I periodi svolti in qualità di praticanti di promotori finanziari

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È consentita la facoltà di riscatto, ai fini pensionistici, dei periodi svolti in qualità di praticanti di promotori finanziari non coperti da contribuzione obbligatoria.


Possono avvalersi della facoltà di riscatto i promotori finanziari che oltre a essere iscritti all’Inps risultano anche nell’apposita sezione dell’albo dei promotori finanziari (Circ. 89 del 28.4.1998).


La retribuzione di riferimento, per determinare l’onere di riscatto, è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.


LA DOMANDA


Deve essere presentata, in carta semplice ovvero su modello appositamente predisposto:

  • entro 6 mesi dalla data di iscrizione del promotore finanziario all’Inps;
  • alla sede Inps, territorialmente competente per residenza, corredata dalla certificazione rilasciata dalla Consob attestante il periodo di praticantato ovvero, in subordine, da autocertificazione rilasciata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Circ. 89 del 28.4.1998).

N.B.: La domanda deve essere stata presentata entro l’11.5.1998 se i periodi di praticantato sono stati svolti prima dell’11.11.1997.


IL PAGAMENTO DELL’ONERE


Entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda l’interessato può:

  • effettuare il pagamento dell’onere, in unica soluzione;
  • chiedere la rateizzazione del pagamento che può essere concessa per un massimo di quattro rate semestrali con applicazione dell’interesse annuo al tasso legale (Circ. 89 del 28.4.1998).

I periodi riscattati sono accreditati nella gestione speciale commercianti e ad ogni periodo è attribuita,proporzionalmente, la retribuzione presa a base per il calcolo dell’onere.


NORMATIVA


Contributi da riscatto per
I PERIODI SVOLTI IN QUALITÀ DI PRATICANTI DI PROMOTORI FINANZIARI
Legge 4 gennaio 1968, n. 15 Legge 4 gennaio 1968, n. 15
(in Gazz. Uff., 27 gennaio, n. 23). -
Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme. (AUTOCERTIFICAZIONE)
Legge abrogata dall' art. 77, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
Circ. 89 del 28.4.1998 Circolare n. 89 del 28 aprile 1998
Oggetto: 98-89. Promotori finanziari. Riscatto ai fini pensionistici degli anni di praticantato effettuati dai promotori finanziari, di cui all’art.1, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.




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