È consentita la facoltà di riscatto, ai fini pensionistici, dei periodi svolti in qualità di praticanti di promotori finanziari non coperti da contribuzione obbligatoria.
Possono avvalersi della facoltà di riscatto i promotori finanziari che oltre a essere iscritti all’Inps risultano anche nell’apposita sezione dell’albo dei promotori finanziari (Circ. 89 del 28.4.1998).
La retribuzione di riferimento, per determinare l’onere di riscatto, è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.
LA DOMANDA
Deve essere presentata, in carta semplice ovvero su modello appositamente predisposto:
- entro 6 mesi dalla data di iscrizione del promotore finanziario all’Inps;
- alla sede Inps, territorialmente competente per residenza, corredata dalla certificazione rilasciata dalla Consob attestante il periodo di praticantato ovvero, in subordine, da autocertificazione rilasciata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Circ. 89 del 28.4.1998).
N.B.: La domanda deve essere stata presentata entro l’11.5.1998 se i periodi di praticantato sono stati svolti prima dell’11.11.1997.
IL PAGAMENTO DELL’ONERE
Entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda l’interessato può:
- effettuare il pagamento dell’onere, in unica soluzione;
- chiedere la rateizzazione del pagamento che può essere concessa per un massimo di quattro rate semestrali con applicazione dell’interesse annuo al tasso legale (Circ. 89 del 28.4.1998).
I periodi riscattati sono accreditati nella gestione speciale commercianti e ad ogni periodo è attribuita,proporzionalmente, la retribuzione presa a base per il calcolo dell’onere.
NORMATIVA
| Contributi da riscatto per I PERIODI SVOLTI IN QUALITÀ DI PRATICANTI DI PROMOTORI FINANZIARI |
|
|---|---|
| Legge 4 gennaio 1968, n. 15 | Legge 4 gennaio 1968, n. 15 (in Gazz. Uff., 27 gennaio, n. 23). - Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme. (AUTOCERTIFICAZIONE) Legge abrogata dall' art. 77, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. |
| Circ. 89 del 28.4.1998 | Circolare n. 89 del 28 aprile 1998 Oggetto: 98-89. Promotori finanziari. Riscatto ai fini pensionistici degli anni di praticantato effettuati dai promotori finanziari, di cui all’art.1, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. |
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