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Titolo articolo: DISOCCUPAZIONE ORDINARIADISOCCUPAZIONE ORDINARIA |
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Questa scheda contiene informazioni utili sull’indennità di disoccupazione ordinaria.
Maggiori dettagli e approfondimenti sono disponibili nelle Guide, nelle Miniguide o in TuttoInps CHE COS'ÈCHE COS'ÈE' un'indennità che spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione, che siano stati licenziati.
Non spetta ai lavoratori che si dimettano volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, variazioni peggiorative delle mansioni ecc.). Per ottenerla bisogna essere assicurati all'Inps da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali per la disoccupazione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. PER QUANTO TEMPOPER QUANTO TEMPOA partire dal 1° gennaio 2008 la durata dell’indennità di disoccupazione passa da 7 a 8 mesi, che diventano 12 per coloro che hanno superato i cinquanta anni di età.
QUANTO SPETTAQUANTO SPETTAL’importo è calcolato in base alla retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti di un importo massimo mensile lordo, stabilito per legge.
Per il 2009 tale importo è di € 886,31 elevato a € 1.065,26 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione mensile lorda superiore a € 1.917,48. Per la disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008, la percentuale è pari al 60% per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e l’ottavo mese e al 40% per i mesi successivi. QUANDO CESSAQUANDO CESSAIl trattamento si interrompe quando il lavoratore:
LA DOMANDALA DOMANDA. Si può presentare la domanda di indennità di disoccupazione ordinaria gli uffici Inps più vicini al luogo di abitazione, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro oppure rivolgersi agli Enti di patronato, dopo aver rilasciato presso i Centri per l’impiego dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale. Il modulo di domanda è disponibile presso gli uffici Inps e sul sito www.inps.it, nella sezione “moduli”.
Da ricordare Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere tutte le informazioni e la documentazione indispensabili come previsto dall’articolo 1, comma 783 della legge 296/06. IL PAGAMENTOIL PAGAMENTOL'indennità può essere riscossa:
Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché il codice IBAN.
OBBLIGHI DEL LAVORATORE DISOCCUPATO TITOLARE DI PRESTAZIONEOBBLIGHI DEL LAVORATORE DISOCCUPATO TITOLARE DI PRESTAZIONEIl lavoratore deve comunicare immediatamente:
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Data: 05/02/2010
Data: 04/02/2010
Data: 04/02/2010
Data: 04/02/2010
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