ATTENZIONE!
I contenuti informativi presenti in questa Area sono in corso di aggiornamento.
Le principali novità normative previste dalla recente manovra legislativa sono pubblicate in una apposita sezione di questo portale.
E' una prestazione economica, erogata a domanda, ai lavoratori la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità.
Spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi che sono titolari di un conto assicurativo presso l'Inps.
Il titolare di assegno ordinario di invalidità può aver diritto, in presenza dei requisiti richiesti, all' integrazione al trattamento minimo, all' assegno per il nucleo familiare o alle quote di maggiorazione per carichi familiari.
REQUISITI RICHIESTI
Almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Può essere inoltrata a qualunque sede dell'Inps, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
La domanda deve essere redatta su apposito modulo (IO1) o, eccezionalmente, in carta semplice.
Alla stessa deve essere allegata la prevista autocertificazione dei dati personali, in sostituzione dei documenti anagrafici, il modulo certificativo (SS3) dello stato di salute compilato da un medico, la documentazione indicata sul modulo e, se necessario, le dichiarazioni reddituali.
DECORRENZA
L'assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda purché siano soddisfatti tutti i requisiti amministrativi e sanitari richiesti.
Ha validità triennale e può essere confermato (accertando il solo requisito sanitario) altre 2 volte per ulteriori tre anni, su domanda presentata dall'interessato nei 6 mesi che precedono la data di scadenza.
Diventa definitivo dopo la terza conferma.
L'assegno ordinario di invalidità, al compimento dell'età pensionabile prevista e in presenza dei requisiti assicurativi e contributivi, viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.
INCUMULABILITÀ CON REDDITI DA LAVORO
L'assegno ordinario di invalidità liquidato a decorrere dal 1.9.1995 viene ridotto se il titolare possiede redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa come da seguente tabella:
| AMMONTARE DEI REDDITI | PERCENTUALI DI RIDUZIONE |
|---|---|
| Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio. | 25 % dell'importo della pensione |
| Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio. | 50 % dell'importo della pensione |
Tabelle limiti di reddito
Sia all'atto della domanda di pensione che negli anni successivi deve essere presentata una dichiarazione reddituale attestante i redditi percepiti nello stesso anno al fine di determinare l'esatta misura della riduzione da operare sulla pensione.
Gli assegni ordinari di invalidità concessi con decorrenza anteriore al 1.9.1995 vengono mantenuti in pagamento nello stesso importo, se più favorevole, e sugli stessi non vengono corrisposti gli aumenti annuali previsti dalla legge.
TRASFORMAZIONE IN PENSIONE DI VECCHIAIA
L'assegno ordinario di invalidità deve essere trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile.
Per ottenere la trasformazione in pensione di vecchiaia devono essere perfezionati tutti i requisiti:
- di assicurazione e di contribuzione;
- di età;
- di cessazione del rapporto di lavoro subordinato
TRASFORMAZIONE IN PENSIONE DI ANZIANITÀ
Poteva essere trasformato in pensione di anzianità dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda se questa era stata presentata entro il 29 settembre 2004.
Da questa data, per effetto di una sentenza della Corte di cassazione che ha posto fine ad un contenzioso durato anni, la trasformazione in pensione di anzianità, non è più possibile.
PARTICOLARITÀ
L' assegno ordinario di invalidità liquidato a decorrere dal 1.9.1995 non è cumulabile con la rendita Inail concessa per lo stesso evento; qualora l'importo della pensione sia superiore alla rendita stessa, viene pagata solo l'eventuale eccedenza.
Gli assegni ordinari di invalidità concessi con decorrenza anteriore al 1.9.1995, ai titolari di rendita Inail riconosciuta per lo stesso evento, vengono lasciati in pagamento nello stesso importo, se più favorevole, e sugli stessi non sono corrisposti gli aumenti annuali previsti dalla legge fino al riassorbimento della rendita.
L'assegno ordinario di invalidità non è reversibile.
Il periodo di godimento dell'assegno, se privo di altra contribuzione (obbligatoria, volontaria e figurativa), è utile all'accertamento del diritto per:
- un nuovo assegno di invalidità;
- la pensione ai superstiti;
- la trasformazione dell'assegno in pensione di vecchiaia.
In caso di passaggio dall'assegno di invalidità alla pensione di inabilità e viceversa il requisito dei tre anni nel quinquennio antecedente la data della domanda deve ritenersi automaticamente perfezionato.
Durante il periodo di godimento dell'assegno ordinario possono essere versati contributi volontari.
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