Assegno per il nucleo familiare dei comuni

Home > Informazioni > Prestazioni a sostegno reddito > Assegno per il nucleo familiare dei comuni

Salta il menu di navigazione del canale

 

È un assegno concesso dai Comuni e pagato dall’Inps.
Tale prestazione è cumulabile con qualsiasi altro trattamento di famiglia e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.



COSA SPETTA

Un assegno mensile al nucleo familiare per tredici mensilità.



A CHI SPETTA

Hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare dei Comuni:

  • I cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato
  • i nuclei familiari composto almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo;
  • nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica (I.S.E.) valido per l’assegno. Per l’anno 2012 l’ISE è pari a 24.377,39 euro per un nucleo di 5 componenti di cui almeno tre figli minori.

LA DOMANDA

Deve essere presentata al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’Assegno al nucleo familiare (ANF).
Deve essere accompagnata da una dichiarazione sulla composizione e sulla situazione economica del nucleo familiare (I.S.E.).
L’INPS provvede al pagamento dell’assegno con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) per i dati ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.
Il richiedente deve indicare sulla domanda la modalità di pagamento.



QUANDO SPETTA

Spetta in presenza di:

  • nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo;
  • risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica (I.S.E.) valido per l’assegno.

Il diritto all’assegno cessa:

  • Dal 1° di gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito del reddito

oppure

  • dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo.

QUANTO SPETTA

  • L’importo dell’assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT. Per l’anno 2012 l’importo è pari in misura intera a euro 135,43 mensili.




Leggi questo articolo in formato PDFTorna su all'inizio del contenuto.

Contenuti correlati

Chiudi

La tua opinione ci aiuta a darti un servizio migliore:

Abbiamo aggiornato le informazioni del sito.
Valuta la qualità dei contenuti:

Chiari
  • Attuale 0/5 Stelle.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Esaurienti
  • Attuale 0/5 Stelle.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Facili da raggiungere
  • Attuale 0/5 Stelle.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Legenda
Per niente
Per niente
Poco
Poco
Abbastanza
Abbastanza
Molto
Molto
Del tutto
Del tutto
Vota

Ultime circolari

N° 85 del 23-05-2013
Convenzione fra l’INPS e la Co.Ge.A. – Confederazione Generale dell’Ag..
N° 84 del 23-05-2013
Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli red..

Ultimi messaggi

Messaggio numero 8460 del 23-05-2013
Circolare n. 23/2013 – Precisazioni in merito alle regole di compilazi..
Messaggio numero 8414 del 23-05-2013
Determinazione del Presidente 5 aprile 2013, n. 76, ad oggetto “Schema..