NB: la normativa di carattere generale è contenuta nella scheda assegno al nucleo familiare
E’ una prestazione a sostegno del reddito delle famiglie dei titolari di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dei Fondi speciali di previdenza, dell’Enpals e di assegni vitalizi erogati agli ex dipendenti dello Stato, degli Enti locali e dell’Amministrazione postelegrafonici, trasferiti al Fondo sociale (cat. PSO), che abbiano un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge.
N.B.:Il titolare di pensione ai superstiti può chiedere l’ANF anche solo per se stesso, purché inabile oppure orfano minore.
NON SPETTA
Ai titolari di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), per i quali è prevista la concessione delle quote di maggiorazione per carichi di famiglia (assegni familiari).
IL CALCOLO DELL’ASSEGNO
La sussistenza del diritto e l’importo dell’assegno dipendono dal numero dei componenti il nucleo familiare, dal reddito del nucleo familiare e dalla tipologia del nucleo familiare.
Le tabelle contenenti gli importi e le fasce reddituali sono pubblicate ogni anno e hanno validità dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.
L’erogazione della prestazione decorre dalla data di inizio della pensione.
La prestazione spetta dal 1° giorno del mese di erogazione della pensione durante il quale insorga il diritto, fino alla fine del mese in cui cessi il diritto stesso.
LE MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’assegno per il nucleo familiare è concesso a domanda.
Il pagamento è effettuato insieme alla rata di pensione.
IL PAGAMENTO AL CONIUGE DEL PENSIONATO
A decorrere dal 1.1.2005 il coniuge del pensionato avente diritto alla corresponsione dell’assegno al nucleo familiare può ottenere l’erogazione della predetta prestazione anche se non è titolare, a sua volta, di un trattamento pensionistico.
Il diritto e l’importo dell’assegno al nucleo familiare sono, comunque, determinati in relazione alla domanda presentata dal pensionato mentre la facoltà riconosciuta al coniuge del pensionato si riferisce unicamente al pagamento della prestazione (circ. 77 del 16.6.2005).
La richiesta di pagamento da parte del coniuge può essere presentata anche successivamente alla richiesta dell’assegno per il nucleo presentazione del pensionato utilizzando gli appositi modelli.
LA DOMANDA
I titolari di pensione a carico dell’Inps devono presentare la domanda alla sede che ha in carico la prestazione.
Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione reddituale attestante i redditi del nucleo familiare, rilasciata sugli appositi modelli, e un’autocertificazione attestante la composizione del nucleo stesso.
Nel caso che il richiedente sia separato legalmente dovrà produrre copia della relativa sentenza, mentre lo stato di abbandono deve essere comprovato da un documento dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.
La domanda può essere presentata contestualmente o successivamente alla domanda di pensione. Qualora la domanda sia presentata dopo l’insorgenza del diritto, gli arretrati spettanti sono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale).
N.B.: le variazioni (matrimoni, separazioni, decessi, ecc..) dei componenti del nucleo familiare e dei redditi (cessazione del rapporto di lavoro, pensionamento, ecc.) devono essere comunicate entro 30 giorni allegando, se necessario, nuovi modelli reddituali.
Leggi questo articolo in formato PDFTorna su all'inizio del contenuto.
La tua opinione ci aiuta a darti un servizio migliore:









