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I contributi previdenziali da lavoro autonomo derivano dallo svolgimento  dell’attività di impresa (individuale, familiare o società ) disciplinata dagli articoli n. 2082 e seguenti del codice civile.


L’art. 2082 del codice civile definisce l’imprenditore colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni o servizi.


La professionalità dell’esercizio di attività d’impresa implica l’abitualità ma non necessariamente la continuità ( è imprenditore anche chi esercita attività stagionale, esempio: stabilimento balneare), né la esclusività o prevalenza (è imprenditore anche l’impiegato che nelle ore libere gestisce un bar). Tuttavia, perché l’esercizio d’impresa determini il sorgere dell’obbligo contributivo oltrecchè abituale l’attività deve essere prevalente e cioè svolta, in termini di tempo impiegato e reddito percepito, in modo prevalente rispetto all’eventuale contemporaneo svolgimento di altra attività.


NOTA BENE: Il lavoro autonomo inteso in termini civilistici ( articoli 2222 e seguenti ) assume rilevanza da un punto di vista previdenziale nella fattispecie del Lavoro Autonomo Occasionale che, per la parte di reddito ( qualificato fiscalmente fra i redditi diversi) eccedente i 5000 euro nell’anno solare,determina l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata.
D’altro canto, da un punto di vista fiscale, è qualificato come reddito da lavoro autonomo il reddito derivante dall’esercizio di attività professionale ed il reddito dell’associato in partecipazione (I professionisti senza cassa e gli associati in partecipazione pagano i contributi obbligatori alla Gestione Separata ).
La qualificazione fiscale del reddito dei lavoratori parasubordinati (co.co.co e co.co.pro ) è invece quella di reddito assimilato al lavoro dipendente, il regime di calcolo e versamento contributivo è regolamentato dalla Gestione Separata ma da un punto di vista previdenziale si tratta di lavoratori autonomi.


La cognizione dell’utilizzo diversificato e contestualizzato (profilo civilistico, previdenziale e fiscale) della definizione “lavoro autonomo” è essenziale per una lettura consapevole del correlato sistema di imposizione, calcolo e versamento dei contributi nonchè della  erogazione della prestazione previdenziale.





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