Indennità di malattia

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A CHI SPETTA

  • agli operai del settore industria, agli operai e impiegati del settore terziario e servizi (ex Commercio), ai salariati del settore credito, assicurazione e servizi tributari appaltati, a tempo determinato (stagionali o non) e indeterminato, ai lavoratori (circ. 41/2006) con contratto di somministrazione di lavoro, ai lavoratori dipendenti dell'appaltatore, lavoratori distaccati, lavoratori con contratto di lavoro intermittente, lavoratori con contratto di apprendistato, lavoratori con contratti di lavoro ripartito, lavoratori a tempo parziale, lavoratori con contratto di inserimento, purché abbiano effettivamente iniziato l'attività lavorativa;
  • agli operai agricoli a tempo indeterminato circ. 157/1984 punto 1 , purché abbiano effettivamente iniziato l’attività lavorativa;
  • ai disoccupati circ. 14/1981 punto 3.1 (cessati dal lavoro a tempo indeterminato, appartenenti alle categorie sopraindicate) purché il rapporto di lavoro sia cessato da non più di 2 mesi o 60 giorni prima dell'inizio della malattia;
  • ai sospesi circ. 14/1981 punto 3.1 dal lavoro a tempo determinato o indeterminato, purché il rapporto di lavoro sia cessato da non più di 2 mesi o 60 giorni prima dell’inizio della malattia;
  • ai lavoratori agricoli a tempo determinato circ. 157/1984 punto 2 con almeno 51 giornate di lavoro prestato nell'anno precedente ( può essere considerata utile l'attività svolta nel medesimo settore agricolo anche se a tempo indeterminato circ. 220/1992) ovvero nell'anno in corso prima dell'inizio della malattia – msg 29676/2007 (non è più necessaria la certificazione d’iscrizione d’urgenza di cui alla circ. 256/96 infatti le previste 51 giornate prima dell'inizio dell'evento indennizzabile, si possono ritrovare negli atti in possesso dell'Istituto e senza dover attendere la pubblicazione degli elenchi trimestrali msg 29676/2007);
  • ai lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti locali privatizzate per gli eventi di malattia che si collocano dal 1° gennaio 2009 circ. 114/2008, msg 5730/2009, msg 15680/2009;msg 3352/2009,
  • ai lavoratori dello spettacolo Enpals che possono far valere almeno 100 giornate di lavoro dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l’inizio della malattia circ. 119/1980
  • ai lavoratori interinali sia occupati che disponibili circ. 224/1998;
  • ai soci dipendenti da società o enti cooperativi anche di fatto ;
  • agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima ;
  • ai detenuti lavoratori (circ. 134368/81, punto 14 – circ. 396/82, punto 8 – circ. 134406/83, punto 3);
  • lavoratori sospesi per aspettativa politica o sindacale non retribuita
  • ai lavoratori a domicilio (circ. 134368/81 par. 11.4 e 3.1);
  • ai lavoratori saltuari che prestano attività lavorativa in maniera del tutto episodica e non predeterminata circ. 182/1997 punto 2;
  • ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che non versano contributi di malattia per effetto di agevolazioni contributive (gli stessi lavoratori hanno diritto solo se appartengono a settore e categoria avente diritto - es.: contratti formazione lavoro) (circ. 147/96, punto 5);
  • agli apprendisti operanti in qualsiasi settore di attività per gli eventi morbosi insorti a partire dal 1° gennaio 2007 -art.1, comma 773, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 - (circ. 43/2007 punto 2);
  • ai lavoratori aventi titolo a prestazioni pensionistiche (assegno di invalidità) per le malattie iniziate prima della cessazione del rapporto di lavoro se a tempo indeterminato e se riconducibile alla stessa patologia per la quale è stato concesso l'assegno di invalidità (se sussiste cioè una riacutizzazione o una complicanza della patologia stessa al punto da produrre l'incapacità lavorativa) l'indennità di malattia è incompatibile con la pensione di inabilità Circ. 182/1997, punto 7 - circ. 95 bis/2006, punto 3);
  • ai lavoratori che versano nella gestione separata (- parasubordinati- in qualità di - co co co, collaboratori a progetto - circ. 41/2006-, collaboratori occasionali - circ. 41/2006 - , venditori porta a porta, ai professionisti senza cassa, lavoratori autonomi occasionali, - circ. n. 99 del 10.8.2005 e circ. 41/2006 - lavoratori autonomi con contratto di lavoro accessorio - circ. 41/2006 - una indennità di degenza ; ai soli collaboratori a progetto e categorie assimilate oltre alla indennità di degenza spetta anche quella di malattia -) purché:
    • versino nella gestione separata per l'anno 2010 il contributo del 26,72% ; (- circ. 13/2010 - circ. 37/2010 lett. B punto 1);
    • possano far valere, nei 12 mesi precedenti la data di inizio del ricovero o dell'evento malattia almeno 3 mensilità di accredito contributivo;
    • abbiano reddito individuale assoggettato a contributo nella gestione separata nell'anno solare che precede l'inizio dell'evento stesso non superiore ad un determinato limite
      • L. 99.393.700 per le degenze iniziate nell'anno 2000 e
      • L. 100.984.100 per quelle iniziate nell'anno 2001,
      • € 53.510,10 per quelle iniziate nell'anno 2002,
      • € 54.954,76 per quelle iniziate nell'anno 2003,
      • € 56.273,70, per quelle iniziate nell'anno 2004;
      • € 57.680,70, per quelle iniziate nel 2005 – (circ. 59/2005 lett. B, punto 1)
      • € 58.834,30 per quelle iniziate nel 2006 -(circ. 51/2006 lett. B, punto 1)
      • € 59.834,6 per quelle iniziate nel 2007 - (circ. 77/2007 lett. B punto1 )
      • € 61.030,9 per quelle iniziate nel 2008 - (circ. 48/2008 lett. B punto 1)
      • € 62.068,3 per quelle iniziate nel 2009 - (circ. 36/2009 lett. B punto 1)
      • € 64.054,90 per quelle iniziate nel 2010 - (circ. 37/2010 lett. B punto 1)

Per le degenze iniziate anteriormente al 1° gennaio 2000 il reddito individuale di riferimento è quello del 1999 e l'evento è da considerare iniziato il 1° gennaio 2000.


LAVORATORI PARASUBORDINATI


I lavoratori parasubordinati hanno diritto a:

  • indennità di degenza;
  • indennità di malattia.

INDENNITÀ DI DEGENZA


A chi spetta e durata

A favore dei lavoratori parasubordinati

  • non titolari di pensione,
  • non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
  • ai fini dell'erogazione, per l'anno 2010, non aventi reddito superiore a euro 64.054,90,

spetta, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nel caso di degenza ospedaliera circ. 147/2001 ( la giornata di day-ospital è equiparabile a giornata di ricovero e quindi indennizzabile secondo le modalità e le misure previste nella particolare gestione - circ. 95 bis/2006, punto 4, lett. b e c ) e limitatamente alle giornate di ricovero, una indennità di degenza per un massimo di 180 giorni nell'arco dell'anno solare. circ. 147/2001 - circ. 95 bis/2006 e circ. 76/2007

Misura

L'indennità va calcolata in misura diversa (8% - 12% - 16%) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero (da 3 a 4 mesi - da 5 a 8 mesi - da 9 a 12).

Per le degenze iniziate nell'anno 2010, l'indennità, calcolata su euro 252,46 (euro 92.147,00 diviso 365), corrisponderà per ogni giornata a ( circ. 37/2010 lettera B punto 1):

  • euro 20,20 in caso di accredito contributivo da 3 a 4 mesi
  • euro 30,29 in caso di accredito contributivo da 5 a 8 mesi
  • euro 40,39 in caso di accredito contributivo da 9 a 12 mesi.

Domanda


La domanda per il diritto alla indennità di degenza dovrà essere presentata o spedita all'Inps entro 180 giorni dal giorno successivo alla fine del ricovero circ. 147/2001 su MOD RIC GEST SEP


INDENNITÀ DI MALATTIA


L'indennità di malattia non spetta a tutti i lavoratori che versano nella gestione separata, spetta solo:

  • A favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate ( non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie)

Decorrenza e durata

decorre, per le malattie insorte a partire dal 1° gennaio 2007, una indennità giornaliera di malattia per gli eventi morbosi di durata non inferiore a 4 giorni entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro (massimo 61 giorni l'anno solare)e comunque non inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare.circ. 76/2007

Misura

L'indennità va calcolata in misura 4% - 6% - 8% pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità di degenza a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti l'evento da 3 a 4 mesi - da 5 a 8 mesi - da 9 a 12.

Per gli eventi iniziati nell'anno 2010, l'indennità, calcolata su euro 252,46 (massimale contributivo = euro 92.147,00/ 365), corrisponderà per ogni giornata a ( circ. 37/2010 lettera B punto 1):

  • euro 10,10 in caso di accredito contributivo da 3 a 4 mesi nei 12 precedenti l'evento;
  • euro 15,15 in caso di accredito contributivo da 5 a 8 mesi nei 12 precedenti l'evento;
  • euro 20,20 in caso di accredito contributivo da 9 a 12 mesi nei 12 precedenti l'evento.

Cosa dovrà fare il lavoratore

Il lavoratore dovrà presentare o inviare all'Inps e al committente, entro i 2 giorni dal rilascio, il certificato di malattia (OPM1 - OPM2) redatto dal medico curante.

In caso di ritardata o mancata presentazione del certificato, il lavoratore sarà sanzionato, salvo valido motivo giustificativo del ritardo adeguatamente comprovato circ. 76/2007 . Dovrà inoltre, per avere diritto alla indennità, presentare domanda su MOD MAL GEST SEP entro un anno dalla fine dell'evento.

Quando e quanto

Gli eventi di durata inferiore ai 4 giorni non saranno indennizzati, quelli di durata di almeno 4 giorni, le continuazioni e le ricadute di tali eventi , daranno luogo ad indennizzo per l'intera durata dell'evento compresi i primi tre giorni.circ. circ. 76/2007 .Tali lavoratori saranno assoggettati al controllo dello stato di malattia e dovranno rispettare le fasce orarie di reperibilità ( 10 - 12/17 - 19). Le visite di controllo potranno essere disposte solo dal committente in caso di malattia di durata inferiore ai 4 giorni. punto 6 della circ. 76/2007 .

L'indennità di malattia a tali lavoratori è autonoma e aggiuntiva a quella di degenza ospedaliera. circ. 76/2007 .

Contribuzione figurativa

A seguito degli indennizzi di cui trattasi non verrà accreditata la contribuzione figurativa. circ. 76/2007 .


Domanda

Per avere diritto alla indennità di malattia il lavoratore dovrà presentare o spedire, oltre il certificato di malattia entro i 2 giorni dal rilascio, la domanda di pagamento della indennità su MOD MAL GEST SEP. circ. 76/2007 entro un anno dalla fine dell'evento.


La prestazione sarà pagata direttamente dall'Inps (circ. 76/2007 ).


LAVORATORI DELLE IMPRESE DELLO STATO, DEGLI ENTI PUBBLICI E DEGLI ENTI LOCALI PRIVATIZZATE


Con effetto dal 1° gennaio 2009 l’Istituto eroga le prestazioni economiche di malattia a tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi il personale con qualifica dirigenziale, delle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti locali privatizzate e a capitale misto, che sono state interessate da processi di privatizzazione e che hanno continuato ad essere assoggettate ad un regime previdenziale di tipo pubblicistico.

L'erogazione della prestazione avverrà a seguito del versamento dei contributi con l'aliquota prevista per tali prestazioni , aliquota che comprende anche la contribuzione figurativa.(circ. 114 del 30.12.2008).


Sono tenute al versamento all'Inps della contribuzione per maternità :

  • le aziende di cui al Msg. 3352/2009 ;
  • le aziende contraddistinte dai codici di autorizzazione 8G e/o 8H,8S,8Y (Msg.n. 5730/2009)
  • le aziende inquadrate nel settore "Enti"-2.01.01 e 2.01.02 con codice autorizzazione OV (Msg.n. 5730/2009).

I dipendenti di dette Aziende devono dal 01 gennaio 2009, presentare regolare certificato di malattia secondo le modalità previste per i lavoratori dipendenti già assicurati all'Inps per la stessa prestazione.

Qualora all'atto della presentazione del certificato di malattia sorgano dubbi in merito alla riconoscibilità della prestazione richiesta ,in quanto l'azienda cui il lavoratore appartiene non rientra in nessuna di quelle elencate ,dovrà essere richiesta al lavoratore una dichiarazione di responsabilità rilasciata dal datore di lavoro attestante l'appartenenza dello stesso ad una delle tipologie di imprese destinatarie dell'obbligo contributivo di cui trattasi.


NON SPETTA


L'indennità di malattia non spetta:

  • ai dirigenti;
  • agli impiegati dell'industria - agli impiegati dipendenti da Aziende Esercenti Pubblici Servizi di Trasporto tenute ad applicare le disposizioni di cui al R.D. 08.01.1931, n° 148 (ex Casse di Soccorso) ai quali non spetta dal 01.01.2005, (legge finanziaria 2005) (circ. n. 102 del 5.9.2005) - (tranne agli impiegati del commercio a cui spetta);
  • ai quadri (industria e artigianato);
  • ai portieri;
  • agli impiegati dipendenti da proprietari di stabili;
  • ai viaggiatori e piazzisti;
  • ai dipendenti da partiti politici e associazioni sindacali;
  • ai lavoratori domestici (COLF, BADANTI, ecc...);
  • ai lavoratori autonomi;
  • ai dipendenti da pubbliche amministrazioni;
  • ai lavoratori a tempo determinato dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
  • ai lavoratori in mobilità e ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili;
  • ai lavoratori in cassa integrazione straordinaria a 0 ore, qualora lo stato di malattia insorga durante il periodo di sospensione. La malattia in questi casi non dovrà essere nemmeno comunicata se la totalità del personale in forza all'ufficio, al reparto, alla squadra ecc cui il lavoratore stesso appartiene, anche qualora lo stato di malattia insorga antecedentemente all'inizio della sospensione circ. 82/2009 punto 1;
  • ai lavoratori in cassa integrazione ordinaria a 0 ore, qualora lo stato di malattia insorga durante il periodo di sospensione. La malattia non dovrà essere nemmeno comunicata circ. 82/2009 punto2;
  • ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne;
  • al personale navigante dell’aviazione civile;
  • ai lavoratori titolari di pensione (tra cui anche l’assegno ordinario di invalidità) per gli eventi di malattia insorti dopo la cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento (v. circ. n. 134406 AGO - n. 386 SL/149 del 23.7.1983, par. 7, circ. 136/2003), , anche se a tale data non sia ancora decorso il termine della cosiddetta protezione o copertura assicurativa, 2 mesi o 60 giorni dalla data di cessazione dal rapporto di lavoro. L'indennità di malattia è incompatibile con la pensione di inabilità (Circ. 182/1997, punto 7 - circ. 95 bis/2006, punto 2);
  • ai lavoratori che versano nella gestione separata in qualità di co.co.pro o categorie assimilate che risultino:
    • iscritti contemporaneamente ad altra forma pensionistica obbligatoria;
    • pensionati;
    • iscritti alla gestione separata in qualità di associati in partecipazione msg 12768/2007
  • ai lavoratori che versano nella gestione separata in qualità di professionisti

I REQUISITI


È subordinata al requisito lavorativo.

Condizioni necessarie sono che la malattia sia di natura comune (evento indennizzabile), di durata temporanea e che quindi renda il lavoratore totalmente incapace al lavoro.


CERTIFICATO D'ISCRIZIONE D’URGENZA


Requisito assicurativo e certificato d'iscrizione d'urgenza - msg 29676/2007


Per il diritto alla indennità di malattia, nel caso in cui non sussista il requisito delle 51 giornate di lavoro in agricoltura prestate nell’anno precedente l’evento, tale requisito (51 gg.) può essere maturato anche nell’anno in corso prima dell’inizio dell'evento stesso.

Anche per il diritto alla indennità di maternità, nel caso in cui non sussista il requisito delle 51 giornate di lavoro prestate nell’anno precedente l’evento, il requisito si va a ricercare nell’anno in corso prima dell’inizio della astensione dal lavoro.

La certificazione d'urgenza, a modifica di quanto indicato nella circ. 256/1996, in mancanza di iscrizione per almeno 51 giornate negli elenchi nominativi dell'anno precedente, non è più necessaria e l'indennità di malattia può essere erogata, in presenza delle previste 51 giornate prima dell'inizio dell'evento indennizzabile, sulla base degli atti in possesso dell'Istituto e senza dover attendere la pubblicazione degli elenchi trimestrali msg 29676/2007.

L'istituto, infatti, è oggi in grado di rilevare direttamente, fin dal primo anno di attività, le giornate di lavoro effettuate prima dell'evento tutelato. Nel caso in cui il dato relativo alle giornate non sia stato acquisito, potrà richiedersi al lavoratore la presentazione del modello DMAG Sost o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante appunto il numero delle giornate lavorate in agricoltura prima dell'inizio dell'evento indennizzabile, unitamente alla copia della relativa busta paga.


LA PRESCRIZIONE


Si prescrive dopo un anno dalla fine dell'evento ovvero dalla scadenza di ogni singolo periodo di paga (quadrisettimanale o mensile) in cui il lavoratore avrebbe dovuto ricevere, da parte del datore di lavoro, l'indennità.


Il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo (rinvia l’inizio della decorrenza della prescrizione o la sospende se la prescrizione ha già iniziato il suo corso) dei termini di prescrizione conseguentemente la presentazione del certificato di malattia sospende la prescrizione fino all’esaurimento della fase amministrativa. Msg. n. 9937 del 31.3.2006.


Il procedimento amministrativo può estrinsecarsi in diverse ipotesi applicative quindi il periodo di sospensione della prescrizione cambierà a seconda delle situazioni Msg. n. 9937 del 31.3.2006.

La prescrizione può essere interrotta con richieste scritte presentate dal lavoratore, da un ente di Patronato o dal legale rappresentante del lavoratore stesso, con la conseguenza che il termine annuale ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della richiesta o, se la stessa viene inviata, dalla data di ricezione all'Istituto.


Può essere interrotta, altresì, dal riconoscimento del debito da parte dell'Istituto.


Prescrizione Parasubordinati

Per i lavoratori parasubordinati riguardo alla prescrizione operano gli stessi criteri di cui sopra - circ. 95 bis/2006, punto 4 lett. a);


COSA DEVE FARE IL LAVORATORE


Il lavoratore che si assenta per malattia deve:

  • spedire o recapitare il certificato;
  • comunicare il diverso indirizzo;
  • essere reperibile a visita medica di controllo.

TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE -SPEDIZIONE O RECAPITO DEL CERTIFICATO CARTACEO


Trasmissione telematica della certificazione di malattia da parte del medico curante
(circ. 60/2010)

Con Decreto del Ministero della Salute del 26.02.2010, è stata introdotta la modalità di trasmissione in via telematica della certificazione di malattia da parte del medico curante . In via transitoria per un periodo di tre mesi dal 3 aprile 2010, è riconosciuta la possibilità per il medico ,di rilasciare il certificato di malattia in forma cartacea secondo le modalità vigenti.


Spedizione o recapito del certificato cartaceo

Spedire con raccomandata AR o recapitare (è ammessa anche la trasmissione a mezzo posta ordinaria o raccomandata senza AR - circ. 14/1981 punto 9.1 nota 23, l’invio a mezzo fax può essere considerato valido ai soli fini del rispetto del termine di invio e quindi il certificato originale deve essere presentato entro l'anno di prescrizione- (circ. 136/2003, punto 2), non è ammessa la comunicazione telefonica - circ. 136/2003, punto 2), entro 2 giorni dal rilascio, il certificato OPM redatto dal medico curante in doppia copia (il Mod. OPM1, contenente la diagnosi, alla Sede Inps di abituale domicilio e il Mod. OPM 2, privo di diagnosi, al proprio datore di lavoro) o diversa certificazione di malattia compresi i certificati di dimissioni protette (circ. 136/2003, punto 6.2).

Anche per le malattie di durata inferiore a quattro giorni che si esauriscono in carenza (per le quali non è dovuto il trattamento previdenziale) permane in capo al lavoratore l'obbligo dell'invio del certificato sia all'Inps che al datore di lavoro, tenuto conto dei riflessi in caso di successive ricadute. circ. 95 bis/2006, punto 10.

Qualora il termine di scadenza per la spedizione o il recapito del certificato (2 giorni dal rilascio circ. 14/1981, punto 9) cada in un giorno festivo, il termine si proroga al 1° giorno non festivo successivo; il sabato o il venerdì pomeriggio il certificato può essere solamente spedito.


In caso di lavoro interinale la certificazione sanitaria va spedita o recapitata all' impresa fornitrice e non all'impresa utilizzatrice (spetta all’impresa fornitrice comunicare con immediatezza all’impresa utilizzatrice l'assenza per malattia del lavoratore, le eventuali continuazioni della malattia o la ripresa dell’attività lavorativa dello stesso ecc.). circ. 224/1998


Quanto detto anche nel caso di malattia insorta durante i soggiorni in Paesi senza Convenzioni o Accordi specifici e non facenti parte della Comunità Europea (circ. 136/2003, punto 11).


Certificato di ricovero

I certificati attestanti periodi di ricovero possono essere spediti o recapitati all’Inps e al datore di lavoro anche oltre il 2° giorno dal rilascio, purché entro i termini prescrizionali di 1 anno.


Comunicazione telefonica

Nessun valore è invece attribuibile ad eventuali comunicazioni telefoniche (circ. 136/2003, punto 2). Particolari effetti ha la comunicazione telefonica della malattia che interrompe le ferie (circ. 109/1999, punto 2.1) infatti, la comunicazione della stessa, al datore di lavoro, può avvenire anche a mezzo telefono, telegramma, etc.


Cicli di cura ricorrenti

Nei casi di cicli di cura ricorrenti la certificazione di tali cicli comportanti incapacità lavorativa dovrà essere inviata prima dell’inizio della terapia con l’indicazione dei giorni previsti per l’esecuzione. A prestazioni effettivamente eseguite, l’interessato dovrà presentare periodiche dichiarazioni della struttura sanitaria con il relativo calendario delle cure eseguite anche nei casi di trattamenti emodialitici, morbo di Cooley, D.S.A.(Day Service Ambulatoriale), ospitalità diurna presso Centri di Igiene Mentale (circ. 136/2003, punto 5) . La documentazione sanitaria delle prestazioni effettivamente eseguite deve essere presentata al Centro Medico Legale della Sede per la validazione. msg 3701/2008

Gestione separata

  • In caso di ricovero ai fini del diritto all'indennità di degenza circ. 147/2001, il lavoratore dovrà presentare all'Inps di Residenza (abituale dimora) domanda di indennità per degenza ospedaliera entro 180 giorni dalla dimissione su modello MAL/GEST.SEP. con allegato il certificato di degenza circ 147/2001 punto 5.
  • In caso di malattia il lavoratore dovrà presentare o inviare all'Inps e al committente, entro i 2 giorni dal rilascio, il certificato di malattia (OPM1 - OPM2) o diversa certificazione di malattia compresi i certificati di dimissioni protette (circ. 136/2003, punto 6.2), redatto dal medico curante. In caso di ritardata o mancata presentazione del certificato, il lavoratore sarà sanzionato, salvo valido motivo giustificativo del ritardo adeguatamente comprovato.circ. 76/2007 . Dovrà inoltre, per avere diritto alla indennità, presentare domanda su MOD MAL GEST SEP entro un anno dalla fine dell'evento.

COMUNICARE IL DIVERSO INDIRIZZO


Compilare il modello OPM1 - OPM2 nella parte a lui riservata , indicare l'eventuale diverso indirizzo sulla prima facciata del certificato alla voce "reperibilità durante la malattia", oppure comunicare preventivamente all’Inps e al proprio datore di lavoro, nel caso di variazione di domicilio, il diverso indirizzo di reperibilità durante il periodo di prognosi e, nel caso di soggiorno in Comunità Terapeutica,l’indirizzo della stessa (circ. 136/2003, punto 9).


Comunicazione preventiva di assenza durante le fasce orarie di reperibilità

Qualora il lavoratore comunichi preventivamente all'Inps e al datore di lavoro l'allontanamento dal domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, è opportuno che il lavoratore stesso non trascuri di acquisire la documentazione probatoria ai fini della giustificazione dell'eventuale assenza a visita di controllo effettuata perché già disposta o richiesta dal datore di lavoro circ. 147/1996

Sede di residenza

La certificazione deve essere inviata alla sede nel cui comprensorio il lavoratore ha la sua abituale dimora, cioè quella in cui secondo il codice civile ha la "residenza", sede che può non coincidere con quella di così detta residenza anagrafica - circ 48/1993 lettera B nota 1 -


Invio tramite fax (circ. 136/2003, par. 2)

La trasmissione tramite fax (all’Inps e al datore di lavoro) della certificazione di malattia può essere considerata valida ai soli fini del rispetto del termine di invio, previsto per consentire l’effettuazione di visite mediche di controllo, fermo restando che per la concessione dell’indennità (da parte dell’Inps o del datore di lavoro) occorre che il certificato medico originale pervenga nei termini prescrizionali .


Comunicazioni telefoniche

Nessun valore è attribuibile ad eventuali comunicazioni telefoniche (circ. 136/2003, par. 2). Anche nel caso di malattia che interrompe le ferie (circ. 109/1999, punto 2.1) fermo restando che la comunicazione della stessa, al datore di lavoro, può avvenire anche a mezzo telefono, telegramma, ecc È richiesto il rispetto dei termini di invio della certificazione.


REPERIBILITÀ A VISITA MEDICA


Essere reperibile ogni giorno, compresi i giorni festivi, per eventuali controlli da parte dei medici inviati dall’Inps:

  • dalle ore 10 alle ore 12;
  • dalle ore 17 alle ore 19.

Il lavoratore non può assentarsi dall’indirizzo di abituale dimora durante le fasce orarie di reperibilità in cui viene effettuato il controllo se non per:

  • necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità;
  • gravi motivi personali o familiari;
  • cause di forza maggiore.

Non esistono diagnosi che possano esonerare il lavoratore ammalato dal rispetto delle fasce di reperibilità.

Ai fini della giustificabilità, l’assenza alla visita medica di controllo deve essere sempre documentata anche quando il lavoratore, assente al momento dell’accesso del medico di controllo, rientra al domicilio prima dell’allontanamento del medico e viene comunque visitato (tale visita non annulla l’assenza iniziale) (circ. 136/2003, punto 10).


Qualora il lavoratore comunichi preventivamente all'Inps e al datore di lavoro l'allontanamento dal domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, è opportuno che il lavoratore stesso non trascuri di acquisire la documentazione probatoria ai fini della giustificazione dell'eventuale assenza a visita di controllo effettuata perché già disposta o richiesta dal datore di lavoro circ. 147/1996


L’assenza a visita medica di controllo, se non giustificata, comporterà delle sanzioni e quindi la non indennizzabilità delle giornate di malattia nel seguente modo:

  • per un massimo di 10 giorni di calendario, dall'inizio dell'evento, in caso di 1° assenza a visita di controllo non giustificata;
  • per il 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia in caso di 2° assenza a visita di controllo non giustificata;
  • per il 100% dell'indennità dalla data della 3° assenza a visita di controllo non giustificata

Il medico di controllo domiciliare riscontra l'assenza mediante il rilascio (in busta chiusa) di invito a visita medica di controllo ambulatoriale .


IL CERTIFICATO MEDICO


Il certificato medico:

  • Il medico curante;
  • rilascio della certificazione;
  • Ricovero e pronto soccorso;
  • malattie comuni;
  • procreazione assistita;
  • donazione di organo;
  • day hospital;
  • guardia medica;
  • legalizzazione del certificato di malattia emesso all'estero;
  • cicli di cure ricorrenti;
  • tossicodipendenza, comunità terapeutica;
  • trattamento emodialitico e trasfusionale;
  • dimissioni protette;
  • reperibilità a visita medica;
  • assenza a visita medica di controllo, giustificabilità.
  • regime sanzionatorio

MEDICO CURANTE


circ. n. 134383/1981 nota 20 - circ. n. 99/1996


Per medico curante deve intendersi, salvo diverse indicazioni della regione:

  1. il medico scelto dal lavoratore a norma della convenzione unica;
  2. il medico specialista;
  3. il medico di accettazione ospedaliero;
  4. il medico di accettazione operante presso le Case di Cura convenzionate con le regioni;
  5. il medico universitario;
  6. il libero professionista che assumesse in cura diretta il lavoratore nei casi di assoluta urgenza.

si ricorda che il libero professionista, non disponendo degli appositi moduli, utilizza il proprio ricettario secondo le modalità abituali della certificazione di merito: il lavoratore, in questo caso, dovrebbe provvedere a duplicare in fotocopia il certificato per trasmettere i due esemplari ai rispettivi destinatari.


RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE


Il certificato può essere rilasciato dal medico anche su modulistica diversa dall’ OPM1 - OPM2 purché nella stessa risultino l’intestazione, il nominativo del lavoratore, i dati relativi all’azienda, la prognosi di incapacità al lavoro, la diagnosi, la data del rilascio, l’indirizzo dell’abituale domicilio o dell’eventuale diverso recapito temporaneo, il timbro e la firma del medico (circ. 99/1996).

Nel caso di malattia insorta durante il soggiorno in Paesi senza Convenzioni o Accordi specifici e non facenti parte della Comunità Europea, ai fini della indennizzabilità la certificazione deve essere legalizzata.

La certificazione sanitaria può essere rilasciata, in caso di necessità, dai medici di (guardia medica limitatamente ai turni di guardia festivi e prefestivi e per una prognosi massima di 3 giorni. circ. 176/1982 ultimo capoverso)

La certificazione stessa può essere rilasciata anche da medici specialisti, da medici di pronto soccorso, da medici ospedalieri, all'atto della dimissione del lavoratore, da medici liberi professionisti o da medici diversi ai quali l'assicurato si sia rivolto per motivi di urgenza o per esigenze correlate alla specificità della patologia sofferta. E’ considerata valida solo se contiene tutti i dati sopra indicati (circ. 99/1996).


Per i periodi di ricovero in luogo di cura i certificati rilasciati dalla amministrazione del luogo di cura sostituiscono, a tutti gli effetti, la certificazione rilasciata dal medico curante. circ 14/1981 punto 8.1


La certificazione rilasciata da medici di pronto soccorso, o da medici ospedalieri all'atto della dimissione del lavoratore dovrà contenere tra l’altro il giudizio prognostico con esplicito riferimento ad uno stato di incapacità lavorativa e non alla mera prognosi clinica "salvo complicazioni" (circ. 136/2003, punto 6.1)


RICOVERO E PRONTO SOCCORSO


Le attestazioni di ricovero e della giornata di pronto soccorso carenti di diagnosi non sono ritenute certificative. Per essere considerate certificative dovranno contenere le generalità dell’interessato, la data del rilascio, la firma leggibile del medico e l’indicazione della diagnosi comportante incapacità lavorativa e non la mera prognosi clinica "salvo complicazioni" (circ. 136/2003, punto 6.1).


Certificati attestanti periodi di ricovero e/o di dimissioni presso ospedali o case di cura possono essere spediti o recapitati all’Inps e al datore di lavoro anche oltre il 2° giorno dal rilascio ,purché entro il termine prescrizionale di 1 anno.


MALATTIE COMUNI


Tra le malattie comuni sono comprese anche (eventi indennizzabili):

  • le cure termali a carico del SSN per esigenze di cura di determinate patologie previste dalla legge a condizione che, su richiesta del medico di famiglia da presentare alla ASL di residenza entro 5 giorni dal rilascio, il medico specialista giudichi le cure termali necessarie ai fini terapeutici o riabilitativi, più utili ed efficaci se non rinviate fino alle ferie o ai congedi ordinari.(circ. n° 127 del 15.06.98).

    Tali cure si dovranno effettuare trascorsi almeno 15 giorni dalle ferie ed entro 30 giorni dal rilascio della prescrizione dello specialista a patto che, durante il periodo delle cure, il datore di lavoro dichiari su modello predisposto che non possano essere usufruite le ferie o i congedi ordinari ovvero non residua nell'anno un numero di giorni di ferie sufficienti per il completamento del ciclo di cure;
  • la malattia insorta durante le ferie purché il datore di lavoro provi che la stessa risulta in concreto incompatibile con le finalità delle ferie (circ. 109/1999, punto 2.1);
  • la chirurgia estetica al fine di rimuovere vizi funzionali e non meramente estetici, chirurgia rifrattiva msg. 30 del 24.06.2003 - msg 11869/2007;
  • le malattie provocate da cause violente con presunta responsabilità di terzi per le quali l'Inps ha la facoltà di rivalsa (azione surrogatoria);
  • le malattie presunte professionali o infortuni sul lavoro non riconosciuti dall'INAIL circ. 91/2009;
  • la TBC senza il requisito contributivo o assicurativo;
  • il trattamento in emodialisi circ. 134368/81, par. 15;
  • il trattamento trasfusionale del morbo di Cooley;
  • la donazione di organi e il prelievo di cellule per conseguenti trapianti circ. 192/96 punto 3 per le giornate di degenza effettiva e per quelle di convalescenza necessarie al recupero delle energie lavorative del lavoratore (il donatore avrà diritto alla indennità di malattia);
  • la donazione del midollo osseo (legge 52/2001 ) con diritto alla intera retribuzione per le giornate di effettiva degenza, per le giornate di convalescenza ritenute necessarie al ripristino della salute del donatore dalla equipe medica che ha effettuato il trapianto, per i permessi orari concessi al lavoratore per l'espletamento degli atti preliminari alla donazione (prelievi per individuazione di dati genetici - prelievi per approfondire eventuali compatibilità - accertamento alla idoneità alla donazione) il lavoratore dipendente ha diritto alla normale retribuzione. Il datore di lavoro, per le donazioni effettuate successivamente al 16 marzo 2001 (art. 5, comma 2 L. 52/2001) chiederà all'Istituto il rimborso delle retribuzioni corrisposte; le giornate e i permessi saranno coperti da contribuzione figurativa circ. 97/2006 punto 1. Le donazioni di midollo osseo avvenute prima del 16 marzo 2001 saranno indennizzate secondo le istruzioni della circolare 192/96 punto 3;
  • I provvedimenti del SSN con allontanamento dal posto di lavoro per esigenze profilattiche con somministrazione di mezzi terapeutici;
  • l'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti circ. 134414/84 punto 2;
  • la fisiochinesi terapia se è documentata l'incapacità lavorativa circ. 145/93 par. 2) lett. B;
  • il mancato suicidio circ. 134414/84 punto 2 - circ 396/82;
  • l'aborto spontaneo o terapeutico avvenuto entro il 180° giorno dall'inizio della gestazione (300 giorni prima della data presunta del parto);
  • le riacutizzazioni o complicanze delle patologie che hanno dato luogo all'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità,che iniziano in costanza di lavoro, tali da produrre una incapacità lavorativa specifica, assoluta e temporanea circ. 182/97 punto 7 circ. 95 bis/2006, punto 3;
  • La procreazione assistita - msg 7412/2005;

PROCREAZIONE ASSISTITA


la procreazione assistita se certificata, per le giornate di ricovero e quelle successive alla dimissione (massimo 2 settimane), in fattispecie particolari, per le giornate antecedenti la fecondazione (massimo 1 settimana) e in caso di prelievo di spermatozoi, al lavoratore, un congruo periodo (circa 10 giorni). (msg. 7412 del 3.3.05)


DONAZIONE D'ORGANO


(anche per prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche a scopo d'infusione) (circ. n. 192/1996 punto 3)


L'indennità di malattia sarà erogata per le giornate di effettiva degenza e anche per quelle di convalescenza se adeguatamente documentate dalla struttura presso la quale è avvenuto l'intervento.


DAY HOSPITAL


Le prestazioni in regime di day hospital sono equiparabili a giornate di ricovero. Per ulteriori giorni successivi al ricovero in day hospital, il lavoratore dovrà produrre altro certificato di continuazione (circ. 136/2003, punto 6.3 - circ. 95 bis/2006 punto 4 lett. b).

Sono equiparabili al day hospital e quindi riconducibili a giornate di ricovero anche le ospitalità notturne nei Centri di Igiene Mentale circ. 136/2003 - msg 3701/2008

Anche per i lavoratori iscritti nella gestione separata e in regola con i previsti requisiti contributivi la giornata di day hospital è equiparabile a giornata di ricovero e quindi indennizzabile secondo le modalità e le misure previste nella particolare gestine circ. 95 bis/2006, punto 4 lett. b e c


GUARDIA MEDICA


La certificazione sanitaria può essere rilasciata, in caso di necessità, dai medici di guardia medica limitatamente ai turni di guardia festivi e prefestivi e per una prognosi massima di 3 giorni.(circ. 176/1982 ultimo capoverso)


LEGALIZZAZIONE


Nel caso di malattia insorta durante il soggiorno in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia Convenzioni o Accordi che regolano la materia o in Paesi non facenti parte della Comunità Europea, ai fini della indennizzabilità, la certificazione deve essere legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare Italiana all’estero e inoltrata alle Sedi competenti anche in un momento successivo al rientro, fermo restando il rispetto del termine di invio (2 giorni dal rilascio) al datore di lavoro e all’Inps (anche eventualmente in copia). La sola attestazione dell’autenticità della firma del traduttore abilitato non equivale alla "legalizzazione" – (circ. 136/2003, punto 11).

Per " legalizzazione" si intende l’attestazione, anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali. (circ. 136/2003, punto 11).

Tale certificazione può essere fotocopiata, all’occorrenza, dal lavoratore.

Alcune Ambasciate o Consolati (Marocco, Sri Lanka), attraverso loro medici di fiducia, consegnano agli interessati la certificazione "originale" convalidata oppure, in alcuni casi, altra certificazione redatta direttamente in lingua italiana. In tali situazioni la certificazione si ritiene legalizzata resta comunque necessaria l'attestazione della veste del medico di fiducia e della autenticità della sua firma (circ. 95 bis/2006, punto 2)


CICLI DI CURA RICORRENTI


Nei casi di cicli di cura ricorrenti per patologie di natura specialistica comportanti incapacità al lavoro (compresi i trattamenti emodialitici , morbo di Cooley, Day Service Ambulatoriale msg 3701/2008, ospitalità diurna nei Centri di Igiene Mentale msg 3701/2008) è sufficiente anche un’unica certificazione del curante attestante la necessità di trattamenti ricorrenti che li qualifichi l’una ricaduta dell’altra. A prestazioni effettivamente eseguite, l’interessato dovrà poi presentare periodiche dichiarazioni della struttura sanitaria con il relativo calendario delle cure eseguite (circ. 136/2003, punto 5).

Il percorso programmato di cure, le dichiarazioni della struttura sanitaria, riportanti il calendario delle prestazioni effettivamente eseguite, va validato dal Centro Medico Legale della Sede Inps. Nei giorni di D.S.A. (Day Service Ambulatoriale) non si effettuano visite mediche di controllo domiciliare. msg 3701/2008


TOSSICODIPENDENZA, COMUNITÀ TERAPEUTICA


I certificati di malattia riconducibili a stati di tossicodipendenza danno titolo all’indennità solo in presenza di effettiva incapacità lavorativa.

Il soggiorno in Comunità Terapeutica non è equiparabile a ricovero ospedaliero (circ. 136/2003, punto 9).


TRATTAMENTO EMODIALITICO E TRASFUSIONALE


Nei casi di trattamento emodialitico e di trattamento trasfusionale del morbo di Cooley, le assenze giornaliere dal lavoro per l'effettuazione di tali terapie, devono essere considerate, per anno solare, un unico periodo continuativo. I periodi di malattia comune, sopravvenuti durante lo stato di incapacità lavorativa per emodialisi e trattamento trasfusionale del morbo di Cooley, devono essere considerati autonomi e prevalenti.


DIMISSIONI PROTETTE


Nei casi di "dimissioni protette" (degenze non in assoluto concluse ma temporaneamente sospese tra una indagine clinica e un’altra) dalla certificazione dovrà risultare che il lavoratore, tra un ricovero e l’altro, ai fini dell’indennizzabilità sia non soltanto "ammalato" ma anche temporaneamente incapace al lavoro a causa della malattia certificata (circ. 136/2003, punto 6.2).


REPERIBILITÀ A VISITA MEDICA


Il lavoratore deve essere reperibile ogni giorno, compresi i giorni festivi, per eventuali controlli da parte dei medici dell’Inps:

  • dalle ore 10 alle ore 12;
  • dalle ore 17 alle ore 19.

Non può assentarsi durante le fasce orarie di reperibilità se non per:

  • necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità;
  • gravi motivi personali o familiari;
  • cause di forza maggiore.

Non esistono diagnosi che possano esonerare il lavoratore ammalato dal rispetto delle fasce di reperibilità


ASSENZA A VISITA MEDICA – GIUSTIFICABILITÀ


Ai fini della giustificabilità, l’assenza alla visita medica di controllo deve essere sempre documentata anche quando il lavoratore, assente al momento dell’accesso del medico di controllo, rientra al domicilio prima dell’allontanamento del medico e viene comunque visitato (tale visita non annulla l’assenza iniziale) circ. 136/2003, punto 10.


IL REGIME SANZIONATORIO


Il regime sanzionatorio in malattia


ASSENZA A VISITA MEDICA DI CONTROLLO


Il lavoratore assente per malattia, per consentire l'effettuazione di eventuali visite mediche di controllo, deve rimanere a disposizione al proprio domicilio nelle seguenti fasce orarie di reperibilità per tutti i giorni di prognosi indicati nel certificato di malattia, comprese le domeniche e i fertivi.

(Circ. n. 1 P.M.M.C.- n. 297 G.L.S.M.M./52 del 28/02/1985).

  • dalle ore 10.00 alle ore 12.00
  • dalle ore 17.00 alle ore19.00

Le visite mediche di controllo domiciliari possono essere effettuate:

  • d'ufficio ( nei confronti dei soli lavoratori aventi diritto all'indennità di malattia a carico dell'Inps);
  • su richiesta dei datori di lavoro ( anche per i lavoratori non aventi diritto all'indennità di malattia a carico dell'Inps).
<>A seguito di assenza a visita medica di controllo domiciliare il lavoratore è tenuto a presentarsi presso la ASL o l' Inps (secondo le indicazioni riportate nell'avviso lasciato dal medico che ha effettuato la visita domiciliare), per l'effettuazione della visita medica ambulatoriale che accerti l'effettiva incapacità lavorativa.

Qualora il lavoratore risulti assente, senza giustificato motivo, alla visita medica di controllo, sia essa visita domiciliare o ambulatoriale, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico.


MOTIVI GIUSTIFICATIVI DELL'ASSENZA


Il lavoratore , durante le fasce orarie di reperibilità in cui viene effettuato il controllo, non può assentarsi dall'indirizzo di abituale dimora , tranne nei seguenti casi :

  1. necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità. In tale ipotesi devono essere soddisfatti e comprovati i requisiti dell'urgenza e/o dell'indifferibilità . Se il lavoratore fornisce prova documentale sia dell'indifferibilità della visita , sia dell'impossibilità di effettuazione della stessa in orari non compresi nelle fasce di reperibilità,l'assenza può essere giustificata.
  2. gravi motivi personali o familiari.
    Verificarsi di situazioni che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la presenza dell'assicurato altrove per evitare gravi conseguenze per sé o per i componenti del nucleo familiare.
    Sono da considerarsi compresi nel concetto di "nucleo familiare" non solo i familiari a carico o comunque conviventi , ma anche i cosiddetti "stretti congiunti ", quali ascendenti, discendenti, fratelli e sorelle ( Msg. n. 007557 del 16 Marzo 2004).
    La gravità dei motivi che hanno determinato l'assenza alla visita medica di controllo, deve essere intesa come attinente non solo alla salute fisica del soggetto, ma anche ad altri interessi di rilievo che riguardano il soggetto stesso, quali :
    • interessi economici ( partecipazione a pubblici esami, convocazione da parte di pubbliche autorità) e che riguardano anche i componenti il proprio nucleo familiare;
    • interessi morali ( ricoveri ospedalieri,funerali, gravi infortuni).
  3. cause di forza maggiore, impedimento dovuto a causa ineluttabile ( Cass. n. 1668/96).

Non esistono diagnosi che possono esonerare il lavoratore ammalato dal rispetto delle fasce di reperibilità.


Ai fini della giustificabilità, l'assenza alla visita medica di controllo deve essere sempre documentata anche quando il lavoratore, assente al momento dell'accesso del medico di controllo, rientra al domicilio prima dell'allontanamento del medico e viene comunque visitato; tale visita non annulla l'assenza iniziale, con conseguente applicazione della sanzione prevista, in mancanza di validi motivi di giustificabilità (Circ. n. 136 del 25 Luglio 2003 punto 10).


PERIODI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI A CARICO DELL'INPS


Sono esclusi dall'applicazione delle sanzioni a carico dell'Inps (circ. 183/1984):

  1. i periodi confermati da visita medica di controllo anche ambulatoriale. Se dopo una visita di controllo, anche ambulatoriale, in occasione della quale è stato accertato lo stato di malattia con conferma o modifica della prognosi, il lavoratore risulta assente ad una visita successiva , se quest'ultima è:
    • effettuata prima della scadenza della prognosi confermata o modificata , la sanzione verrà applicata a partire dalla data di accertamento dell'assenza in quanto il lavoratore già controllato è tenuto all'osservanza delle fasce di reperibilità;
    • effettuata dopo la scadenza della prognosi confermata da precedente visita medica di controllo, la sanzione decorrerà dal giorno successivo alla scadenza della prognosi stessa;
  2. i periodi di ricovero ospedaliero.
    • Se l'assenza ingiustificata è precedente al ricovero , la sanzione verrà applicata fino al giorno precedente l'inizio della degenza.
    • Se l'assenza è successiva al ricovero , la sanzione verrà applicata dal giorno successivo a quello delle dimissioni.
  3. i periodi per i quali non ricorre l'obbligo di erogazione dell'indennità di malattia a carico dell'Inps : es. malattie che si esauriscono in carenza, superamento del periodo massimo indennizzabile.

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI


prima assenza a visita medica : perdita dell'intera indennità di malattia per i primi 10 giorni di prognosi, con le modalità di seguito indicate:

  • ai fini del computo dei 10 giorni da non indennizzare devono essere presi in considerazione tutti i giorni di calendario compresi domeniche e festivi;
  • il primo dei 10 giorni di prognosi da cui applicare la sanzione della perdita totale dell'indennità di malattia è costituito dal primo giorno di prognosi (compresa la carenza) non già dal primo giorno da indennizzare.
                 
                   esempio: malattia dal 05/Novembre  al 24/Novembre
                                 assenza ingiustificata del giorno 10/Novembre
                                 regolare vista medica ambulatoriale 11/Novembre
                                 sanzione applicata: dal 05/Novembre al 10/Novembre al 100%
                                 dal 11/Novembre al 24/Novembre retribuito interamente.
              
                   esempio: malattia dal 05/Novembre al 24/Novembre
                                 ricovero ospedaliero dal 08/Novembre al 10/Novembre
                                 assenza ingiustificata del 11/Novembre
                                 regolare visita medica ambulatoriale del giorno 12/Novembre
                                 sanzione applicata: dal 05/Novembre al 07/Novembre al 100%
                                                             periodo restante regolarmente retribuito.          
                   esempio: malattia dal 05/Novembre al 24/Novembre
                                ricovero ospedaliero dal 08/Novembre al 10 Novembre
                                 assenza ingiustificata  del 20/Novembre
                                 regolare visita medica ambulatoriale del 21/Novembre
                                 sanzione applicata: dal 05/Novembre al 07/Novembre al 100%
                                                              ricovero regolarmente retribuito
                                                              dal 11/Novembre al 17/Novembre al 100%
                                                              periodo restante regolarmente retribuito.
                   
 
seconda assenza a visita medica: l'indennità di malattia verrà corrisposta nella misura del 50%
per il restante periodo di prognosi , ovvero fino a successiva visita regolarmente effettuata;
        seconda visita medica di controllo può essere sia la la visita medica domiciliare , sia la visita
        ambulatoriale predisposta presso l'ambulatorio ASL o Inps.
       
        Se l'assenza al secondo controllo viene rilevata dopo la scadenza della  prognosi
        confermata da precedente accertamento sanitario , la sanzione decorre dal giorno
        successivo alla scadenza della prognosi confermata:
 
               esempio. malattia dal 01/10 al 20/10 -1° certificato
                           malattia dal 21/10 al 31/10 -2° certificato stesso evento
                           prima assenza il 07/10 ingiustificata
                           visita del 10/10 conferma prognosi
                           seconda assenza il 22/10 ingiustificata
                           sanzione applicata: dal 01/10 al 09/10 sanzione al 100%
                                                          dal 10/10 al 20/10 totalmente indennizzato
                                                          dal 21/10 al 30/10 sanzione al 100%
                                                          il 31/10 sanzione al 50%.      
               esempio. malattia dal  01/10 al 20/10- 1° certificato
                             ricovero  dal  21/10 al 30/10
                             malattia dal 31/10 al 15/11 - 2° certificato stesso evento
                             prima assenza il 07/10 ingiustificata
                             visita del 10/10 conferma prognosi
                             seconda assenza il 07/11 ingiustificata
                             sanzione applicata: dal 01/10 al 09/10 sanzione al 100%
                                                           dal 10/10 al 30/10 totale indennizzo
                                                           dal 31/10 al 09/11 sanzione al 100%
                                                           dal 10/11 al 15/11 sanzione al 50%.
 
 
terza assenza a visita medica: perdita totale dell'indennità di malattia dalla data in cui è stata riscontrata tale ulteriore assenza  per tutto il periodo di prognosi ,ovvero fino a successiva visita medica regolarmente effettuata.
 
              esempio.  malattia dal  01/10 al 20/10- 1° certificato
                             ricovero  dal  21/10 al 30/10
                             malattia dal 31/10 al 25/11 - 2° certificato stesso evento
                             prima assenza il 07/10 ingiustificata
                             visita del 10/10 conferma prognosi
                             seconda assenza il 07/11 ingiustificata
                             terza assenza il 15/11 ingiustificata
                             sanzione applicata: dal 01/10 al 09/10 sanzione al 100%
                                                          dal 10/10 al 30/10 totale indennizzo
                                                          dal 31/10 al 09/11 sanzione al 100%
                                                          dal 10/11 al 14/11 sanzione al 50%
                                                          dal 15/11 al 25/11 sanzione al 100%.
 
Se dopo la terza assenza ingiustificata il lavoratore si sottopone a visita ambulatoriale
                   -sia a seguito di invito lasciato al domicilio dal medico di controllo,
                   -sia a seguito di visita medica richiesta dal datore di lavoro ,
                   -sia su sua iniziativa
e viene accertata l'incapacità al lavoro, da tale data si ha il ripristino dell'indennità di malattia al 100%
( circ. 65/1989).
      
Ogni assenza alla visita di controllo per uno stesso evento di malattia comporta l'applicazione della sanzione
nelle misure previste.
Qualora per una malattia  vengano riscontrate due assenze ingiustificate , verranno  applicate due distinte sanzioni di decadenza totale dell'indennità:
                  -la prima dal 1° giorno di malattia
                  -la seconda dall'11° giorno ovvero dalla data della seconda assenza se
                   questa è stata rilevata prima dell'11° giorno di malattia ( circ. 183/1984).
 
               esempio: malattia dal 01/Giugno al 30/Giugno
                              prima assenza ingiustificata  del giorno   12/Giugno
                              seconda assenza ingiustificata del giorno 24 Giugno
                              sanzione applicata:dal 01/Giugno al 20 Giugno al 100%
                                                      dal 21/Giugno al 30/Giugno al   50%.
               esempio: malattia dal 01/Giugno al 30/Giugno
                             prima assenza ingiustificata del giorno    04/Giugno
                             seconda assenza ingiustificata del giorno 09/Giugno
                             sanzione applicata: dal 01/Giugno al 18/Giugno al 100%
                                                      dal 19/Giugno al 30/Giugno al   50%.

 


IRREPERIBILITA' A VISITA MEDICA DI CONTROLLO


In caso di erreperibilità a visita medica di controllo dovuta a mancata o inesatta indicazione dell'indirizzo sul certificato di malattia (purchè la mancanza o inesattezza sia tale da impedire il reperimento del lavoratore ), si ha la perdita della prestazione di malattia per l'intero evento o comunque per tutte quelle giornate di malattia attestate da una certificazione priva del dato in questione.

L'applicazione della sanzione può non aver luogo solo se l'Istituto sia in grado di reperire con altre modalità ed agevolmente nei propri archivi il dato mancante( esempio precedenti eventi di malattia , precedenti accessi domiciliari).


IL CALCOLO DELL'INDENNITÀ


QUANDO E QUANTO


Il diritto all’indennità


Il diritto all’indennità parte (inizio malattia) dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni sono di carenza) e cessa con la scadenza della prognosi (fine malattia) che può essere attestata con uno o più certificati (di continuazione o di ricaduta,unico evento); l’indennità stessa non può comunque superare i 180 giorni di calendario per ciascun anno solare (massimo assistibile). Si protrae nell’anno successivo in caso di malattia a cavaliere di 2 anni solari.


L’indennità non spetta per le giornate non certificate.


CONSERVAZIONE DEL DIRITTO


Il diritto all’indennità si conserva per le malattie iniziate anche dopo la fine del rapporto di lavoro purchè lo stesso sia cessato o sospeso da non più di 2 mesi o 60 giorni prima dell’inizio della malattia . Il criterio non è applicabile se il rapporto di lavoro cessato era a tempo determinato.


CARENZA


Per carenza si intende la non indennizzabilità dei primi tre giorni di malattia. Nel caso di malattia insorta durante le ferie la malattia è riconosciuta idonea ad interromperle alle condizioni indicate con circ. n.109/99, e la carenza decorre dalla data di comunicazione (effettuata a mezzo telefono, telegramma, certificato ecc.) dell'intervenuto stato di malattia al datore di lavoro da parte del lavoratore.

La carenza non si applica nel caso di continuazione e ricaduta nella malattia.

La carenza va applicata per anno solare ai lavoratori sottoposti al trattamento di emodialisi e al trattamento trasfusionale del morbo di Cooley .


INIZIO MALATTIA


Si considera inizio della malattia la data del rilascio del certificato o il giorno immediatamente precedente, se tale giorno (e non altro) è indicato alla voce "dichiara di essere ammalato dal" del mod. opm 1, infatti anche il certificato di continuazione decorre dalla data del rilascio o dal giorno immediatamente precedente, se tale giorno (e non altro) è indicato alla voce "dichiara di essere ammalato dal" del certificato, circ 147/1996 punto 3. Per le malattie insorte durante il periodo di ferie e interruttive delle stesse, l’indennità decorrerà dalla data di comunicazione (effettuata anche a mezzo telefono, telegramma, certificato ecc.), da parte del lavoratore al datore di lavoro. (Circ. 109/1999, punto 2.1). L'evento di ricaduta intervenuto dopo la qualificazione del lavoratore da apprendista ad operaio, è da considerarsi come primo evento.


CONTINUAZIONE


Per la certificazione di continuazione della malattia valgono le regole indicate per la certificazione di inizio, infatti, anche il certificato di continuazione decorre dalla data del rilascio o dal giorno immediatamente precedente, se tale giorno (e non altro) è indicato alla voce "dichiara di essere ammalato dal" del certificato, circ 147/1996 punto 3.

Competente a stabilire la continuazione della malattia compresa la ricaduta o altra malattia consequenziale della precedente, è il medico curante (art. 15, L. 155/81).

Nel casi di trattamento emodialitico e trattamento trasfusionale del morbo di Cooley, le assenze giornaliere dal lavoro per l'effettuazione di tali terapie, devono essere considerate, per anno solare, un unico periodo continuativo.

I periodi di malattia comune, sopravvenuti durante lo stato di incapacità lavorativa per emodialisi e trattamento trasfusionale del morbo di Cooley, devono essere considerati autonomi e prevalenti.


RICADUTA


Quando il lavoratore si riammala della stessa malattia o di altra consequenziale ovvero si sottopone periodicamente, per lunghi periodi, a terapie ambulatoriali, spesso di natura specialistica, comportanti incapacità al lavoro (circ. 136/2003, punto 5) entro 30 giorni dalla fine del precedente evento, e la circostanza è dichiarata sul certificato dal medico curante, si ha la cosiddetta "ricaduta" . In questo caso non si applicano i 3 giorni di carenza, e i giorni del nuovo periodo di malattia si sommano a quelli del periodo precedente sia ai fini del conteggio dei 180 giorni (periodo massimo indennizzabile nell'anno solare), sia ai fini della misura dell'indennità (es.: elevamento al 66,66% dal 21° giorno). L'evento di ricaduta intervenuto dopo la qualificazione del lavoratore da apprendista ad operaio, è da considerarsi come primo evento.


UNICO EVENTO


In presenza di certificazioni mediche di continuazione intervallate dalla giornata festiva (o dalle giornate di sabato o domenica in caso di settimana corta) deve presumersi che esse certifichino un unico evento morboso sempre che non sussistano elementi obiettivi che possano dimostrare il contrario; le giornate stesse peraltro, se non certificate, non sono indennizzabili.


FINE MALATTIA


Si considera fine della malattia la data di fine prognosi riportata sull'ultimo certificato dell'evento morboso ovvero il giorno precedente la data di riacquisto della capacità lavorativa stabilita dal medico fiscale in occasione della eventuale visita di controllo ovvero il giorno precedente la data di anticipata ripresa del lavoro.


MASSIMO ASSISTIBILE


Il massimo assistibile non può superare i 180 giorni per anno solare. Il periodo massimo si computa sommando tutte le giornate di malattia dell'anno solare comprese quelle per le quali l'indennità non è stata corrisposta (giorni di carenza, giorni festivi. ecc.). Devono essere esclusi dal computo del periodo massimo di malattia indennizzabile:

  • i periodi di astensione dal lavoro per maternità sia obbligatoria che facoltativa;
  • i periodi di malattia causata dall'infortunio sul lavoro;
  • i periodi di malattia professionale;
  • i periodi di malattia tubercolare;
  • i periodi di malattia causata da fatto di terzi per i quali l'I.N.P.S. abbia esperito con esito positivo, anche se parziale l'azione di surrogazione.

Oltre il 180° giorno il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere o meno, a seconda di quanto stabilito dai contratti, una retribuzione totalmente a suo carico.


Massimo assistibile lavoratori a tempo determinato

Ai lavoratori a tempo determinato la malattia spetta per un numero massimo di giorni pari a quelli lavorati nei 12 mesi immediatamente precedenti l'inizio della malattia (da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 180). Nei giorni lavorati si includono anche quelli di cassa integrazione, di interdizione obbligatoria per maternità, le ferie e le altre giornate comunque retribuite, le giornate di riposo settimanale o la sesta giornata in caso di settimana corta cadenti tra 2 giorni lavorati o retribuiti sempre nei limiti di 180 giorni nell'anno solare circ. 160/1983.


MALATTIE A CAVALIERE DI 2 ANNI


Per le malattie a cavaliere di due anni solari (circ. 144/1988, circ. 145/1993) cioè, iniziate nel corso di un dato anno, che si protraggono nell'anno seguente, l'indennità è dovuta in misura intera per un massimo di ulteriori 180 giorni, a partire dal 1° gennaio, se nell'anno di insorgenza dell'evento:

  • non è stato raggiunto il massimo assistibile;
  • è stato raggiunto il massimo assistibile ma permane, al 1° gennaio dell'anno successivo, un rapporto di lavoro con oneri retributivi, anche parziali, direttamente riferibili al periodo considerato a carico dell'Azienda e il periodo di malattia non indennizzato è stato adeguatamente documentato.

L'erogazione di somme riferite a ferie pregresse non godute o a festività soppresse, non realizza la condizione di permanenza del rapporto di lavoro.


Per le malattie iniziate nel corso di un dato anno, che si protraggono nell'anno seguente, quando nell’anno di insorgenza è stato raggiunto il massimo assistibile, l'indennità è dovuta in misura ridotta (2/3 della misura normale) per un massimo di ulteriori 180 giorni, a partire dal 1° gennaio, se al 1° gennaio dell’anno successivo il rapporto di lavoro è cessato o sospeso da meno di 60 giorni. L'indennità non spetta se il rapporto di lavoro, alla data del 1° gennaio dell’anno successivo, risulta cessato o sospeso da oltre due mesi.

Se al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di inizio la malattia perdura, per il ripristino del diritto all’indennità è richiesta la ripresa dell’attività lavorativa.


LAVORATORE PART-TIME


Nel caso di rapporto di lavoro del tipo part-time verticale le malattie saranno indennizzate tenendo conto delle casistiche di seguito indicate circ. 41/2006

  • le malattie insorte durante una fase di previsto lavoro sono indennizzabili per l'intera durata (anche durante la pausa contrattuale) entro il limite massimo assistibile ed in misura intera;
  • le malattie insorte durante un periodo di pausa contrattuale entro 60 giorni o 2 mesi dall'ultimo lavorato sono indennizzabili entro il limite massimo assistibile, in misura ridotta anche per le giornate in cui era prevista la ripresa lavoro;
  • le malattie insorte durante un periodo di pausa contrattuale entro 60 giorni o 2 mesi dall'ultimo lavorato seguito da cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono indennizzabili per tutte le giornate di malattia successive, entro il limite massimo assistibile, in misura ridotta;
  • le malattie insorte dopo i 60 giorni o 2 mesi dall'ultimo lavorato prima della pausa contrattuale saranno indennizzate, per le sole giornate di malattia cadenti nei periodi di previsto lavoro, in misura intera;
  • le malattie insorte dopo i 60 giorni o 2 mesi dall'ultimo lavorato seguito da cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o dopo l'ultimo giorno del rapporto a tempo determinato non saranno indennizzate.

Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e misto la retribuzione da prendere a base per il calcolo della indennità sarà quella prevista per il lavoratore part-time nei 12 mesi precedenti l'inizio della malattia o della maternità. Tale retribuzione sarà ricavata dividendo la retribuzione dei 12 mesi precedenti l'evento per il numero delle giornate indennizzabili in via convenzionale nell'anno (360 per gli impiegati , 312 per gli operai), computando nella retribuzione anche le indennità di trasferta e i ratei di mensilità aggiuntive circ. 41/2006.


Nel caso di part-time di tipo orizzontale la retribuzione da prendere a base per il calcolo della indennità sarà quella effettiva percepita nel mese precedente l'inizio della malattia in quanto già ridotta.


LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO


Per i lavoratori a tempo determinato (stagionali e non) il diritto all'indennità di malattia:

  • cessa in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro anche se avvenuta prima dello scadere del contratto;
  • spetta per un numero massimo di giorni pari a quelli lavorati nei 12 mesi immediatamente precedenti l'inizio della malattia (da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 180). Nei giorni lavorati si includono anche quelli di cassa integrazione, di interdizione obbligatoria per maternità, le ferie e le altre giornate comunque retribuite, le giornate di riposo settimanale o la sesta giornata in caso di settimana corta cadenti tra 2 giorni lavorati o retribuiti sempre nei limiti di 180 giorni nell'anno solare circ. 160/1983.
  • per i lavoratori dello spettacolo la sussistenza del requisito contributivo legittima la conservazione del diritto quindi i 30 giorni minimi possono essere fruiti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro qualora nei 12 mesi precedenti l'evento morboso sia reperibile almeno 1 giornata di lavoro. circ. 160/1983.

Il pagamento della prestazione di malattia sarà effettuato circ. 160/1983:

  • dal datore di lavoro con il metodo del conguaglio per un numero di giornate pari a quelle di attività svolta alle loro dipendenze;
  • direttamente dall'Inps per le giornate di lavoro effettuate alle dipendenze di precedenti datori di lavoro;
  • direttamente dall'Inps qualora nei 12 mesi precedenti l'evento morboso non si possono far valere periodi lavorativi superiori a 30 giorni, viene garantito in questi casi un periodo indennizzabile massimo di 30 giorni nell'anno solare;

LE GIORNATE INDENNIZZABILI


(circ. 14/1981)


Agli operai (compresi gli agricoli) l'indennità spetta per le giornate feriali comprese nel periodo di malattia.


Agli impiegati del commercio l'indennità spetta per tutte le giornate comprese nel periodo di malattia con esclusione delle festività nazionali e infrasettimanali cadenti di domenica.

La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui ha sede l'azienda non deve essere indennizzata qualora l'azienda sia tenuta, per legge o per contratto, ad erogare per la stessa giornata la normale retribuzione.


Le festività soppresse (Ascensione,Corpus Domini, 19 marzo, 29 giugno e 4 novembre) sono indennizzabili solo se normalmente lavorate e retribuite (circ. 95 bis/2006, punto 1)

Nei casi in cui, per effetto dello stato di disoccupazione o di sospensione dal lavoro, i lavoratori di cui sopra (impiegati del commercio ed operai) non ricevono, per legge o per contratto, alcun trattamento economico per le festività nazionali e infrasettimanali comprese nel periodo di malattia, l'indennità giornaliera è dovuta anche per le predette festività.


Ai dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria l’indennità spetta nella misura dell’80% (e non del 50% e del 66,66%) per tutto il periodo di malattia.


Ai disoccupati l’indennità spetta in misura ridotta ai 2/3.

  • In caso di disoccupazione sono non indennizzabili quelle giornate, comprese nel periodo di malattia, per le quali il lavoratore ha diritto a riposo settimanale, (domenica - per i sacristi la giornata di riposo è il mercoledì).Per gli impiegati del commercio tutte le giornate sono "indennizzabili". Nel caso di contratto part-time verticale a base annua sono non indennizzabili le giornate cadenti nel periodo di pausa lavorativa.

Ai sospesi dal lavoro l’indennità spetta in misura ridotta ai 2/3.

  • In caso di sospensione sono non indennizzabili quelle giornate comprese nel periodo di malattia per le quali il lavoratore ha diritto, nelle prime due settimane di sospensione, alla retribuzione e al riposo settimanale (domenica). Per i periodi di malattia successivi alle prime due settimane di sospensione, l'indennità non compete solo per le giornate che in costanza di lavoro davano diritto al riposo settimanale (domenica), - per i sacristi la giornata di riposo è il mercoledì -. Per gli impiegati del commercio non sono indennizzabili, nelle prime due settimane dalla data di sospensione, tutte le festività retribuite cadenti di domenica, per i periodi successivi alle prime due settimane tutte le giornate sono "indennizzabili". Nel caso di contratto part-time verticale a base annua sono non indennizzabili le giornate cadenti nel periodo di pausa lavorativa.

Ai ricoverati senza familiari a carico le indennità di cui sopra sono ridotte ai 2/5 per tutto il periodo di degenza ospedaliera.


GIORNATE NON INDENNIZZABILI (circ. 14/1981)

L’indennità non viene corrisposta:

  • per i primi 3 giorni (cosiddetta carenza) di ogni singolo evento di malattia nel caso si tratti di lavoratore dipendente (i giorni di carenza verranno retribuiti a carico del datore di lavoro sulla base dei contratti);
  • per mancato invio della certificazione;
  • per i giorni di ritardo dell'invio del certificato;
  • per omesso, incompleto o inesatto indirizzo sulla certificazione di malattia;
  • nel caso di attività retribuite durante la malattia;
  • in caso di alterazione o falsificazione dei certificati medici;
  • in presenza di atti che possono pregiudicare il decorso della malattia;
  • per il periodo di detenzione durante la malattia;
  • per un massimo di 10 giorni in caso di 1° assenza a visita di controllo non giustificata;
  • per il 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia in caso di 2° assenza a visita di controllo non giustificata;
  • per il 100% dell'indennità dalla data della 3° assenza a visita di controllo non giustificata.
  • Per i periodi di pausa lavorativa nei contratti di lavoro part-time di tipo verticale. Nei contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale su base annua, infatti, sono indennizzabili solo i periodi in cui è prevista l'attività lavorativa, sempre entro i 180 giorni.

N.B.: La data di dimissione ospedaliera non va considerata giornata di degenza. Da tale data l’indennità non deve, pertanto, essere più ridotta.


Le predette misure valgono anche per l'eventuale parte di ricovero che cade nell'anno successivo a quello di inizio.


L'IMPORTO


È pari:

  • al 50% della retribuzione media globale giornaliera del mese precedente l'inizio della malattia - circ. 14/1981 - per le giornate indennizzabili comprese nei primi 20 giorni di malattia (non sono indennizzabili es.: carenza, domeniche, santo patrono, festività nazionali e infrasettimanali, sanzioni e sospensioni, ecc.),
  • al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera per i giorni successivi della stessa malattia.
  • Ai dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria l’indennità spetta nella misura dell’80% (e non del 50% e del 66,66%) per tutto il periodo di malattia.
  • Ai disoccupati e sospesi dal lavoro l'indennità spetta in misura ridotta ai 2/3.
  • Ai ricoverati senza familiari a carico le indennità di cui sopra sono ridotte ai 2/5 per tutto il periodo di degenza ospedaliera.

N.B.: La data di dimissione ospedaliera non va considerata giornata di degenza. Da tale data l’indennità non deve, pertanto, essere più ridotta.


In caso di " ricaduta" non si applicano i 3 giorni di carenza e i giorni del nuovo periodo di malattia si sommano a quelli del periodo precedente sia ai fini del conteggio dei 180 giorni (periodo massimo indennizzabile nell'anno solare), sia ai fini della misura dell'indennità (es.: elevamento al 66,66% dal 21° giorno).L'evento di ricaduta intervenuto dopo la qualificazione del lavoratore da apprendista ad operaio, è da considerarsi come primo evento.

Per le malattie a cavallo di due anni solari (circ. 144/1988 , circ. 145/1993) cioè, iniziate nel corso di un dato anno, che si protraggono nell'anno seguente, l'indennità è dovuta in misura intera per un massimo di ulteriori 180 giorni, a partire dal 1° gennaio, se nell'anno di insorgenza dell'evento:

  • non è stato raggiunto il massimo assistibile;
  • è stato raggiunto il massimo assistibile ma permane, al 1° gennaio dell'anno successivo, un rapporto di lavoro con oneri retributivi, anche parziali, direttamente riferibili al periodo considerato a carico dell'Azienda e il periodo di malattia non indennizzato è stato adeguatamente documentato.

L'erogazione di somme riferite a ferie pregresse non godute o a festività soppresse, non realizza la condizione di permanenza del rapporto di lavoro.


Per le malattie iniziate nel corso di un dato anno, che si protraggono nell'anno seguente, quando nell’anno di insorgenza è stato raggiunto il massimo assistibile, l'indennità è dovuta in misura ridotta (2/3 della misura normale) per un massimo di ulteriori 180 giorni, a partire dal 1° gennaio, se al 1° gennaio dell’anno successivo il rapporto di lavoro è cessato o sospeso da meno di 60 giorni. L'indennità non spetta se il rapporto di lavoro, alla data del 1° gennaio dell’anno successivo, risulta cessato o sospeso da oltre due mesi. Se al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di inizio la malattia perdura, per il ripristino del diritto all’indennità è richiesta la ripresa dell’attività lavorativa.


PARASUBORDINATI


Ai parasubordinati l’indennità per degenza ospedaliera ( circ. 147/2001)è pari ad una percentuale variabile (8%, 12%, 16%) su una somma imponibile (massimale contributivo) stabilita per legge, in relazione alle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti la data di inizio del ricovero (rispettivamente da 3 a 4, da 5 a 8, da 9 a 12 mensilità).


L'importo su cui applicare le percentuali sopra citate si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo, l'indennità quindi, per l'anno 2010 (circ. 37/2010 lett. B punto 1), sarà calcolata su € 252,46 (92.147/365 = 252,46) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile a:

  • € 20,20 (8%) con accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
  • € 30,29 (12%) con accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
  • € 40,39 (16%) con accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

Massimali contributivi

  • L. 144.263.000 per l'anno 2000,
  • L. 148.014.000 per l'anno 2001,
  • €. 78.507,00 per l'anno 2002,
  • €. 80.391,00 per l’anno 2003,
  • €. 82.401,00 per l’anno 2004,
  • € 84.049,00 per l’anno 2005 (circ. 59/2005, lett. B punto 1),
  • € 85.478,00 per l'anno 2006 (circ. 51/2006 lett. B punto 1).
  • € 88.669,00 per l'anno 2008 (circ. 48/2008 lett. B punto 1 );
  • € 91.507,00 per l'anno 2009 ( circ. 36/2009 lett. B punto 1 );
  • € 92.147,00 per l'anno 2010 ( circ. 37/2010 lett. B punto 1)

Le predette misure valgono anche per l'eventuale parte di ricovero che cade nell'anno successivo a quello di inizio. (circ. 147/2001).


Ai parasubordinati l’indennità di malattia (circ. 76/2007 )è pari ad una percentuale variabile (4%, 6%, 8%) su una somma imponibile (massimale contributivo) stabilita per legge, in relazione alle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti la data di inizio del ricovero (rispettivamente da 3 a 4, da 5 a 8, da 9 a 12 mensilità).


L'importo su cui applicare le percentuali sopra citate si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo, l'indennità quindi, per l'anno 2010 (circ. 37/2010 lett. B punto 1), sarà calcolata su € 252,46 (92.147/365 = 252,46) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile a:

  • € 10,10 (4%) con accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
  • € 15,15 (6%) con accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
  • € 20,20 (8%) con accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

Massimali contributivi

  • L. 144.263.000 per l'anno 2000,
  • L. 148.014.000 per l'anno 2001,
  • €. 78.507,00 per l'anno 2002,
  • €. 80.391,00 per l’anno 2003,
  • €. 82.401,00 per l’anno 2004,
  • € 84.049,00 per l’anno 2005 (circ. 59/2005, lett. B punto 1),
  • € 85.478,00 per l'anno 2006 (circ. 51/2006 lett. B punto 1).
  • € 88.669,00 per l'anno 2008 (circ. 48/2008 lett. B punto 1 );
  • € 91.507,00 per l'anno 2009 ( circ. 36/2009 lett. B punto 1 );
  • € 92.147,00 per l'anno 2010 ( circ. 37/2010 lett. B punto 1).

LA RETRIBUZIONE E L'INTEGRAZIONE


(circ. 14/1981)


Per retribuzione si intende tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, per il compenso dell'opera prestata, compresa la quota degli emolumenti, a carattere ricorrente, non frazionati e non corrisposti nel normale periodo di paga.


La retribuzione da prendere a base per il calcolo dell'indennità è generalmente quella del mese precedente l'inizio della malattia anche nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale circ. 41/2006.


Devono essere escluse dal calcolo della retribuzione media globale giornaliera, anche se assoggettate a contribuzione, le somme corrisposte dal datore di lavoro ad integrazione dell'indennità giornaliera di malattia e le somme che non vengano meno per effetto della malattia (ad esempio, l’indennità sostitutiva del preavviso, i compensi per mancato godimento delle ferie, i premi riferiti a periodi pregressi di attività già valutate integralmente per la determinazione del premio stesso, la maggiorazione della retribuzione corrisposta anche ai lavoratori ammalati per le giornate di festività nazionale infrasettimanali e del Santo patrono cadenti di domenica, i ratei di 13°, 14° ecc., riconosciuti per contratto a carico del datore di lavoro in misura intera).


Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e misto la retribuzione da prendere a base per il calcolo della indennità sarà quella prevista per il lavoratore part-time nei 12 mesi precedenti l'inizio della malattia o della maternità. Tale retribuzione sarà ricavata dividendo la retribuzione dei 12 mesi precedenti l'evento per il numero delle giornate indennizzabili in via convenzionale nell'anno (360 per gli impiegati , 312 per gli operai), computando nella retribuzione anche le indennità di trasferta e i ratei di mensilità aggiuntive circ. 41/2006.


La retribuzione media globale giornaliera è determinata a seconda della qualifica dei lavoratori

  • Impiegati,
  • Operai,
  • Lavoratori a domicilio,
  • Operai retribuiti in misura fissa,
  • Lavoratori per i quali sono stabiliti salari medi o convenzionali,
    • Operai agricoli a tempo determinato,
    • Compartecipanti familiari e piccoli coloni,
    • Lavoratori soci di società e enti cooperativi anche di fatto (DPR n. 602/1970 art.4),
    • Lavoratori italiani operanti all'estero, in paesi extracomunitari
  • Lavoratori dello spettacolo.

IMPIEGATI


Per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera degli addetti al commercio con qualifica di impiegati è necessario:

  • determinare la retribuzione lorda percepita dal lavoratore per il mese precedente quello di inizio della malattia;
  • determinare il rateo mensile lordo degli emolumenti a carattere ricorrente non facenti parte della retribuzione corrente mensile (13° ed altre eventuali mensilità, premi, ecc.);
  • sommare gli importi di cui alle precedenti lettere a) e b) e dividere il risultato per 30: il dato ottenuto costituisce la retribuzione media globale giornaliera da prendere a base per il calcolo dell'indennità giornaliera di malattia.

Se l'impiegato, per effetto di recente assunzione, per interruzione del rapporto di lavoro o per sopravvenuta malattia, infortunio o maternità non ha compiuto l'intero mese di attività, per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera è necessario:

  • dividere la retribuzione lorda spettante per le giornate di lavoro prestato nel mese per il numero delle giornate stesse incluse le domeniche e le festività retribuite;
  • dividere per 30 il rateo mensile lordo di cui alla precedente lettera b);
  • sommare i risultati delle divisioni di cui alle lettere d) ed e): il dato ottenuto costituisce la retribuzione media globale giornaliera da prendere a base per il calcolo dell'indennità giornaliera di malattia.

OPERAI


Per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera dei lavoratori con qualifica di operai è necessario:

  • determinare la retribuzione lorda percepita per il mese (se il periodo di paga è mensile) o per le quattro settimane (se il periodo di paga è settimanale) immediatamente precedenti l'inizio della malattia;
  • determinare il rateo mensile (anche se il periodo di paga è settimanale) lordo degli emolumenti a carattere ricorrente non facenti parte della retribuzione mensile o settimanale (13° mensilità, premi, ecc.);
  • determinare il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite comprese nel mese o nelle quattro settimane considerate [ad esempio, festività godute, permessi retribuiti, nonché la sesta giornata in caso di settimana corta, ferma restando l'esclusione delle eventuali giornate di malattia anche se per tali giornate il lavoratore ha percepito una retribuzione a integrazione dell'indennità di malattia];
  • dividere l'importo di cui alla lettera a) per il numero delle giornate di cui alla lettera c);
  • dividere l'importo di cui alla lettera b) per « 25 »;
  • sommare gli importi risultanti dalle divisioni di cui alle lettere d) ed e): il dato ottenuto costituisce la retribuzione media globale giornaliera da prendere a base per il calcolo dell'indennità giornaliera di malattia.

OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO


A decorrere dagli eventi indennizzabili relativi a periodi di paga inclusi nell'anno 2006 la retribuzione da prendere a base per il calcolo delle prestazioni a sostegno del reddito agli operai agricoli a tempo determinato è quella contrattuale. La retribuzione da prendere in considerazione alla base del calcolo sarà quindi la più alta tra quella stabilita dai contratti collettivi nazionali e quella stabilita degli accordi collettivi o contratti individuali. (articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989) - Circ. 58/2006 - msg 16217/2006 - Tale retribuzione non potrà mai essere inferiore ai minimali di legge che per l'anno 2007 è pari a Euro 36,86 - circ 77/2007 lettera A punto 2 , per l'anno 2008 Euro 37,49 circ. 11/2008 allegato 1, tabella A anno 2008, operaio agricoltura, per l'anno 2009 Euro 38,69 circ. 14/2009 - circ. 36/2009


LAVORATORI A DOMICILIO


Per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera dei lavoratori a domicilio è necessario:

  • determinare la retribuzione lorda del mese precedente l'inizio della malattia comprensiva delle maggiorazioni previste per ferie,. Festività, ecc., esclusa quella per indennità di anzianità (v. art. 8, legge 18 dicembre 1973, n. 877). Il computo della retribuzione complessiva deve essere effettuato sommando le retribuzioni delle lavorazioni riconsegnate nel mese anzidetto;
  • determinare il numero delle giornate di lavorazione comprese nel mese considerato (escluse le domeniche) intercorrenti tra la data di consegna del lavoro e quella della sua riconsegna.

Se nel mese sono state riconsegnate più lavorazioni l'operazione deve essere, effettuata sommando tra loro i giorni compresi, tra la data di consegna e quella di riconsegna delle singole lavorazioni.


Se una delle lavorazioni riconsegnate è stata consegnata in un mese diverso da quello della riconsegna devono essere considerate le sole giornate cadenti nel mese della riconsegna;

  • dividere l'importo di cui alla lettera a) per il numero dei giorni di cui alla lettera b): il dato ottenuto costituisce la retribuzione media globale giornaliera da prendere a base per il calcolo dell'indennità giornaliera di malattia.

OPERAI RETRIBUITI IN MISURA FISSA MENSILE


In caso di malattia riguardante lavoratori con qualifica di operai retribuiti in misura fissa mensilizzata indipendentemente dalle ore di lavoro compiute, la retribuzione media del mese precedente può essere determinata dividendo per il divisore fisso « 26 » la retribuzione complessiva del mese considerato purché interamente lavorato: se detto mese non è stato interamente lavorato la relativa retribuzione giornaliera deve essere determinata secondo i seguenti criteri:

  • determinare la retribuzione lorda percepita per il mese (se il periodo di paga è mensile) o per le quattro settimane (se il periodo di paga è settimanale) immediatamente precedenti l'inizio della malattia;
  • determinare il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite comprese nel mese o nelle quattro settimane considerate [ad esempio, festività godute, permessi retribuiti, nonché la sesta giornata in caso di settimana corta, ferma restando l'esclusione delle eventuali giornate di malattia anche se per tali giornate il lavoratore ha percepito una retribuzione a integrazione dell'indennità di malattia];
  • dividere l'importo di cui alla lettera a) per il numero delle giornate di cui alla lettera c) (32); e) dividere l'importo di cui alla lettera b) per «25»;

LAVORATORI CON SALARI MEDI E CONVENZIONALI E ALTRE RETRIBUZIONI


Per i lavoratori appartenenti a categorie per le quali sono stabiliti con decreti ministeriali salari medi o convenzionali, l'indennità di malattia deve essere calcolata in percentuale della retribuzione media giornaliera stabilita per la categoria di appartenenza del lavoratore.

Qualora al momento della liquidazione dell'indennità non risultassero ancora pubblicati i decreti recanti i salari medi da valere per l'anno in corso, l'indennità deve essere, calcolata, salvo conguaglio, in base alle retribuzioni giornaliere precedentemente in vigore. circ. 36/2009 lettera A punto 2


LE MODALITÀ DI PAGAMENTO


L'indennità viene pagata, generalmente, dal datore di lavoro per conto dell'Inps.
Ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato :

  • operai agricoli e ai florovivaisti a tempo indeterminato
  • agli addetti ai lavoro di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria a tempo indeterminato

a decorrere dalle dichiarazioni trimestrali (DMAG-Unico) di competenza del II° trimestre 2007(scadenza 31 luglio 2007) quindi dal 1.10.2007, il pagamento della malattia , della donazione di sangue e della donazione di midollo osseo avverrà obbligatoriamente con il metodo del conguaglio. circ. 81/2007 - msg 14346/2007 - circ. 118/2007


Viene pagata, invece, direttamente dall'Inps:

  • al disoccupato o sospeso dal lavoro che non fruisce del trattamento di integrazione salariale;
  • all'operaio agricolo a tempo determinato;
  • al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato per lavori stagionali;
  • al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato per lavori non stagionali con meno di 31 giornate di lavoro effettuate nell'anno precedente l'inizio della malattia;
  • al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato per lavori non stagionali per le giornate indennizzabili superiori al numero delle giornate di lavoro svolte presso l’attuale datore di lavoro;
  • al lavoratore parasubordinato, a domanda da presentare entro 180 giorni dalla data di dimissione ospedaliera e dalla fine dell'evento di malattia indennizzabile in quanto cococo o cocoproo categoria assimilata.
    Alla domanda dovranno essere allegate le dichiarazioni di responsabilità del lavoratore, con l'indicazione della data di iscrizione alla gestione separata, dell'anno di riferimento e degli importi degli emolumenti lordi percepiti negli ultimi 2 anni compreso quello del ricovero o dell'evento malattia(se cococo cocopro o categoria assimilata), nonché l'autocertificazione da cui risulti il reddito individuale dell'anno precedente assoggettato a contribuzione.
    Alla domanda di indennità di degenza dovrà essere allegato anche il certificato di degenza.

La dichiarazione dei dati salariali da parte dei datori di  lavoro (su mod. ind. mal. 1 e mod. ind. mal. 2) ai fini del calcolo della indennità è stata abolita. Il pagamento diretto della indennità è effettuato utilizzando le informazioni integrate contenute nella denuncie retributive mensili (e-mens) circ. 94/2009


MODALITÀ DEL PAGAMENTO DIRETTO (circ. n. 61/2009)


Nei casi di pagamento diretto l’interessato deve inoltrare all’Inps espressa richiesta indicando una delle seguenti modalità:

  • bonifico bancario o postale (IBAN);
  • allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP ,previo accertamento dell’identità del percettore:
    • da un documento di riconoscimento;
    • dal codice fiscale;
    • dalla consegna dell’ originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all’interessato via Postel con Posta Prioritaria.

Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN).
Nel caso di reclamo per mancato pagamento allo sportello a causa di riscossione fraudolenta:

  • il legittimo beneficiario dovrà fare una dichiarazione di responsabilità per mancata riscossione;
  • la sede Inps competente dovrà riemettere il pagamento e contestualmente denunciare l’accaduto alla competente autorità. La documentazione dovrà essere trasmessa alla Direzione Centrale per il recupero delle somme indebitamente riscosse (msg. 14680 del 12.05.2004).

I pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito possono avvenire anche all'estero (msg. 000237 del 9.4.2003).


MALATTIA DURANTE LE FERIE


(circ. 109/1999)


La malattia insorta durante il periodo di ferie sospende le ferie stesse a meno che il datore di lavoro provi, attraverso visite di controllo, che la malattia è compatibile con le finalità delle ferie (riposo e recupero delle energie psico-fisiche). (Circ. 109/1999, punto 1).

Lo stato di malattia e quindi la relativa indennità, decorrerà dalla data di comunicazione (effettuata anche a mezzo telefono, telegramma, certificato ecc), da parte del lavoratore al datore di lavoro). (Circ. 109/1999, punto 2.1).

  • lavoratori italiani operanti in Italia per malattie insorte in Italia in località diverse da quelle di residenza il certificato sarà inviato alla Sede Inps di residenza e al datore di lavoro. Lo stato di malattia e quindi la relativa indennità, decorrerà dalla data di comunicazione (effettuata anche a mezzo telefono, telegramma, certificato ecc), da parte del lavoratore al datore di lavoro.). (Circ. 109/1999, punto 2.1).

MALATTIA DURANTE CONGEDO PARENTALE


La malattia, debitamente notificata e documentata, insorta durante il congedo parentale spetta in misura intera ed il relativo periodo è considerato neutro ai fini del calcolo del periodo massimo di congedo parentale. Terminata la malattia la fruizione del congedo parentale può riprendere salvo diversa indicazione dell’interessato (circ. 136/2003, punto 7 e Circ. 8/2003, punto 5).


MALATTIA DURANTE IL CONGEDO DI MATERNITÀ


La malattia durante il congedo di maternità (astensione obbligatoria) non è indennizzabile in quanto l’indennità di maternità è comprensiva di indennità di malattia (circ. 136/2003, punto 7 e Circ. 8/2003, punto 5).


MALATTIA DOPO CONGEDO DI MATERNITÀ O PARENTALE


La malattia, debitamente notificata e documentata, insorta, dopo il congedo parentale o di maternità, senza la ripresa dell’attività lavorativa, il periodo di protezione assicurativa (60 giorni o 2 mesi) decorre dal giorno successivo alla fine del congedo parentale o di maternità, configurabile come periodo neutro (circ. 136/2003, punto 7 e Circ. 8/2003, punto 5).


TRASFERIMENTO ALL'ESTERO PER CURE


Per potersi trasferire all'estero, durante il periodo in cui si percepisce l'indennità di malattia, per un trattamento medico ed assistenziale ritenuto migliore, occorre chiedere l'autorizzazione a trasferirsi al medico dell'Inps o della ASL. Nel caso in cui l'autorizzazione per spostamenti in ambito Cee venga rilasciata dalle ASL (su mod. E112), il lavoratore dovrà fornire all'Inps e al datore di lavoro la predetta autorizzazione.


Il medico valuterà se esistono effettivamente le ragioni per il trasferimento. (circ. n. 192/1996)


MALATTIA IN PAESI CEE O CONVENZIONATI


(Circ. 11/1991)

Nell'ipotesi di malattie intervenute in Paesi Esteri CEE o in Convenzione bilaterale le norme prevedevano che il lavoratore si premunisse, prima di recarsi all'estero in temporaneo soggiorno, dell'apposito formulario E 111, oggi sostituito dalla T.E.A.M. (Tessera Europea Assicurazione Malattia - Msg. 27699 del 1.8.2005 -) a seguito della decisione della Commissione Amministrativa delle Comunità Europee per la Sicurezza Sociale dei Lavoratori Migranti n. 198 del 23.3.2004 . Riguardo alla TEAM per l'introduzione è stato concesso un periodo transitorio ad alcuni Paesi durante il quale potevano continuare ad emettere l'attestato E111, (la Lithuania fino al 1 luglio 2005, la Lettonia fino al 31 luglio 2005, l'Austria, i Paesi Bassi, il Regno Unito, Malta, la Polonia, la Slovacchia, Cipro, l'Ungheria, l'Islanda, la Svizzera, il Liechtenstein al 31 dicembre 2005 - Msg. 27699 del 1.8.2005) o altro equipollente (a seconda del Paese di destinazione), da esibire all'istituzione sanitaria straniera competente, a disposizione della quale il lavoratore medesimo dovrà mettersi in caso di malattia, nei termini previsti dalla normativa internazionale.

Sarà l’istituzione sanitaria straniera che provvederà a trasmettere all’Inps la certificazione medica acquisita (circ. 180/1985 - msg 28978/2007- formulario E116 in caso di malattia senza ricovero - il formulario E113, in uso in caso di ricovero, è stato soppresso - Msg. 27699 del 1.8.2005), con i referti dei controlli eventualmente effettuati (di iniziativa o su richiesta) se la malattia è intervenuta durante un periodo di ferie (Circ. 11/1991) lo stato di malattia e quindi la relativa indennità, decorrerà dalla data di comunicazione (effettuata anche a mezzo telefono, telegramma, certificato ecc.), da parte del lavoratore al datore di lavoro. (Circ. 109/1999, punto 2.1). Resta a carico del lavoratore l’onere di documentare al datore di lavoro, entro due giorni dalla data del rilascio del certificato, lo stato di malattia (Circ. 11/1991).


La certificazione prodotta da cittadini comunitari (di Paesi Esteri CEE) in lingua originale non produce per tali cittadini l'obbligo della traduzione in lingua italiana. L'onere grava in capo all'Istituto. I certificati saranno inviati per la traduzione ai competenti Uffici individuati presso ogni regione. msg 28978/2007


MALATTIA IN PAESI EXTRA CEE NON CONVENZIONATI


(Circ. 11/1991)


Il certificato eventualmente anche in copia deve essere inviato entro 2 giorni dal rilascio alla Sede Inps competente (Circ. 11/1991) e al datore di lavoro. La prestazione potrà essere erogata solo dopo l’acquisizione da parte dell’Inps della certificazione "originale", legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all’estero (Circ. 11/1991) . Per legalizzazione si intende l’attestazione che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali (circ. 136/2003, par.11)

Se la malattia è intervenuta durante un periodo di ferie, lo stato della malattia e quindi la relativa indennità decorrerà dalla data di comunicazione (effettuata anche a mezzo telefono, telegramma certificato ecc), da parte del lavoratore al datore di lavoro. (Circ. 109/1999, punto 2.1) 

  • Lavoratori Italiani dipendenti da aziende operanti all’estero in Paesi CEE o disciplinati da convenzioni bilaterali tenute agli adempimenti contributivi in Italia

    Il lavoratore, dipendente da ditta italiana operante all’estero, che si ammala in paesi esteri disciplinati da regolamenti CEE o da convenzioni bilaterali, dovrà:
    • provvedere entro 2 giorni dal rilascio a trasmettere le attestazioni di malattia al datore di lavoro;
    • rivolgersi entro i termini prescritti dalla normativa internazionale all’ente assicuratore estero presentando il certificato medico di diagnosi e prognosi.

  • Lavoratori italiani dipendenti da aziende operanti all’estero in Paesi extra CEE NON convenzionati tenute agli adempimenti contributivi in Italia
    (circ. 156/88, punto 2 – circ. 182/1990)

Il lavoratore, dipendente da ditta tenuta agli adempimenti contributivi in Italia operante all’estero, che si ammala in paesi esteri non disciplinati da regolamenti CEE o da convenzioni bilaterali dovrà:

  • inviare entro 5 giorni dal rilascio al datore di lavoro l’attestazione di malattia ed il certificato di diagnosi e prognosi alla locale rappresentanza diplomatica Consolare che curerà anche le eventuali visite mediche di controllo e il successivo inoltro degli atti in Italia all’Inps. Le prestazioni saranno calcolate sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con decreto (anno 2005 circ. 59/2005 lett. A, punto 4 –  circ. 34/2005; anno 2006 circ. 51/2006 lett. A punto 4; anno 2007 circ. 45/2007 e circ. 77/2007 lett. A punto 4, anno 2008 circ. 48/2008 , anno 2009 circ. 36/2009).

LAV. ITALIANI DI AZIENDE DI PAESI UE O CONVENZIONATI


Il lavoratore, dipendente da ditta italiana operante all’estero, che si ammala in paesi esteri disciplinati da regolamenti CEE o da convenzioni bilaterali, dovrà:

  • provvedere entro 2 giorni dal rilascio a trasmettere le attestazioni di malattia al datore di lavoro;
  • rivolgersi entro i termini prescritti dalla normativa internazionale all’ente assicuratore estero presentando il certificato medico di diagnosi e prognosi.

LAV. ITALIANI DI AZIENDE DI PAESI EXTRA CEE NON CONVENZIONATI


(circ. 156/88, punto 2 – circ. 182/1990)

Il lavoratore, dipendente da ditta tenuta agli adempimenti contributivi in Italia operante all’estero, che si ammala in paesi esteri non disciplinati da regolamenti CEE o da convenzioni bilaterali dovrà:

  • inviare entro 5 giorni dal rilascio al datore di lavoro l’attestazione di malattia ed il certificato di diagnosi e prognosi alla locale rappresentanza diplomatica Consolare che curerà anche le eventuali visite mediche di controllo e il successivo inoltro degli atti in Italia all’Inps. Le prestazioni saranno calcolate sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con decreto (anno 2005 circ. 59/2005 lett. A, punto 4 –  circ. 34/2005) - circ. 51/2006 lett. A punto 4 - circ 77/2007 lett. A punto 4, anno 2008 circ. 48/2008 , anno 2009 circ. 36/2009).

INDENNITÀ DI MALATTIA DURANTE LE CURE TERMALI


Per esigenze di cura di determinate patologie previste dalla legge (circ. 142/1995 e circ. 136/2003, punto 3) i periodi di cure termali sono indennizzabili a condizione che, su richiesta del medico di famiglia da presentare alla ASL di residenza entro 5 giorni dal rilascio, il medico specialista giudichi le cure termali necessarie ai fini terapeutici o riabilitativi, più utili ed efficaci se non rinviate fino alle ferie o ai congedi ordinari.(circ. 287/1992 e circ. n° 127 del 15.06.98).


MALATTIA E ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ


L’indennità di malattia è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità anche se la forma morbosa certificata risulti riconducibile alla stessa patologia che ha causato la concessione dell'’assegno di invalidità .
Resta inteso che, nel caso, la condizione di malattia tutelabile ai fini dell'assicurazione per le prestazioni economiche di malattia deve intendersi realizzata soltanto quando sia  riscontrabile ,dal punto di vista sanitario,una riacutizzazione o una complicanza della patologia stessa, tale da produrre una incapacità lavorativa specifica, assoluta e temporanea.

Le indicazioni che precedono valgono ovviamente per gli eventi che iniziano in costanza di lavoro, essendo escluso in via generale (v. circ. n. 134406 AGO - n. 386 SL/149 del 23.7.1983, par. 7), per i lavoratori aventi titolo alle prestazioni pensionistiche (tra cui è da ricomprendere anche l'assegno di invalidità), il diritto all'indennità di malattia per gli eventi morbosi insorti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento; tanto anche se a tale data non sia ancora decorso il termine della cosiddetta protezione o copertura assicurativa. (Circ. 182/1997, punto 7)


MALATTIA E PENSIONE DI INABILITÀ


Per quanto riguarda poi la pensione di inabilità, si ricorda che l'art. 2, comma 5 della legge 222/1984 richiede la preventiva rinuncia ai trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione, in sede di attribuzione della prestazione. La previsione porta ad una conclusione di incompatibilità tra il trattamento pensionistico in esame e l'indennità di malattia, che peraltro dovrebbe in linea di principio essere corrisposta nell'ipotesi di revoca del predetto trattamento, prevista (art. 2, comma 6 della legge 222/1984 citata) in caso di svolgimento di attività lavorativa.(Circ. 182/1997, punto 7).


MALATTIA E TBC


L'indennità di malattia non è dovuta per i periodi durante i quali il lavoratore percepisce l'indennità giornaliera antitubercolare.
Se la malattia comune riveste carattere di prevalenza rispetto all'affezione tubercolare deve essere corrisposta l'indennità di malattia (v. circolari n. 26603 0., n. 13433 Prs., n. 14107 G.C.C., n. 80435 del 27 dicembre 1974, punto 8).
L'indennità di malattia è cumulabile con l'indennità post-sanatoriale.


MALATTIA E DISOCCUPAZIONE


(circ. 134368/1981)

Per quanto concerne i trattamenti di disoccupazione, ordinari e speciali, il relativo pagamento è sospeso per le giornate di malattia indennizzate. (PREVALE MALATTIA)


MALATTIA E CASSA INTEGRAZIONE


(circ. 134368/1981)


Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) a 0 ore circ. n. 82/2009 punto 1.

  • le malattie intervenute durante il periodo di CIGS a 0 ore non sono indennizzabili, infatti, per i lavoratori sospesi dal lavoro il trattamento straordinario di integrazione salariale sostituisce, in caso di malattia, l'indennità giornaliera a carico dell'I.N.P.S. ( art. 3, legge 8 agosto 1972, n. 464 circ. 50943 GS/25 del 8.2.1973 circ. n. 82/2009 punto 1); in tal caso il lavoratore non è tenuto a comunicare lo stato di malattia. Prevale la CIGS.
  • se le malattie sono intervenute prima dell'inizio della sospensione per CIGS a 0 ore si possono verificare due casi:
    1. se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIGS dalla data di inizio della stessa;
    2. qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
  • CIGS a orario ridotto (PREVALE MALATTIA)
    • Per i lavoratori ad orario ridotto il trattamento straordinario NON è dovuto per le giornate di malattia intervenute sia ante che post CIGS, indipendentemente dall'indennizzabilità di queste ultime. circ. 50943 GS/25 del 8.2.1973
  • Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) a 0 ore circ. n. 82/2009 punto 1
    • le malattie intervenute durante il periodo di CIGO a 0 ore non sono indennizzabili .Il trattamento di integrazione salariale ordinaria continuerà ad essere erogato e lo stato di malattia non dovrà essere comunicato in quanto non vi è l'obbligo di prestazione dell'attività lavorativa da parte del lavoratore. Prevale la CIGO
    • se le malattie sono intervenute prima dell'inizio della sospensione per CIGO a 0 ore si possono verificare due casi:
      1. se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIGO dalla data di inizio della stessa;
      2. qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
  • CIGO a orario ridotto (PREVALE MALATTIA) circ. n. 82/2009 punto 1
    • Il trattamento di CIGO ad orario ridotto ed il trattamento sostitutivo della retribuzione,previsto per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato ( art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 ), non sono dovuti in alcun caso per le giornate di malattia, indipendentemente dall' indennizzabilità di queste ultime.

MALATTIA E CONGEDO MATRIMONIALE


(Circ. 248/92)

L'indennità di malattia non deve essere corrisposta per i periodi di erogazione dell'assegno per congedo matrimoniale a carico dell'Inps o di erogazione di analoghi trattamenti retributivi eventualmente a carico del datore di lavoro. Egualmente dicasi per l'indennità di maternità, che, a norma dell'art. 15, ultimo comma, della legge 30 dicembre 1971, n.1204, deve essere corrisposta con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni di malattia.


MALATTIA E ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE


Circolare 110/1992 (articolo 16 T.U. Assegni familiari).


Il lavoratore dipendente , con rapporto di lavoro in essere, che si assenta per malattia ha diritto a fruire degli assegni al nucleo familiare (ANF) a condizione che risulti occupato per almeno una settimana (sei giorni lavorativi) ,anche presso più datori di lavoro ,nei trenta giorni precedenti il verificarsi dell'evento.
Il pagamento verrà effettuato dal datore di lavoro con il sistema a conguaglio.

Gli ANF spettano:

  • per tutto il periodo indennizzabile per malattia (di norma fino ad un massimo di 180 giorni nell'anno solare) ;
  • fino ad un massimo di tre mesi, oltre la cessazione del rapporto di lavoro qualora la malattia sia causa di interruzione del rapporto di lavoro stesso, in tal caso il pagamento sarà effettuato direttamente dall'Inps;
  • per tutto il periodo in cui continua ad essere corrisposta in tutto o in parte la retribuzione;
  • per i periodi di carenza dell' indennità di malattia.
  • per la malattia sopravvenuta in periodo di preavviso lavorato, la stessa sospende il periodo di preavviso e l'assegno spetta finché dura il rapporto di lavoro (circ. n. 104 G.S. del 20 gennaio 1971).

Gli ANF non spettano:

  • per i periodi successivi alla cessazione dell'erogazione dell'indennità di malattia, anche se  il lavoratore continua ad essere assente per malattia sempreché, ovviamente, non gli venga corrisposta in tutto o in parte la retribuzione(circ. n. 2136 G.S. del 28 aprile 1950).
  • se il rapporto di lavoro venga a cessare per motivi diversi dalla malattia, quali, ad esempio, la cessazione della attività aziendale o del lavoro stagionale (circ. n. 3984 G.S. del 19 luglio 1943).
  • per la malattia sopravvenuta in un periodo di preavviso non lavorato (circ. n. 2975 G.S. del 13 agosto 1948).

    N.B.  Qualora il lavoratore , non abbia diritto all' indennità di malattia per motivi estranei al riconoscimento della infermità (ad esempio, per i periodi di carenza del sussidio stesso), ne' abbia titolo alla retribuzione, la corresponsione dell'assegno può essere proseguita fino ad un massimo di tre mesi

MALATTIA E DISTACCO SINDACALE


Circolare 63/2000

I  lavoratori sospesi per aspettativa politica o sindacale non retribuita conservano (art. 31, comma 4 della legge n. 300 del 1970) il diritto alle prestazioni economiche di malattia per gli eventi insorti durante l'intero periodo di aspettativa stessa.
 
Essendo il collocamento in aspettativa politica e sindacale una  particolare causa di sospensione dal lavoro ,  si determina un ampliamento del periodo di conservazione del diritto alla prestazione (in caso di malattia, limitato  a 2 mesi o 60 giorni se il conteggio è più favorevole dall'inizio della sospensione stessa); quindi, possono essere  indennizzati anche eventi intervenuti oltre il predetto limite temporale,soltanto quando l'aspettativa politica o sindacale sia iniziata entro il  predetto normale periodo di copertura assicurativa.
-L 'indennità per malattia a carico dell'Inps è da escludere quando:

  • a favore dei lavoratori interessati   sono previsti, a titolo di malattia, altri trattamenti previdenziali in relazione all'attività prestata durante il periodo di aspettativa (art. 31, comma 5, legge n. 300/1970). 
  • per gli stessi eventi, siano erogati a carico dell'organizzazione politica o sindacale emolumenti di importo pari o superiore all'indennità; in caso di erogazioni di importo inferiore, l'Inps erogherà la sola quota differenziale fino al massimale previsto per l'indennità di malattia (art. 6, comma 2, legge n. 138/1943).

La retribuzione da prendere a base ai fini erogativi di interesse sarà quella dell'ultimo mese lavorato o retribuito che precede l'evento da indennizzare.
Il diritto all'indennità cessa, salvo ripresa dell'attività lavorativa, alla conclusione dell'evento in corso al momento dell'eventuale cessazione del periodo di aspettativa.


ACCREDITO CONTRIBUTIVO


  • Malattia e infortunio lavoratori dipendenti : accredito contributivo
  • professionisti e collaboratori iscritti nella gestione separata NON pensionati e NON iscritti ad altra forma pensionistica l'accredito dei contributi avrà luogo tenendo conto dei minimali contributivi del commercio ( la produzione di un reddito inferiore a quel minimale determina una proporzionale riduzione del contributo accreditato sulla posizione assicurativa) secondo il criterio di cassa come di seguito:
anno % minimale annuo ctr annuo ctr mensile  
2000 13,00 11.717,49 1.523,27 126,93
circ. 56/2000 punto 6
2001 13,00 12.004,47 1.560,58 130,05
circ. 72/2001 punto 6
2002 14,00 12.312,00 1723,68 143,64 circ 59/2002 lett. B , p. 1
2003
14,00
12.590,00
1.762,60
146,88

circ 62/2003 lett. B , p. 1
2004 17,80 / 18,80 12.889,01 2.294,24 191,19
circ. 58/2004 lett. B , p. 1
2005 18,00/19,00 13.133,00 2.363,94 197,00
circ. 59 /2005 lett. B, p. 1
2006 18,20/19,20 13.345,00 2.428,79 202,39 circ. 51/2006 lett. B, p. 1
2007 23,50  13.598,00 3.195,48 266,29 circ. 77/2007 lett. B punto1
2007 23,72       msg 27090/09.11.07
2008 24,72 13.819,00 3.416,04 284,67 circ. 48/2008 lett. B punto 1
2009
25,72
14.240,00
 
305,21
circ. 36/2009 lett. B punto1
2010 26,72 14.334,00   319,17 circ. 37/2010lett. B punto 1


Esempio = anno 2005 per ogni 197,00 euro versati sarà accreditato un mese, per avere accreditati 3 mesi debbono essere stati versati almeno 591,00 euro.

Tali accrediti mensili saranno collocati temporalmente dal gennaio dell’anno di corresponsione dei compensi secondo il criterio di cassa, nel caso di prima iscrizione dalla data di iscrizione.


CATEGORIE ASSIMILATE


Sono da considerare categorie assimilate al lavoratore a progetto iscritto alla gestione separata:

  • i collaboratori coordinati e continuativi;
  • i collaboratori occasionali (soggetti titolari di rapporti con lo stesso committente per più di 30 giorni nell'anno solare ovvero di durata anche inferiore ma con diritto ad un compenso superiore a 5.000 euro)




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