Contributi da riscatto per lavoro svolto all'estero in Paesi non convenzionati

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I lavoratori dipendenti possono richiedere il riscatto del lavoro prestato in Paesi non convenzionati.


La richiesta di riscatto per lavoro all’estero può essere presentata:

  • senza limiti temporali, anche dopo la concessione di un trattamento pensionistico;
  • per coprire parzialmente il periodo durante il quale vi è stata omissione contributiva (es.: solo le settimane necessarie per il perfezionamento dei requisiti a pensione).

I contributi omessi possono essere accreditati solo dopo il pagamento di un onere di riscatto e sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensione, la concessione delle cure termali e per il diritto alla prosecuzione volontaria.


CHI PUÒ FARE DOMANDA


Il riscatto può essere richiesto:

  • dal lavoratore che al momento della domanda, sia cittadino italiano, anche se durante i periodi di lavoro all’estero avevano al cittadinanza straniera;
  • dai superstiti del lavoratore.

N.B.: Il riscatto non può essere richiesto dal datore di lavoro, anche se si tratta di datore di lavoro italiano.


I REQUISITI AMMINISTRATIVI


La richiesta di riscatto per lavoro all’estero può essere avanzata anche se il richiedente non risulta mai assicurato presso l’Inps.


LA DOMANDA


Deve essere presentata alla sede Inps territorialmente competente per residenza, compilando il mod. RE1 appositamente predisposto.


Può essere presentata anche tramite uno degli Enti di Patronato, che assistono gratuitamente per legge.


LA DOCUMENTAZIONE


Alla domanda deve essere allegata il certificato di cittadinanza italiana.


Alla domanda, deve essere allegata documentazione di data certa utile per provare l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro.


La documentazione deve essere redatta all’epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro o anche in epoca successiva, mai all’epoca della domanda di costituzione di riscatto, a condizione che non sussistano elementi dai quali si rilevi che tale documentazione è stata costituita allo specifico scopo di usufruire della facoltà di riscatto (Circ. 183 del 30.7.1990).


Sono considerati documentazione di data certa:

  • il libretto di lavoro prescritti dalla legge del luogo dove è stata prestata l’attività lavorativa;
  • le buste paga;
  • le dichiarazioni redatte all’epoca del rapporto di lavoro (lettere di assunzione o di licenziamento, promozione, ecc.);
  • le dichiarazioni delle autorità consolari che controllano l’immigrazione.

LE NORME


Contributi da riscatto per
LAVORO ALL'ESTERO IN PAESI NON CONVENZIONATI
Legge 30 aprile 1969, n. 153 Legge 30 aprile 1969, n. 153
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 30 aprile, n. 111). -
Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.
Legge 16 aprile 1974, n. 114 Legge 16 aprile 1974, n. 114
(in Gazz. Uff., 2 maggio, n. 113). -
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali.
Circ. 183 del 30.7.1990 Circolare n. 183 del 30 luglio 1990
Oggetto:  Sentenza della Corte Costutizione n.  568/1989.
Parziale illegittimità costituzionale dell’art. 13, 4 e 5 comma, della legge 12.8.1962, n. 1338.

mod. RE1

 

L'ONERE DI RISCATTO

 

È determinato sulla differenza tra l’importo della pensione che spetterebbe al richiedente sulla base dei contributi complessivamente accreditati, compresi quelli oggetti di riscatto, e l’importo della pensione determinato sulla base della contribuzione effettivamente accreditata nel fondo in cui si chiede il riscatto (Circ. 162 del 19.7.1997).

Per stabilire se l’importo della pensione debba essere determinato con il calcolo retributivo o con il calcolo contributivo si deve tener conto della collocazione temporale dei periodi considerati compresi quelli oggetto di riscatto (Circ. 162 del 19.7.1997).

Se i contributi da riscatto si collocano anteriormente all’1.1.1996, la pensione deve essere calcolata con il sistema retributivo nel caso in cui:

 

  • i contributi da riscatto sommati a quelli già accreditati determinano il superamento dei 18 anni di contributi alla data del 31.12.1995;
  • i contributi da riscatto sommati a quelli già accreditati non determinano il superamento dei 18 anni di contributi alla data del 31.12.1995 anche se, in questo caso, l’importo della pensione dovrebbe essere determinato con il sistema misto . In questo caso, però, non assume rilevanza la quota contributiva che prima dovrebbe essere considerata per determinare l’importo della pensione complessiva e, poi, sottratta dall’importo della pensione relativa ai soli contributi da riscatto (Circ. 162 del 19.7.1997).

N.B.: L’importo dell’onere varia in relazione all’età e al sesso del lavoratore, alla retribuzione percepita all’atto della domanda, al numero delle settimane riscattate e all’anzianità contributiva maturata con i contributi versati regolarmente.
Varia altresì se il richiedente è già titolare di pensione.


Se i contributi da riscatto si collocano successivamente al 31.12.1995, la pensione deve essere calcolata con il sistema contributivo (Circ. 162 del 19.7.1997).

N.B.: L’importo dell’onere è determinato applicando l’aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta nella gestione pensionistica dove viene effettuato il riscatto.


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