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La pensione supplementare, disciplinata dall’art. 5 della Legge 12 agosto 1962 n. 1338,
viene liquidata, su richiesta, quando in presenza di una pensione principale e di ulteriori contributi, quest'ultimi non siano sufficienti per il diritto ad una pensione autonoma e non siano stati ricongiunti presso un altro fondo.


A CHI SPETTA


La pensione supplementare spetta ai lavoratori che hanno una posizione assicurativa presso una delle gestioni dell’assicurazione generale obbligatoria  e che siano:

  • titolari di una pensione a carico di una forma di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’AGO stessa;

Spetta anche ai:

  • titolari di pensione a carico del fondo di previdenza del Clero secolare per i ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica (msg. n.7715 del 2.04.1992);
  • titolari di assegni vitalizi corrisposti in sostituzione della pensione, dall’INADEL ai dipendenti degli enti locali, dall’ENPAS ai dipendenti dello Stato, dall’Opera di previdenza per il personale delle ferrovie e dall’istituto postelegrafonici ai dipendenti delle corrispondenti amministrazioni (circolare 53541 del 24.4.1976).
  • ai familiari superstiti dei suddetti lavoratori.

I REQUISITI


Per ottenere la pensione è necessario:

  • essere già titolare o avere in corso di liquidazione, una pensione principale a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (Stato, Enti Locali, Fondi Speciali INPS, ecc.);
  • avere almeno 1 contributo settimanale o mensile versato nell'Assicurazione Generale Obbligatoria;
  • non possedere i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per ottenere la pensione autonoma.

A seconda del tipo di pensione supplementare richiesto, occorre, inoltre:


per la pensione supplementare di vecchiaia:

  • aver compiuto l’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia nel fondo dove si liquida la pensione supplementare. Alle domande di pensione supplementare di vecchiaia presentate dopo il 31 dicembre 2007 si applicano i nuovi e più elevati requisiti di età introdotti dalla legge n. 247 del 2007. Ai predetti trattamenti non sono applicabili le disposizioni sulla “salvaguardia” del diritto a pensione (msg n.11137 del 15.05.2008);
  • aver cessato l’attività di lavoro dipendente.

per la pensione supplementare di invalidità:

  • essere in possesso del requisito sanitario previsto per ottenere l’assegno ordinario di invalidità (in caso di pensione supplementare di invalidità);
  • essere già titolare o avere in corso di liquidazione, una pensione principale a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (Stato, Enti Locali, Fondi Speciali INPS, ecc.);
  • non possedere i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per ottenere la pensione autonoma.

La pensione supplementare ai superstiti può essere liquidata ai:


superstiti di lavoratore non titolare di pensione che hanno diritto alla pensione supplementare quando:

  • non possono conseguire il diritto alla pensione autonoma indiretta per mancanza dei requisiti di assicurazione e contribuzione previsti per la pensione di vecchiaia o per l’assegno ordinario di invalidità o per la pensione di inabilità, né alla pensione indiretta privilegiata;
  • hanno conseguito il diritto a una pensione ai superstiti a carico di una forma di previdenza obbligatoria sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

superstiti di lavoratore titolare di pensione supplementare indiretta che hanno diritto alla pensione supplementare quando:

  • hanno conseguito il diritto alla pensione di reversibilità a carico della forma obbligatoria di previdenza sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’AGO.

Nel caso in cui i superstiti di titolare di pensione supplementare non abbiano diritto alla pensione di reversibilità di altro Ente, possono ottenere la pensione indiretta autonoma (quindi con requisiti normali) a carico dell’AGO se:

  • in favore del lavoratore deceduto siano stati accreditati contributi successivamente alla liquidazione della pensione supplementare diretta;
  • risultino perfezionati, alla data del decesso, cumulando i contributi anteriori e posteriori alla decorrenza della pensione supplementare, i requisiti di assicurazione e contribuzione per la pensione di vecchiaia o per l’assegno ordinario di invalidità o per la pensione di inabilità.

LE ESCLUSIONI


Sono esclusi dal diritto alla pensione supplementare per contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria:

  • i titolari di pensione a carico di Casse e Fondi per liberi professionisti (medici, avvocati, ingegneri, ecc.);
  • i titolari di pensione a carico dell’ENPALS poiché le norme che regolano i rapporti tra l’INPS e l’ENPALS  prevedono l’erogazione di un solo trattamento pensionistico per tutta la contribuzione versata presso i due Enti (circolare 713 del 16.4.1974);
  • i titolari di pensione estera di un Paese  non convenzionato con l’Italia;
  • i titolari di pensione estera di un Paese convenzionato, in quanto godono del diritto alla totalizzazione dei periodi di lavoro svolti all’estero o in Italia e alla conseguente liquidazione della pensione pro-rata; 
  • i titolari di pensione a carico della gestione separata dei lavoratori Parasubordinati non possono ottenere una pensione supplementare per i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria che siano insufficienti per il diritto ad un’autonoma pensione.

I lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata possono richiedere la pensione supplementare di vecchiaia nella loro gestione qualora non raggiungono i requisiti per il diritto ad un’autonoma pensione nella gestione stessa, se titolari di una pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti (articolo 2 D.M. n. 282 del 1996 – circolare n. 112 del 25 maggio 1996 - msg. 404 dell’11.12.2003).


LA DOMANDA


La domanda deve essere compilata sul modulo disponibile presso le sedi INPS o scaricato dal sito dell’Istituto www.inps.it e presentata direttamente agli uffici oppure inviata per posta o in via telematica, anche tramite gli enti di Patronato.
Ogni domanda oltre a contenere i dati indispensabili per l’erogazione della pensione deve riportare il numero di certificato della pensione a carico di uno dei Fondi esclusivi, esonerativi o sostitutivi dell’A.G.O.


LA DECORRENZA


La pensione supplementare decorre:

  • dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda di pensione supplementare di vecchiaia sia stata presentata entro il 31 dicembre 2007.
  • tenendo conto delle "finestre di accesso" introdotte dalla legge 247 del 2007 per il pensionamento di vecchiaia, nel caso in cui le domande di pensione supplementare di vecchiaia siano presentate dal 1° gennaio 2008. Non sono applicabili in tale ipotesi le disposizioni sulla “salvaguardia del diritto a pensione”(Msg. 11137 del 15 maggio 2008);
  • dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o del riconoscimento del requisito sanitario, nel caso di pensione supplementare di invalidità;
  • dal 1° giorno del mese successivo al decesso, in caso di pensione supplementare ai superstiti.

L'IMPORTO


L'importo della pensione supplementare è determinato secondo le norme comuni di calcolo della pensione.
La pensione supplementare non prevede l’integrazione al trattamento minimo.
La pensione supplementare liquidata con contribuzione versata dal 1° gennaio 1996 è calcolata con il sistema contributivo indipendentemente dal sistema di calcolo utilizzato per la liquidazione del trattamento pensionistico principale (Msg. 331 del 12 dicembre 2001).


Il versamento di ulteriori contributi successivi alla decorrenza della pensione supplementare danno diritto ad un supplemento di pensione.


CONTRIBUZIONE VERSATA DOPO LA DECORRENZA DELLA PENSIONE SUPPLEMENTARE


Non è possibile trasformare la pensione supplementare in pensione di vecchiaia, allorché siano perfezionati i requisiti per la pensione di vecchiaia a seguito di versamento di altri contributi dopo la liquidazione della pensione supplementare.


Il versamento di ulteriori contributi successivi alla decorrenza della pensione supplementare danno diritto ad un supplemento di pensione (Circ. 32 del 6 febbraio 1991).





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