PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA
La Legge 8 agosto 1995, n. 335 ha introdotto, nel sistema previdenziale italiano, un insieme di nuove regole che, per i lavoratori assunti dopo il 31.12.1995 - cosiddetti "nuovi assunti" - ha innovato profondamente:
- i requisiti previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia;
- le modalità di calcolo dell'importo delle pensioni.
L'art.1, comma 19, della legge ha introdotto una nuova "pensione di vecchiaia" che ha sostituito tutti i trattamenti pensionisti di vecchiaia, anzianità e di vecchiaia anticipata previsti dalle norme di legge previgenti.
L'importo della pensione di vecchiaia istituita dalla Legge 335/1995 viene determinato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo.
N.B.: Alle pensioni liquidate con il sistema di calcolo contributivo non si applicano le disposizioni in materia di integrazione al trattamento minimo.
La Legge 23 agosto 2004, n. 243 ha modificato, a partire dal 1.1.2008, i requisiti anagrafici richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia liquidata con il sistema di calcolo contributivo.
La stessa legge, peraltro, ha stabilito una "clausola di salvaguardia" per tutti quei lavoratori che hanno maturato i requisiti previsti dalla Legge 335/1995 entro il 31.12.2007.
La Legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha introdotto, a partire dal 1.1.2008, le cosiddette "finestre d'uscita" per poter accedere al pensionamento di vecchiaia.
La legge 30 Luglio 2010, n. 122 ha sostituito e abrogato l'accesso alla pensione di vecchiaia con le "finestre d'uscita" sostituendolo con il "differimento" del momento del pensionamento.
LAVORATORI INTERESSATI
La pensione di vecchiaia contributiva è riconosciuta a coloro che hanno:
- iniziato l’attività lavorativa in data successiva al 31.12.1995 e che, dopo tale data, risultano assicurati per la prima volta al fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi ovvero alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati;
- potuto ovvero possono esercitare la facoltà di opzione per il sistema di calcolo contributivo (cosiddetti "lavoratori optanti").
REQUISITI FINO AL 31.12.2007
L'art. 1, comma 20, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 ha stabilito i requisiti di assicurazione e di contribuzione per poter acquisire il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia nel sistema contributivo.
Ha previsto, inoltre, un limite di importo per i lavoratori, sia uomini sia donne, che chiedono la pensione prima del compimento dei 65 anni di età.
Il diritto alla pensione di vecchiaia contributiva viene raggiunto se il lavoratore ha:
- compiuto almeno 57 anni di età, sia per gli uomini sia per le donne;
- versato almeno 5 anni di contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria, da riscatto o da ricongiunzione), con esclusione della contribuzione figurativa accreditata per qualsiasi evento;
- maturato un importo derivante dal calcolo della pensione, non inferiore a quello dell'assegno sociale , aumentato del 20 per cento (1,2 volte l’importo dell’assegno sociale);
- cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi (Circ. 181 del 11.10.2001, punto 3).
N.B.: Non è richiesta la cessazione se all’atto della domanda l’assicurato svolge attività lavorativa autonoma (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani e commercianti, parasubordinati) o attività in qualità di pescatore autonomo.
In alternativa, il diritto alla pensione di vecchiaia viene perfezionato con almeno 40 anni di contributi.
N.B.: Si prescinde dal requisito:
- di età, se il lavoratore ha maturato almeno 40 anni di contributi;
- di importo, se il lavoratore ha compiuto i 65 anni di età.
L'art. 1, comma 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 ha stabilito che, ai soli fini del perfezionamento dei 40 anni di contribuzione:
- non sono utili i contributi accreditati per prosecuzione volontaria e quelli accreditati a seguito di riscatto dei periodi di studio;
- devono essere rivalutati i contributi versati per attività lavorativa (escludendo i figurativi) prima del 18° anno di età per il coefficiente 1,50.
L'art. 1, comma 40, della Legge 8 agosto 1995 prevede che le lavoratrici madri, indipendentemente dall'assenza o meno dal lavoro al momento dell'evento, possono ottenere la pensione di vecchiaia contributiva con, in alternativa:
- un anticipo di età, pari a 4 mesi per ogni figlio e nel limite massimo di 12 mesi, rispetto al requisito anagrafico richiesto (anticipazione a 59 anni di età);
- l'applicazione del coefficiente di trasformazione maggiorato di 1 anno in caso di uno o due figli e di 2 anni in caso di tre o più figli, rispetto a quello previsto all'età di accesso al pensionamento e utile per determinare l'importo del trattamento pensionistico.
LAVORI PARTICOLARMENTE USURANTI
L'art. 1, comma 37, della Legge 8 agosto 1995 prevede che i lavoratori addetti ad attività particolarmente usuranti che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, possono ottenere la pensione di vecchiaia contributiva con, in alternativa:
- un anticipo di età, fino ad un massimo di un anno, del requisito anagrafico richiesto in relazione al periodo di attività lavorativa "usurante";
- l'applicazione del coefficiente di trasformazione maggiorato di un anno ogni sei mesi di lavoro "usurante" (Circ. 180 del 14.9.1996, punto 2.2).
REQUISITI DAL 1.1.2008
Il comma 6, lett. b) della Legge 23 agosto 2004, n. 243 ha previsto, a partire dal 1.1.2008, l'elevazione del requisito anagrafico richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia il cui importo è determinato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo.
Ha introdotto, inoltre, la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia con un requisito contributivo di almeno 35 anni di contribuzione in concorrenza con un requisito anagrafico, in analogia alle pensione di anzianità liquidate nel sistema retributivo.
Dal 1.1.2008, pertanto, i lavoratori assicurati successivamente al 31.12.1995 e i lavoratori che esercitano il diritto di opzione ("lavoratori optanti"), possono ottenere la pensione di vecchiaia perfezionando, in alternativa, un requisito:
- anagrafico di 60 anni di età per le donne e 65 anni di età per gli uomini, unitamente al requisito contributivo di almeno 5 anni di contribuzione effettiva previsto dalla Legge 335/1995;
- contributivo di almeno 40 anni di contributi, indipendetemente dll'età anagrafica, che deve essere perfezionato escludendo i contributi versati volontariamente e rivalutando per 1,50 i contributi da lavoro versati prima del 18° anno di età;
- contributivo di almeno 35 anni di contributi unitamente ad un requisito anagrafico previsto dalla stessa legge di riforma (Circ. 105 del 9.9.2005, punto 3.1.).
N.B.: Se la pensione di vecchiaia è richiesta dalla lavoratrice al compimento dei 60 anni di età o, comunque, prima dei 65 anni di età, deve essere perfezionato anche il requisito di "importo" che deve risultare pari ad almeno 1,2 volte l'assegno sociale.
PERIODO DAL 1.1.2008 AL 30.6.2009
La pensione di vecchiaia contributiva può essere concessa con almeno 35 anni di contributi solo se il lavoratore ha maturato anche il requisito anagrafico di:
- 58 anni di età, se il diritto alla pensione viene perfezionato con la sola contribuzione versata nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti ovvero versata in uno dei Fondi sostitutivi o integrativi;
- 59 anni di età, se il diritto alla pensione viene perfezionato con la sola contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi ovvero con contribuzione versata Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi: in entrambe fattispecie la pensione viene liquidata in una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
N.B.: Per il perfezionamento dei 35 anni di contributi devono essere:
- escluse le settimane accreditate a seguito di versamenti volontari;
- considerati i contributi accreditati a seguito del riscatto dei corsi di studio;
- rivalutati per 1,50 i periodi di lavoro antecedenti il raggiungimento il compimento del 18° anno di età (Msg. 29224 del 4.12.2007, punto C)
PERIODO DAL 1.7.2009
La Legge 24 dicembre 2007, n. 247 introduce il cosiddetto "sistema delle quote" in base al quale il diritto alla pensione si perfeziona solo:
- con almeno 35 anni di contributi;
- al raggiungimento di una quota determinata dalla somma tra età anagrafica e anzianità contributiva maturata dal lavoratore.
I lavoratori che richiedono la pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti devono essere in possesso di un requisito anagrafico pari ad:
- almeno 59 anni di età e raggiungere quota 95, nel periodo dal 1.7.2009 al 31.12.2010;
- almeno 60 anni di età e raggiungere quota 96, nel periodo dal 1.1.2011 al 31.12.2012;
- almeno 61 anni di età e raggiungere quota 97, a partire dal 1.1.2013 (Msg. 30923 del 29.12.2007 punto 2.1.).
I lavoratori che richiedono la pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi devono essere in possesso di un requisito anagrafico pari ad:
- almeno 60 anni di età e raggiungere quota 96, nel periodo dal 1.7.2009 al 31.12.2010;
- almeno 61 anni di età e raggiungere quota 97, nel periodo dal 1.1.2011 al 31.12.2012;
- almeno 62 anni di età e raggiungere quota 98, a partire dal 1.1.2013 (Msg. 30923 del 29.12.2007 punto 2.1.).
N.B.: Per il perfezionamento dei 35 anni di contributi devono essere:
- escluse le settimane accreditate a seguito di versamenti volontari;
- considerati i contributi accreditati a seguito del riscatto dei corsi di studio;
- rivalutati per 1,50 i periodi di lavoro antecedenti il raggiungimento il compimento del 18° anno di età (Msg. 29224 del 4.12.2007, punto C)
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere redatta su apposito modulo (VO1) scaricabile anche dal sito www.inps.it.
Eccezionalmente, può essere presentata in carta semplice ma in questo caso dovrà essere integrata da tutte le notizie anagrafiche, pensionistiche ed assicurative indispensabili per istruire e definire la richiesta.
La domanda può essere inoltrata:
- direttamente alla Sede Inps competente per residenza;
- presso qualunque altra struttura territoriale dell'Inps che provvederà a trasmetterla a quella competente;
- tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori;
- per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
N.B.: Gli Enti di Patronato possono trasmettere le domande all'Inps tramite Internet.
N.B A decorrere dal 1° gennaio 2011 è prevista con gradualità - previa emanazione di circolare attuativa - la presentazione della domanda con modalità telematiche.
Alla domanda è indispensabile allegare i seguenti documenti:
- autocertificazione dei dati personali;
- consenso alla trattazione dei dati personali;
- richiesta di pagamento da effettuarsi a mezzo istituto di credito bancario ovvero tramite ufficio postale;
- attestazione del diritto alle detrazioni d'imposta;
- dichiarazione reddituale per incumulabilità con redditi da lavoro autonomo (mod. 503/aut).
N.B.: In caso di reiezione la domanda di pensione è valida anche come richiesta di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
DECORRENZA DELLA PENSIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2007
La pensione di vecchiaia contributiva decorre dal 1° giorno dal mese successivo al compimento dell'età pensionabile, se a tale data sono stati perfezionati sia i requisiti assicurativi e contributivi richiesti sia tutti gli altri requisiti compreso quello del limite di "importo".
Trova applicazione, infatti, quanto diposto dall'art. 6 della Legge 15 aprile 1981, n. 155 che prevede la possibilità di liquidare la pensione di vecchiaia dal 1° giorno del mese successivo:
- al compimento dell'età pensionabile (57 anni di età fino al 31.12.2007);
- al raggiungimento di tutti gli altri requsiti previsti dalla legge per il diritto alla prestazione (Msg. 20552 del 30.5.2005).
La pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, anche se risultano perfezionati tutti i requisiti previsti in data antecendente al compimento dei 65 anni di età, solo se all'atto della domanda il richiedente ha espressamente manifestato la volontà di ottenere la prestazione dalla domanda firmando l'apposito riquadro predisposto del mod. VO1.
N.B.: Per i "lavoratori optanti" la decorrenza della pensione è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello da cui ha effetto l'opzione.
La decorrenza non può, comunque, essere anteriore al 1.2.2001 (Circ. 181 del 11.10.2001, punto 3)
FINESTRE D'USCITA DAL 1° GENNAIO 2008
L'art. 1, comma 5 - lett. b e c) - della Legge 23 dicembre 2007, n. 247 ha introdotto, a partire dal 1.1.2008, per i lavoratori che hanno compiuto i 60 anni di età, se donne, e i 65 anni di età, se uomini, le cosiddette "finestre d'uscita".
Le "finestre d'uscita" si applicano anche se la pensione di vecchiaia viene richiesta prima del compimento dell'età pensionabile con almeno:
- 35 anni di contributi in concorrenza con il previsto requisito anagrafico;
- 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età.
I lavoratori che richiedono la pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti ovvero di uno dei Fondi sostitutivi o integrativi possono accedere alla pensione di vecchiaia dal:
- 1° luglio, se tutti i requisiti richiesti (età, contributi, importo) sono stati perfezionati nel corso del 1° trimestre;
- 1° ottobre, se tutti i requisiti sono stati perfezionati entro il 2° trimestre;
- 1° gennaio dell'anno successivo, se tutti i requisiti sono stati perfezionati entro il 3° trimestre;
- 1° aprile dell'anno successivo, se tutti i requisiti sono stati perfezionati entro il 4° trimestre. (Msg. 30923 del 29.12.2007 punto 3.2.).
lavoratori che richiedono la pensione a carico di una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi possono accedere alla pensione di vecchiaia dal:
- 1° ottobre, se tutti i requisiti richiesti (età, contributi, importo) sono stati perfezionati nel corso del 1° trimestre;
- 1° gennaio dell'anno successivo, se tutti i requisiti sono stati perfezionati entro il 2° trimestre;
- 1° aprile dell'anno successivo, se tutti i requisiti sono stati perfezionati entro il 3° trimestre;
- 1° luglio dell'anno successivo, se tutti i requisiti sono stati perfezionati entro il 4° trimestre. (Msg. 30923 del 29.12.2007, punto 3.2.).
DEROGHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI "finestre di uscita"
Le disposizioni in materia di "finestre d'uscita" non si applicano ai lavoratori in:
- preavviso alla data del 31.12.2007, se lo stesso è finalizzato alla cessazione del rapporto di lavoro (Circ. 5 del 5.1.2008);
- pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 50 della legge 289/2002 per essere stati impeganti i lavori socialmente utili ovvero in attività socialmente utili (Msg. 5702 del 6.3.2008, punto 1);
- mobilità lunga (Msg. 5702 del 6.3.2008 ,punto 2).
Non si applica la disciplina relativa alle "finestre d'accesso, inoltre, ai lavoratori che presentano la domanda di pensione dopo aver raggiunto l'età per il pensionamento di vecchiaia e che, precedentemente, hanno già perfezionato i requisiti contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione di anzianità compresa la relativa “finestra di accesso” (Msg. 5702 del 6.3.2008).
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
L'art. 1, commi 3 e 5, della Legge 23 agosto 2004, n. 243 ha stabilito che i lavoratori possono ottenere la pensione di vecchiaia con qualsiasi decorrenza successiva al perfezionamento dei requisiti richiesti se gli stessi sono stati maturati entro il 31.12.2007 secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge (Circ. 149 del 11.11.2004).
Pertanto, i lavoratori che hanno perfezionato i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1995, n. 335 entro il 31.12.2007 possono ottenere la pensione di vecchiaia con qualsiasi decorrenza successiva al 1 gennaio 2008 e nei loro confronti non trovano applicazione le "finestre d'uscita" (Msg. 30923 del 31.12.2007).
I lavoratori "optanti" che hanno perfezionato i requisiti entro il 31.12.2007 possono ottenere la pensione di vecchiaia con qualsiasi decorrenza successiva al 1° gennaio 2008 anche se il diritto di opzione è stato esercitato in data successiva al 31.12.2007 (Msg. 29224 del 4.12.2007, punto B).
N.B.: Per le lavoratrici madri che esercitano sia il diritto di opzione al calcolo contributivo sia l'opzione per l'anticipazione del requisito anagrafico per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, i requisiti devono essere accertati alla data del 31.12.2007 in relazione all'anticipazione dell'età anagrafica indipendetemente dal momento in cui viene esercitata l'opzione (Msg. 29224 del 4.12.2007).
DIFFERIMENTO ACCESSO A PENSIONE (c.d. finestra mobile) DAL 1° GENNAIO 2011
La legge 30 Luglio 2010, n. 122 ha sostituito e abrogato l'accesso alla pensione di vecchiaia con le "finestre d'uscita" sostituendolo con il "differimento" del momento del pensionamento.
A partire dal 1° gennaio 2011 la prestazione può essere concessa con un "differimento" di:
- 12 mesi dalla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti, se il diritto alla prestazione viene conseguito nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
- 18 mesi dalla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti, se il diritto alla prestazione viene riconosciuto con il concorso di contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani e commercianti) ovvero nella gestione separata dei lavoratori parasubordinati (Circ. 126 del 24.9.2010).
La decorrenza della pensione è, pertanto, fissata dal primo giorno del mese successivo allo scadere dei mesi di differimento.
N.B.: Se la domanda viene presentata tardivamente e, comunque, in data successiva alla data di possibile accesso al pensionamento, a richiesta dell'interessato la pensione può decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero da quella normalmente prevista se a tale data risultavano perfezionati tutti i requisiti richiesti compresa la cessazione del rapporto di lavoro.
La nuova disciplina sul "differimento" non trova applicazione nei confronti:
- dei lavoratori dipendenti che hanno in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento dei limiti di età; si tratta, in particolare, di iscritti ai fondi speciali di previdenza che rivestono particolari mansioni nell'ambito della loro attività;
- lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31/12/2010;
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