PREMESSA
I titolari sono responsabili per il versamento della contribuzione propria e dei relativi collaboratori, con diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimi.
A decorrere dall'anno 1993 (ai sensi della Legge 438/92) l’importo dei contributi da versare si calcola sulla totalità dei redditi d'impresa, compresi quelli percepiti per attività che non danno titolo all’iscrizione, denunciati ai fini Irpef nell’anno considerato. La determinazione del reddito d’impresa deve essere effettuata con riferimento a quanto stabilito dal capo IV del T.U.I.R. – DPR 22.12.1986, n. 917.
Inoltre la base imponibile dei Soci lavoratori di S.r.l. è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l’assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, anche se non distribuiti ai soci.
NB: Precedentemente il contributo IVS era dovuto sul solo reddito d’impresa che aveva dato titolo alla iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini IRPEF per l’anno precedente.
CONTRIBUTO MINIMO OBBLIGATORIO
È stato definito un reddito minimo (minimale di reddito), comunque dovuto anche nel caso in cui quello effettivo accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto di tale soglia (inferiore o negativo).
Tale reddito viene utilizzato come base di riferimento per il pagamento dei contributi previdenziali (c.d. contributo minimo obbligatorio).
Il reddito minimo varia di anno in anno, e si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio ed aggiungendo al prodotto l’importo di € 671,39 (già £ 1.300.000), (art.6 della legge 31 dicembre 1991, n.415).
Il pagamento del contributo minimo obbligatorio deve essere effettuato in quattro rate, alle seguenti scadenze:
- 16 maggio
- 16 agosto
- 16 novembre
- 16 febbraio (dell’anno successivo)
NB: In caso di prima iscrizione, limitatamente al primo anno, è possibile che l'Istituto invii una emissione differita, con scadenze successive a quella del 16 maggio (ad es. 16 agosto).
CONTRIBUTO ECCEDENTE IL MINIMALE
Se il reddito d’impresa supera il reddito minimale devono essere versati i contributi eccedenti il minimale (o contributi a percentuale).
Il versamento avviene in due acconti di pari importo, calcolati sul reddito d’impresa dell’anno precedente ed eventualmente un saldo (nel caso in cui il versato non corrisponda al dovuto) all’anno successivo, quando è definitivamente noto il reddito conseguito.
Tali contributi, ai sensi del Decreto legge n° 63 del 15 aprile 2002 (convertito con modificazioni in legge n° 112 del 15 giugno 2002), devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi (IRPEF).
| ANNO | 1° ACCONTO E SALDO ANNO PRECEDENTE | 2° ACCONTO | RIFERIMENTO NORMATIVO |
|---|---|---|---|
| 1999 | 21 giugno 1999 | 30 novembre 1999 | Circ. 103 del 12.05.99 |
| 2000 | 20 giugno 2000 | 30 novembre 2000 | Circ. 93 del 15.05.00 |
| 2001 | 20 giugno 2001 | 30 novembre 2001 | Circ. 98 del 07.05.01 |
| 2002 | 20 giugno 2002 | 30 novembre 2002 | Circ. 87 del 03.05.02 |
| 2003 | 20 giugno 2003 | 30 novembre 2003 | Circ. 85 del 12.05.03 |
| 2004 | 21 giugno 2004 | 30 novembre 2004 | Circ. 93 del 11.06.04 |
| 2005 | 20 giugno 2005 | 30 novembre 2005 | Circ. 72 del 07.06.05 |
| 2006 | 20 giugno 2006 | 30 novembre 2006 | Circ. 75 del 23.05.06 |
| 2007 | 18 giugno 2007 | 30 novembre 2007 | Circ. 92 del 12.06.07 |
| 2008 | 16 giugno 2008 | 01 dicembre 2008 | Circ. 64 del 05.06.08 |
| 2009 | 16 giugno 2009 | 30 novembre 2009 | Circ. 79 del 06/06/09 |
| 2010 | 16 giugno 2010 | 30 novembre 2010 | Circ. 73 del 14/06/09 |
CONTRIBUTO MASSIMO OBBLIGATORIO
I contributi sono dovuti nei limiti di un reddito massimo imponibile , determinato dalla somma:
- del limite di retribuzione annua pensionabile, cui si applica la percentuale massima di rendimento (2%) per la determinazione dell’importo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- della parte di reddito eccedente tale limite, fino a concorrenza di un importo pari a 2/3 del limite stesso.
La contribuzione massima obbligatoria è determinata, per ogni singolo soggetto operante nell’impresa, applicando ai predetti importi le aliquote percentuali previste:
TABELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
| ARTIGIANI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno 1999 | Anno 2000 | Anno 2001 | Anno 2002 | Anno 2003 | Anno 2004 | Anno 2005 |
| Anno 2006 | Anno 2007 | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | ||
ATTIVITÀ ESERCITATA PER PERIODI INFERIORI ALL'ANNO SOLARE
Nel caso in cui l’attività sia esercitata per un periodo inferiore all’anno solare, i contributi devono essere pagati solamente per i periodi di effettivo lavoro (mensilizzazione del contributo).
In tal caso, a decorrere dal 1 luglio 1990, il massimale deve essere rapportato a mese.
Qualora nella base imponibile per il calcolo dei contributi IVS vi siano dei redditi di società prodotti per l’intero anno e l’assicurato nel corso dell’anno si trasformi da socio prestatore d’opera in mero socio di capitali, i redditi in questione dovranno essere divisi per 12 e moltiplicati per i mesi di effettivo esercizio dell’attività.
Tale criterio deve essere applicato anche nella ipotesi in cui un soggetto per parte dell’anno non sia iscrivibile alle gestioni previdenziali degli artigiani e commercianti per mancanza dei requisiti di abitualità e prevalenza (ad esempio un imbianchino che esercita la sua attività in forma residuale, in termini di tempo e di reddito, rispetto ad un contemporaneo lavoro dipendente a tempo pieno da gennaio a novembre, che viene iscritto alla gestione artigiani solo dal mese di dicembre).
N.B. La frazionabilità per mese, del massimale annuo, è comunque applicabile per i soli soggetti iscritti alla gestione entro il 31.12.1995 o che possano comunque vantare anzianità contributiva a tale data. Per i soggetti iscritti per la prima volta alla gestione dal 1.1.1996 o che, se già iscritti a tale data, abbiano optato per il sistema contributivo (opzione che non può comunque essere esercitata prima del 2001) il limite massimo di reddito non è frazionabile a mese (Circ. 46/1997 Circ. 177/1996).
La regola di cui sopra non si applica ai lavoratori che abbiano maturato prima dell’1.1.1996 una anzianità contributiva in Paesi della CEE o che siano legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale anche qualora detta anzianità sia inferiore ai 18 anni (circ. 21/2001).
VERSAMENTO
Deve essere effettuato utilizzando i modelli F24 inviati dall’Inps periodicamente.
La periodicità con cui l’Inps emette i modelli F24 ha il seguente andamento:
- nel mese di aprile (1^ scadenza 16 maggio) in relazione alle iscrizioni registrate a tutto il mese di febbraio;
- nel mese di luglio (1^ scadenza 16 agosto) in relazione alle iscrizioni registrate da marzo alla prima metà di giugno;
- nel mese di ottobre (1^ scadenza 16 novembre) in relazione alle iscrizioni registrate dalla seconda metà di giugno alla prima metà di settembre;
- nel mese di gennaio dell’anno successivo ( 1^ scadenza 16 febbraio) in relazione alle iscrizioni registrate dalla seconda metà di settembre fino alla prima metà di dicembre.
A decorrere dal 1 gennaio 2007 ai titolari di partita IVA (obbligati ad effettuare i versamenti erariali e previdenziali esclusivamente per via telematica) viene spedito un prospetto di liquidazione contenente l’indicazione degli importi e delle causali dei versamenti nonché una lettera esplicativa delle modalità di determinazione dei contributi dovuti.
Diversamente, ai soggetti non titolari di partita IVA vengono spediti anche i modelli F24.
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