CARATTERISTICHE
(D.Lgs n.276/2003 art. 29)
L'appalto, secondo la definizione dell'art.1677 del codice civile, è "il contratto con il quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro".
L'imprenditore (appaltatore) deve:
- organizzare i mezzi necessari per compiere l'opera o il servizio commissionati: deve, quindi, dirigere i lavoratori alle proprie dipendenze senza che il committente possa interferire nelle modalità concrete di svolgimento del lavoro stesso;
- assumere il rischio d'impresa: rispondere, cioè, del risultato finale davanti all'appaltatore.
Gli elementi che distinguono, pertanto, il contratto d'appalto dalla somministrazione sono l'organizzazione dei mezzi necessari e l'assunzione dei rischi d'impresa.
Caratteristica dell’appalto è la solidarietà, cioè l'assunzione di una obbligazione solidale tra il committente e l'appaltatore: questo vuol dire che, salvo diverse previsioni dei C.C.N.L., i lavoratori dipendenti dell'appaltatore possono rivolgersi, entro un anno dalla fine del contratto di appalto, al committente per riscuotere i crediti da lavoro (retribuzione, contributi etc) nel caso in cui il loro datore di lavoro non li abbia pagati.
Eccezione
Qualora il committente sia una persona fisica, che non esercita attività di impresa o professionale, ferme restando le sanzioni penali e amministrative previsti dagli artt. 18 e 19 del D.Leg.vo n. 276/03, non trova applicazione il principio della "assunzione di una obbligazione solidale".
Violazioni
Qualora il contratto di appalto sia stato realizzato in violazione dei principi stabiliti dalla legge (organizzazione dei mezzi necessari e – assunzione del rischio di impresa) il lavoratore ha la facoltà di chiedere, attraverso il ricorso guidiziale ex art. 414 cpc, la costituzione di un rapporto alle dipendenze del soggetto che ha utilizzato la prestazione.
La legge Biagi (l.30/2003) ha espressamente stabilito che non costituisce trasferimento d'azienda o di ramo della stessa l'ipotesi in cui un nuovo appaltatore subentri al contratto di appalto e assuma i lavoratori già impiegati nell'appalto stesso.
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO
Trattamenti di famiglia (circolare n. 41/2006)
Nulla è innovato in materia di assegno per il nucleo familiare; pertanto, configurandosi, per i dipendenti, un rapporto di lavoro subordinato, in favore di tali lavoratori si applica la disciplina di carattere generale.
Indennita’ di maternita’, di malattia e tbc
Si applica la normale disciplina per la maternità, malattia e tbc prevista per i lavoratori dipendenti a seconda della categoria e della qualifica professionale di appartenenza
Indennita’ di disoccupazione
Il dipendente di un datore di lavoro che ha stipulato un contratto di appalto ha diritto, come la generalità dei lavoratori subordinati, all’indennità ordinaria di disoccupazione.
Indennita’ di mobilita’ e trattamenti speciali edili
Il dipendente di un datore di lavoro che ha stipulato un contratto di appalto ha diritto, come la generalità dei lavoratori subordinati all’indennità di mobilità purché gli stessi siano stati assunti con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine.
Ai lavoratori che svolgono attività nel settore edile con contratto di appalto può spettare il trattamento speciale di disoccupazione.
Integrazioni salariali
Le integrazioni salariali possono essere riconosciute anche per i dipendenti dell’appaltatore.
Trattamento straordinario di integrazione salariale
La situazione dell’impresa committente, con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale, appare indirettamente rilevante nell’ipotesi in cui il contratto di appalto sia stipulato con un impresa artigiana (secondo quanto previsto dall’art. 12 della legge n. 223/1991)
PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Nulla è innovato in materia di prestazioni pensionistiche. Pertanto, essendo ininfluente la tipologia di contratto in forza del quale viene eseguita la prestazione lavorativa, rimane ferma la configurazione di un vero e proprio lavoro subordinato: sotto il profilo pensionistico si applicano, quindi, i principi di carattere generale. (circolare n. 18/2005)
NORME
| L'APPALTO | |
|---|---|
| Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 art. 29 | Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. |
| Decreto legislativo 06 ottobre 2004 n. 251 art. 6 | recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. |
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