La disoccupazione agricola è una particolare indennità che viene riconosciuta agli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
COSA SPETTA
Una indennità per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue (366 in caso di anno bisestile).
A CHI SPETTA
- operai a tempo determinato;
- piccoli coloni;
- compartecipanti familiari;
- piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
- operai agricoli a tempo indeterminato che hanno lavorato per parte dell'anno.
N.B. Non spetta ai lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
LA DOMANDA
Per ottenere l’indennità, oltre a possedere i requisiti di legge, il lavoratore agricolo deve presentare la domanda telematicamente mediante i Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Inps, oppure può rivolgersi gratuitamente ad uno degli enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, oppure tramite il Contact Center multicanale, al numero 803164 o al numero 06164164 solo da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utenza chiamante.
La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto, a meno che tale data non cada di domenica o di giorno festivo (nel 2013, date le festività pasquali, l’ultimo giorno utile è il 2 aprile).
L’obbligo di conservazione della domanda cartacea e dei documenti in originale è in capo al cittadino richiedente la prestazione.
In caso di decesso dell’assicurato la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data di scadenza.
QUANDO SPETTA
L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che abbiano:
- l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato per l'anno cui si riferisce l'indennità; oppure abbiano prestato attività lavorativa agricola a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
- almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (due anni di iscrizione negli elenchi OVVERO iscrizione negli elenchi nell’anno di riferimento della prestazione ed almeno un contributo settimanale coperto di assicurazione contro la disoccupazione per lavoro extra-agricolo antecedente al biennio precedente la domanda);
- almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola e/o con la contribuzione figurativa relativa a periodi di maternità obbligatoria, congedo parentale compresa nel biennio utile).
QUANTO SPETTA
Vengono erogate un numero di giornate di disoccupazione pari al numero di giornate lavorate, entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue dalle quali si debbono detrarre le giornate di lavoro agricolo, ed eventuale lavoro non agricolo, le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio etc., e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo, ecc.
L’importo corrisponde al 40% della retribuzione di riferimento. Dall'importo spettante viene detratto il 9% dell'indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni.
Per gli operai a tempo indeterminato l’importo della prestazione è pari al 30% della retribuzione e non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.
Sulla prestazione compete l'assegno al nucleo familiare.
IL PAGAMENTO
- allo sportello dell’ufficio postale di competenza (solo per pagamenti fino a 1.000 euro);
- tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale, libretto postale, INPS Card o carta di pagamento prepagata dotata di IBAN.
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