e al 40% per i mesi successivi.

QUANDO CESSA

QUANDO CESSA

Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:
  • ha percepito tutte le giornate d'indennità spettanti
  • un nuovo lavoro
  • diventa titolare di pensione diretta
  • rifiuta di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro;
  • non accetta l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
  • non accetta di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità;
  • viene cancellato dalle liste di disoccupazione.

LA DOMANDA

LA DOMANDA

. Si può presentare la domanda di indennità di disoccupazione ordinaria gli uffici Inps più vicini al luogo di abitazione, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro oppure rivolgersi agli Enti di patronato, dopo aver rilasciato presso i Centri per l’impiego dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale. Il modulo di domanda è disponibile presso gli uffici Inps e sul sito www.inps.it, nella sezione “moduli”.

Da ricordare 

Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere tutte le informazioni e la documentazione indispensabili come previsto dall’articolo 1, comma 783 della legge 296/06.

IL PAGAMENTO

IL PAGAMENTO

L'indennità può essere riscossa:
  • con bonifico bancario o postale;
  • allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.
Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché il codice IBAN. 

OBBLIGHI DEL LAVORATORE DISOCCUPATO TITOLARE DI PRESTAZIONE

OBBLIGHI DEL LAVORATORE DISOCCUPATO TITOLARE DI PRESTAZIONE

Il lavoratore deve comunicare immediatamente:
  • rioccupazioni anche di breve durata (anche di un giorno);
  • cambi di indirizzo;
  • cambio delle coordinate bancarie.

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