Salta il menu di navigazione del canale

 

Le indennità antitubercolari, vengono concesse dall'Inps (dopo l'accertamento dei requisiti contributivi e sanitari)

Il diritto all’indennità sorge al verificarsi del rischio e si estende anche ai familiari (coniuge, figli, fratelli, sorelle, genitori) malati di tubercolosi, anche se non iscritti all'Inps.

Tale diritto decade nel caso di abbandono volontario delle cure senza giustificato motivo



COSA SPETTA

Al soggetto che si ammala di malattia tubercolare e che può far valere il requisito amministrativo di almeno 52 contributi nell'arco della vita lavorativa e quello sanitario accertato dal Centro Medico Legale della Sede INPS all’atto della domanda spetta:


Indennità giornaliera

Durante il periodo delle cure ospedaliere o ambulatoriali, quando non si ha diritto all'intera retribuzione, spetta una indennità giornaliera, tale indennità decorre dal giorno dell’inizio della malattia tubercolare anche se inizialmente sia stata certificata come comune e, a seguito di accertamenti, sia poi risultata di natura specifica.

  • è pari a quella che sarebbe stata corrisposta, nel caso di malattia comune, dall’ente presso il quale l’assistito sarebbe stato assicurato contro le malattie;
  • spetta, in misura intera, nelle stesse percentuali della malattia comune (la retribuzione percepita nel mese precedente, presa a riferimento per il calcolo, deve essere divisa per 30) per i primi 180 giorni comprese la carenza, le domeniche e le festività;
  • si riduce, dal 181° giorno, nella misura fissa;
  • agli assicurati degli enti (disciolti e non) che non erogano l’indennità di malattia spetta solo in misura fissa;
  • non può essere , in nessun caso, inferiore alla misura fissa;
  • ai titolari di pensione, categoria SO, la misura fissa si riduce del 50%;
  • ai familiari spetta in misura fissa del 50%.

Dura fino a quando l’assistito necessita di cure (fino alla data della stabilizzazione, o guarigione clinica);


Indennità post sanatoriale

Spetta dal giorno successivo alla data del raggiungimento della guarigione clinica o di stabilizzazione a condizione che risultino almeno 60 giorni di cura (ricovero o cura ambulatoriale) e di assenza dal lavoro anche se si ha diritto all’intera retribuzione o ad altre prestazioni previdenziali non tubercolari.

  • agli assicurati spetta in misura fissa;
  • ai familiari la misura fissa si riduce del 50%.

Viene corrisposta per 24 mesi dopo la data della guarigione clinica o della stabilizzazione, rimane sospesa nei casi di ricovero, di cura ambulatoriale o domiciliare inferiori a 60 giorni, si interrompe nel caso di ricovero, di cura ambulatoriale, domiciliare superiori a 60 giorni.


Assegno di Cura e Sostentamento

Se la capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, si è ridotta a meno della metà per effetto o in relazione alla malattia tubercolare e se non si percepisce una normale retribuzione continuativa spetta, in misura fissa un assegno di cura e sostentamento.

L'accertamento viene fatto dall'ufficio sanitario dell'Inps.

Decorre:

  • dal giorno successivo alla fine dell’indennità post-sanatoriale (IPS) se la domanda viene presentata entro 90 giorni dalla fine dell’IPS;
  • dal giorno successivo alla fine del precedente assegno di cura e sostentamento (ACS) se la domanda viene presentata entro 90 giorni dalla fine del precedente ACS;
  • dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda qualora questa venga presentata dopo il 90° giorno dalla fine dell’IPS o precedente ACS.

Viene corrisposto per 24 mesi dopo la fine dell’indennità post-sanatoriale (IPS), è rinnovabile di 24 mesi in 24 mesi, senza limiti di tempo, fino a quando permangono i requisiti amministrativi e sanitari, si interrompe nel caso di un nuovo ciclo di cure, ricomincia dopo un nuovo ciclo di cure se permangono i requisiti amministrativi e sanitari.


Assegno Natalizio

  • Se l'interessato ha usufruito, anche per un solo giorno nel mese di dicembre, di indennità antitubercolare, spetta l’assegno natalizio.

Viene corrisposto nel mese di dicembre agli assicurati o ai familiari di assicurato che nello stesso mese sono in corso di godimento di I.G. o I.P.S. o A.C.S., nella misura pari a 30 giorni del trattamento indennitario più favorevole.



A CHI SPETTANO

L’indennità spetta agli:

  • assicurati:
    • lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un anno di contribuzione (52 contributi settimanali nell'arco dell'intera vita lavorativa) nell’assicurazione generale obbligatoria contro la TBC;
    • alcune categorie di lavoratori del settore pubblico.
  • ad alcune categorie di pensionati e titolari di rendita per sé e per i componenti la propria famiglia
  • ai familiari a carico dell’assicurato

LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, sulla base delle indicazioni già fornite con circ. n. 45/2012, attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio On line di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”;
  • Contact Center integrato – attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico -  solo per gli utenti dotati di Pin dispositivo;
  • Patronati– attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La domanda presentata ai fini dell’indennità giornaliera (IG) è valida anche per l’indennità post sanatoriale (IPS).


Deve essere presentata una nuova domanda ai fini del conseguimento dell’assegno di cura e sostentamento (ACS) entro 90 giorni dalla fine dell’indennità post-sanatoriale ovvero dalla fine del precedente assegno di cura e sostentamento.


Non occorre domanda ai fini dell’erogazione dell’assegno natalizio (AN).





Leggi questo articolo in formato PDFTorna su all'inizio del contenuto.

Contenuti correlati

Chiudi

La tua opinione ci aiuta a darti un servizio migliore:

Abbiamo aggiornato le informazioni del sito.
Valuta la qualità dei contenuti:

Chiari
  • Attuale 0/5 Stelle.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Esaurienti
  • Attuale 0/5 Stelle.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Facili da raggiungere
  • Attuale 0/5 Stelle.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Legenda
Per niente
Per niente
Poco
Poco
Abbastanza
Abbastanza
Molto
Molto
Del tutto
Del tutto
Vota

Ultime circolari

N° 82 del 16-05-2013
Certificazione ISE/ISEE per gli anni 2012 e 2013. Nuovo schema di Conv..
N° 80 del 14-05-2013
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e..

Ultimi messaggi

Messaggio numero 8043 del 16-05-2013
Cure termali 2013. Aggiornamento elenchi strutture convenzionate.
Messaggio numero 7485 del 07-05-2013
Modifica al decreto 26 febbraio 2010, recante: «Definizione delle..