La riforma previdenziale: il Bonus

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I contenuti informativi presenti in questa Area sono in corso di aggiornamento.


Le principali novità normative previste dalla recente manovra legislativa sono pubblicate in una apposita sezione di questo portale.



La Legge n. 243 del 23 agosto 2004, pubblicata sulla G. U. del 21 settembre 2004, (entrata in vigore il 6.10.2004) attua una nuova riforma del sistema previdenziale.


La riforma avrà piena attuazione nel 2008 e prevede, per il periodo 2004-2007, incentivi economici – "Bonus" - per coloro che decidono di continuare l’attività lavorativa anche se in possesso dei requisiti assicurativi e anagrafici per il diritto alla pensione di anzianità.


Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 ottobre 2004, definisce le linee di attuazione per la concessione del "Bonus" previsto dall’ art.1 commi 12, 13 e 14 della legge 243 del 23 agosto 2004.


I lavoratori possono rinunciare all’accredito contributivo ed esercitare il diritto al "Bonus" in qualsiasi momento successivo al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per la pensione di anzianità (vedi tabella).


Al lavoratore viene rilasciato il modello " LC2 Bonus" con il quale viene certificato il diritto alla pensione di anzianità e all’esercizio del "Bonus" con l’indicazione dell’importo della pensione (Circ. 150 del 11.11.2004).


Il datore di lavoro, dalla decorrenza del "bonus", deve versare i contributi ai fini pensionistici interamente al lavoratore mentre deve assoggettare la retribuzione alle altre forme contributive.


Al datore di lavoro, e per conoscenza al lavoratore, viene inviato il modello " LC8" che certifica la data di decorrenza dell’esonero contributivo (Circ. 150 del 11.11.2004).


N.B.:Il lavoratore che, dopo l’esercizio dell’opzione e la concessione del "Bonus", si rioccupa presso altro datore di lavoro deve presentare un nuova domanda per consentire l’invio della certificazione al nuovo datore di lavoro (>msg. 4687 del 9.2.2005).


Il lavoratore che ha optato per il "bonus", rinunciando al versamento dei contributi, non può revocare tale opzione e chiedere il ripristino del versamento prima del 31.12.2007 ovvero prima della data di cessazione del "bonus" (msg. 4687 del 9.2.2005).


Viene, altresì, abrogata la precedente normativa (art. 75, commi 1 e 4) della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 che consentiva, ai lavoratori dipendenti del settore privato, il posticipo dell’accesso alla pensione per un periodo di due anni con rinuncia all’accredito contributivo.


I lavoratori per i quali è ancora vigente il contratto a tempo determinato, stipulato sulla base della predetta normativa, possono esercitare il diritto di opzione e richiedere il "Bonus":

  • alla scadenza del contratto stesso se continuano l’attività lavorativa subordinata stipulando un nuovo contratto con il medesimo datore di lavoro ovvero se si rioccupano, senza soluzione di continuità, presso altro datore di lavoro del settore privato (msg. 30721 del 1.10.2004-circ. 149 del 11.11.2004-msg. 20856 del 31.5.2005);
  • in caso di rescissione del contratto stipulato ai sensi della precedente normativa, anche in data antecedente alla scadenza del contratto, se il reimpiego con lo stesso o con altro datore di lavoro si compie senza soluzione di continuità (msg. 4687 del 9.2.2005).

CHE COSA PREVEDE


Il lavoratore può chiedere di rimanere in servizio e rinunciare all’accredito dei contributi.

Con l’esercizio di tale facoltà:

  • il datore di lavoro non deve più versare i contributi previdenziali IVS, mentre rimane fermo l’assoggettamento della retribuzione alle altre forme contributive (msg. 30721 del 1.10.2004);
  • i contributi, che avrebbero dovuto essere versati all’ente previdenziale, sono corrisposti direttamente al lavoratore;
  • le maggiori quote di retribuzione, derivanti dai contributi non versati, non sono soggette a trattenute fiscali.

Il "Bonus" consiste, quindi, in un aumento dello stipendio, corrispondente ai contributi dovuti mensilmente ai fini pensionistici all’Ente previdenziale di appartenenza.

L’importo dei contributi è pari al:

  • 32,70 % della retribuzione;
  • 33,70 % sulla fascia di retribuzione superiore a € 37.883,00 annui.

L’importo del beneficio sarà, comunque, superiore e potrà variare dal 42% al 51%, in relazione alla retribuzione percepita, in quanto l’aumento di stipendio è esente da trattenute Irpef (vedi tabella).


N.B.: Il lavoratore può lasciare in qualsiasi momento l’attività lavorativa e chiedere la pensione di anzianità.


Il lavoratore fino alla notifica dell’attestazione dei requisiti al "bonus" (mod. LC8) può rinunciare all’opzione (circ. 150 del 11.11.2004).


CHI LO PUÒ CHIEDERE


Il "Bonus" è riservato ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

  • sono dipendenti del settore privato, anche con contratto di lavoro part time (circ. 149 del 11.11.2004) ovvero operai del settore agricolo (circ. n. 31 del 16.2.2005);
  • sono iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria ovvero a un Fondo sostituivo della predetta assicurazione;
  • sono iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e ad un Fondo integrativo della predetta assicurazione, con esclusione degli iscritti al Fondo Esattoriali (circ. 86 del 7.7.2005);
  • hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti per il diritto alla pensione di anzianità previsti dalle tabelle di cui all’ art. 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (vedi tabella).

N.B.: Per accertare la qualifica di lavoratore subordinato deve essere considerato l’ultimo contributivo versato all’atto del conseguimento del diritto al "Bonus" (circ. 150 del 11.11.2004).


Può essere richiesto, quindi, dai lavoratori dipendenti iscritti:

  • ai soppressi Fondi telefonici e elettrici;
  • alla gestione speciale per gli ex degli Enti creditizi pubblici;
  • al soppresso Fondo per le aziende esercenti Pubblici servizi di trasporto;
  • all’evidenza contabile separata per i dirigenti ex Inpdai;
  • al Fondo Volo
  • alle società derivanti dalla privatizzazione dell’ azienda autonoma delle FF.SS (msg. 4687 del 9.2.2005);
  • al Fondo di previdenza per il personale dipendente dell’Autorità portuale di Genova e dell’Ente autonomo del Porto di Trieste (circ. 86 del 7.7.2005);
  • al Fondo di previdenza per il personale dipendente delle Aziende private del gas (circ. 86 del 7.7.2005);
  • all’ E.N.P.A.L.S. se lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
  • all’ I.N.P.G.I. (lavoratori RAI) ma in questo caso la concessione è subordinata ad una autonoma decisione della cassa di previdenza a cui il lavoratore è iscritto;

Inoltre possono esercitare l’opzione:

  • i dipendenti delle Università private (LUISS, Università Cattolica del Sacro Cuore, Bocconi di Milano, ecc.).
  • i lavoratori dipendenti di Enti, aziende o istituti privatizzati possono chiedere il "Bonus" solo se all’atto della privatizzazione hanno optato per l’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria (circ. 150 del 11.11.2004);
  • i lavoratori del settore marittimo addetti ai servizio di macchina o di radiotelegrafia che non si sono avvalsi della facoltà di accedere al pensionamento anticipato previsto dall’art. 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (msg. 48 del 3.1.2005).

Non può essere accolta la domanda di "Bonus" presentata da marittimi italiani imbarcati su navi estere (Msg. 48 del 3.1.2005)

  • i dipendenti della Cassa Depositi e Prestiti, in servizio alla data di trasformazione in società per azioni che, entro sei mesi dalla data di trasformazione, hanno optato per l’iscrizione all’Assicurazione generale obbligatoria e che hanno manifestato la volontà di ottenere il "Bonus" (msg. 4687 del 9.2.2005).

CHI NON LO PUÒ CHIEDERE


Il "Bonus" non può essere richiesto dai lavoratori dipendenti :

  • iscritti al Fondo esattoriali (circ. 86 del 7.7.2005) non essendo prevista per tale categoria di lavoratori la pensione di anzianità;
  • iscritti ai Fondi Clero, Dazio ed il soppresso Fondo Spedizionieri Doganali (msg. 2185 del 22.1.2005)
  • della amministrazione pubbliche dello Stato, compresi gli Istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative (Accademie e Conservatori), con esclusione di quelle elencate tra quelle aventi diritto;
  • le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (es: Il Corpo Nazionale dei vigile del fuoco);
  • le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane;
  • le istituzioni universitarie;
  • gli IACP;
  • le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  • le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale;
  • le agenzie fiscali (agenzie del demanio, delle dogane, delle entrate e del territorio);
  • l’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni);
  • della Banca d’Italia, e l’Ufficio Italiano Cambi che sono considerati amministrazioni pubbliche;
  • delle cosiddette Autorità indipendenti (CONSOB, ISVAP, Autorità del garante della concorrenza e del mercato, ecc..) che sono ricompresse tra le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  • iscritti all’Inpdap e all’Ipost (istituto postelegrafonici) in quanto Enti esclusi dell’A.G.O.

N.B.: Il "Bonus" non può essere richiesto dai lavoratori autonomi.


La contribuzione per attività lavorativa autonoma eventualmente versata per periodi antecedenti all’ultima contributi per lavoro dipendente può essere utilizzata per determinare il diritto alla pensione di anzianità (circ. 150 del 11.11.2004).


I LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESE AMMESSE AL TRATTAMENTO DI CIGS


I lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria non possono esercitare il diritto di opzione e richiedere il "Bonus"

  • a partire dal 5.12.2004, data di entrata in vigore della Legge 3 dicembre 2004, n. 291;
  • limitatamente al periodo durante il quale l’azienda è stata ammessa al trattamento di integrazione salariale (msg. 15728 del 15.4.2005).

Il "bonus" non può essere richiesto soltanto dai dipendenti dell’unità aziendale ammessa al trattamento di cassa integrazione salariale straordinaria mentre può essere utilmente richiesto dai lavoratori di altre unità aziendali appartenenti alla stessa impresa purchè non interessatate al predetto trattamento


Il diritto di opzione per il "bonus" potrà essere esercitato dai predetti lavoratori a partire dal giorno successivo a quello di cessazione del periodo di cassa integrazione salariale straordinaria (msg. 15728 del 15.4.2005).


Sono da ritenersi valide le domande presentate:

  • entro il 4.12.2004, prima dell’entrata in vigore della legge (msg. 4687 del 9.2.2005);
  • in data anteriore al periodo di ammissione alla CIGS dell’impresa o dell’unità aziendale di appartenenza  (msg. 15728 del 15.4.2005).

N.B.: Nei confronti dei predetti lavoratori, peraltro, durante i periodi di fruizione della Cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore verrà sospeso il "Bonus e accreditata la prevista contribuzione figurativa.

Se il lavoratore, dipendente di un’ azienda o di una unità aziendale che ha in corso una domanda di ammissione alla CIGS ovvero che è già stata ammessa al trattamento medesimo con apposito decreto, presenta domanda di "Bonus",in data successiva al 4.12.2004 o nel periodo di ammissione al trattamento di integrazione, deve essere:

  • compilato da parte dell’azienda il mod. LC/CIG1 da trasmettere alla Sede dell’Inps che ha in carico la domanda di "Bonus" con il quale attesta la situazione aziendale in relazione alla cassa integrazione guadagni straordinaria con le precisazioni concernenti la data della domanda, il periodo richiesto, il periodo accordato, ecc. (msg. 4687 del 9.2.2005).
  • emesso dalla Sede Inps provvedimento di reiezione (mod.LC13) se l’azienda ha in corso domanda di ammissione alla cassa integrazione guadagni con possibilità di riesame nel caso in cui l’azienda non venga ammessa al trattamento richiesto;
  • emesso dalla Sede Inps provvedimento di reiezione (mod.LC14) se l’azienda è già stata ammessa alla cassa integrazione guadagni.

I REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI


Può essere richiesto dai lavoratori per i quali l’ultima finestra "d’uscita" alla pensione di anzianità è prevista a partire dal 1.10.2007 e cioè, i lavoratori che perfezionano i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità a carico:

  • dell’assicurazione generale obbligatoria entro il 30.6.2007;
  • delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi entro il 31.3.2007

I requisiti per il diritto alla pensione di anzianità previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, per i lavoratori autonomi e per particolari categorie di lavoratori (operai e precoci) devono essere perfezionati anche se, nel fondo in cui il lavoratore è iscritto, sono previsti requisiti meno elevati per il conseguimento del diritto alla predetta prestazione, come ad esempio gli iscritti al Fondo Volo (circ. 150 del 11.11.2004) o al Fondo dipendenti aziende private del gas (circ. 86 del 7.7.2005).


Se il diritto a pensione viene perfezionato con il cumulo di contribuzione versata per attività lavorativa autonoma (artigiani, commercianti e coltivatori diretti):

  • i requisiti richiesti sono quelli previsti per la concessione della prestazione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • l’ultima attività deve essere di lavoro subordinato in settore privato.

Per stabilire il diritto alla pensione di anzianità :

  • è possibile chiedere la totalizzazione dei contributi italiani con quelli maturati all’estero;
  • devono essere considerate le "maggiorazioni contributive"previste per particolari categorie di lavoratori (sordomuti, amianto,ecc..)

N.B.: Può essere richiesto anche da coloro che hanno maturato 40 anni di contribuzione.


Non possono esercitare l’opzione i lavoratori per i quali la finestra "d’uscita" si colloca a partire dal 1.1.2008..


Inoltre, non può essere richiesto:

  • dai lavoratori che hanno compiuto l’età prevista per la pensione di vecchiaia (60 anni di età per le donne e 65 anni di età per gli uomini);
  • dai lavoratori esodati che percepiscono un assegno fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità;
  • dai titolari di altro trattamento pensionistico diretto (invalidità, assegno ordinario di invalidità, ecc..).

I lavoratori iscritti a Fondi di previdenza nei quali sono previsti requisiti di età meno elevati per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia possono esercitare l’opzione solo se:

  • hanno maturato i requisiti per la pensione di anzianità;
  • non hanno perfezionato il requisito di età meno elevato.

Il diritto al "Bonus" viene meno al compimento del requisito di età meno elevato (circ. 150 del 11.11.2004).

N.B.: Il titolare di assegno ordinario di invalidità può chiedere il "Superbonus" dopo la scadenza triennale in caso di mancata conferma della prestazione ovvero di revoca della prestazione.


LA DOMANDA


Deve essere presentata, direttamente dal lavoratore ovvero inviata per lettera, a mezzo fax o via e-mail:

  • alla sede dell’ente previdenziale, territorialmente competente per residenza, a cui si è iscritti all’atto della domanda;
  • al datore di lavoro  (circ. 150 del 11.11.2004).

N.B.: Per determinare la decorrenza del "Bonus" si deve far riferimento alla data di ricezione della domanda da parte del datore di lavoro.


La richiesta può essere altresì presentata all’Inps avvalendosi dell’assistenza di un Ente di Patronato ovvero attraverso i previsti canali telematici (call center, internet con utilizzo del PIN).


Il modulo di domanda (mod. LC7) è reperibile presso qualsiasi sede dell’Inps o sul sito www.inps.it.


La richiesta di avvalersi del diritto al "bonus" è valida anche come richiesta di certificazione del diritto.


È comunque preferibile che la richiesta di "bonus" sia accompagnata dal modello LC1 e relativi allegati, resi indispensabili in caso di domanda per la cui presentazione è stata conferita apposita delega ad Ente di Patronato  (circ. 150 del 11.11.2004).


N.B.: Per gli iscritti al Fondo delle Ferrovie dello Stato S.p.A. deve essere allegato il foglio matricolare e il modello P35C (msg. 10877 del 9.3.2005).


L’ente previdenziale, entro 30 giorni, dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui viene presentata la documentazione utile per accertare il diritto al "Bonus" invia:

  • al lavoratore , il mod. "LC2 Bonus", con il quale viene "certificato il diritto" alla pensione di anzianità. Con la certificazione viene comunicato l’importo provvisorio della pensione e vengono trasmessi un estratto sintetico e un estratto analitico dei contributi accreditati;
  • al datore di lavoro, il mod. "LC8", che costituisce il provvedimento di accoglimento della domanda di "Bonus". Il provvedimento viene inviato direttamente dalla Direzione Centrale dell’Inps all’azienda, e per conoscenza al lavoratore;
  • il mod. "LC9" in caso di reiezione della domanda di "Bonus".

N.B.: Se il lavoratore ha in corso una domanda di pensione, la richiesta di "Bonus" è considerata come rinuncia alla domanda di prestazione pensionistica.


DA QUANDO DECORRE


Il diritto al "Superbonus" decorre:

  • dalla prima data utile (finestra d’accesso) per l’erogazione della pensione di anzianità a cui avrebbe diritto il lavoratore se l’esercizio della facoltà di opzione viene esercitata prima di tale data;
  • dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale viene richiesto se l’esercizio della facoltà di opzione è contestuale o successivo alla finestra di accesso al pensionamento di anzianità (art. 2, Decreto 6 ottobre 2004).

Il versamento dell’importo dovuto deve essere corrisposto al lavoratore entro il mese successivo a quello di maturazione dei contributi stessi e l’importo di tali somme non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali.


Il datore di lavoro può erogare l’incentivo, solo dopo la ricezione della certificazione (modello LC8) da parte dell’Ente previdenziale e, fino a quel momento, deve versare interamente i contributi dovuti (msg. n. 35093 del 2.11.2004).


In caso di ritardi nella certificazione del diritto al "Bonus", da parte dell’Ente previdenziale, al lavoratore saranno comunque corrisposti gli arretrati dal mese da cui decorre l’incentivo.

 


QUANDO SCADE O NON SPETTA


Il "Bonus" non viene più corrisposto:

  • dal 1° gennaio 2008, data di scadenza prevista dalla legge;
  • dalla data di decorrenza della pensione di anzianità, in caso di cessazione dell’attività lavorativa;
  • dal mese successivo al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia (60 anni di età per le donne e 65 anni di età per gli uomini).

N.B.: Il lavoratore che ha optato per il "bonus", rinunciando al versamento dei contributi, non può revocare tale opzione e chiedere il ripristino del versamento prima del 31.12.2007 ovvero prima della data di cessazione del "bonus" (msg. 4687 del 9.2.2005).


Il "Bonus" non spetta per i periodi:

  • di malattia, per i quali non vi è corresponsione di retribuzione da parte del datore di lavoro;
  • di cassa integrazione guadagni straordinaria.

N.B.: Il datore di lavoro dal 1.1.2008 ovvero dal compimento dell’età pensionabile, se antecedente, dovrà versare i contributi previsti nel caso in cui il lavoratore decida di restare in servizio anche dopo il 31.12.2007.


I contributi versati daranno diritto ad un supplemento.


LA CONVENIENZA


L’importo della pensione, per coloro che rinunciano al versamento dei contributi, verrà determinato in base all’anzianità contributiva maturata e alle retribuzioni percepite al momento di decorrenza del "Superbonus" con applicazione degli aumenti di perequazione automatica previsti annualmente per le pensioni in pagamento.

Il lavoratore che matura i requisiti anagrafici e contributi previsti per la pensione di anzianità, può, pertanto:

  • accedere immediatamente al trattamento pensionistico, deve cessare il rapporto di lavoro subordinato e chiedere la pensione il cui importo sarà determinata con il sistema di calcolo retributivo vigente;
  • continuare l’attività lavorativa (con il versamento dei previsti contributi previdenziali), l’importo della pensione che sarà determinato al momento della cessazione del rapporto di lavoro terrà conto dell’anzianità contributiva maturata fino alla data di decorrenza della pensione e delle retribuzioni percepite nei dieci anni antecedenti la decorrenza stessa;
  • continuare l’attività lavorativa (rinuncia all’accredito dei contributi e chiede il "Superbonus"), l’importo della pensione che sarà determinata al momento della cessazione del rapporto di lavoro terrà conto dell’anzianità contributiva maturata alla data di concessione del Superbonus e delle retribuzioni percepite nel decennio antecedente la predetta data con applicazione degli aumenti di perequazione automatica.

N.B.: Ogni anno di lavoro determina un aumento della pensione pari al 2% della retribuzione media degli ultimi anni di attività.

La percentuale diminuisce progressivamente sulle fasce di retribuzioni superiori al tetto pensionabile (€ 37.884,00) fino a raggiungere lo 0,90%.

Pertanto per valutare i vantaggi e gli svantaggi del "Superbonus" si deve tener conto:

  • della retribuzione, è conveniente per retribuzioni medio - alte in quanto i vantaggi immediati sono superiori all’incremento della pensione sulla quale influiranno le aliquote decrescenti;
  • dell’anzianità contributiva, è conveniente per chi ha già raggiunto i 40 anni di contributi in quanto continuando a lavorare non avrebbe praticamente incrementi sul trattamento pensionistico;
  • dell’attività lavorativa, connesse al cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo (chi ad esempio non ha maturato 37 anni di contributi e 58 anni di età se intende rioccuperai avrà la trattenuta per intero in caso di lavoro dipendente e del 30% in caso di lavoro autonomo).

LA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE


Il lavoratore che ha ottenuto l’incentivo può andare in pensione in qualsiasi momento successivo al conseguimento del "Bonus, previa cessazione del rapporto di lavoro.


La decorrenza giuridica della pensione è fissata dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.


L’importo della pensione è determinato sulla base dell’anzianità contributiva maturata e delle retribuzioni percepite dal lavoratore fino all’inizio del periodo di rinuncia all’accredito contributivo (decorrenza del "Bonus") maggiorato degli aumenti di perequazione automatica nel frattempo intervenuti fino alla decorrenza della pensione (circ. n. 150 del 11.11.2004).


Pertanto, poiché i ratei di retribuzione maturati e non riscossi, non devono essere inclusi nella retribuzione pensionabile è necessario che a tale principio siano uniformate anche le dichiarazioni rilasciate per i lavoratori dipendenti delle:

  • Società ENEL e TELECOM (msg. 16885 del 29.4.2005);
  • Ferrovie dello Stato S.p.A. (msg. 22690 del 15.6..2005);

N.B.: Se i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità sono stati conseguiti con il cumulo di contribuzione versata in una o più gestione speciale dei lavoratori autonomi, l’importo della quota di pensione dovuta in relazione a detta contribuzione sarà determinato, come previsto dalla normativa vigente, in relazione ai redditi sui quali sono stati versati i contributi e all’anzianità assicurativa matura nella gestione autonoma.


La contribuzione versata o accreditata dopo la decorrenza del "Bonus" e prima della decorrenza della pensione determina la concessione di un ulteriore quota di pensione determinata secondo le modalità dei liquidazione dei supplementi di pensione il cui importo diviene parte integrante della pensione maturata fino alla decorrenza del "Bonus" (circ. n. 150 del 11.11.2004).


Si tratta di contribuzione:

  • versata dopo il 31.12.2007 se il lavoratore alla scadenza del "Bonus" continua l’attività lavorativa subordinata;
  • versata dopo il compimento dell’età per la pensione di vecchiaia in favore del lavoratore che continua l’attività lavorativa anche dopo tale data;
  • accreditata figurativamente per malattia, cassa integrazione o disoccupazione.

GLI ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO


Al datore di lavoro viene trasmesso a cura della D.C. dell’Inps il modello di certificazione del diritto al "bonus" (mod. LC8).


Il datore di lavoro deve continuare a versare interamente i contributi all’Inps fino al momento in cui non riceve la predetta certificazione (circ. n. 150 del 11.11.2004).


L’importo dei contributi dovuti per le forme assicurative diverse da quella pensionistica devono essere indicati nei quadri "B-C" del mod. DM 10/2 con il codice tipo contribuzione:

  • "80" (" lavoratori esclusi dalla contribuzione IVS art. 1, comma 12, della legge n. 243 del 2004") se il datore di lavoro è tenuto al versamento della contribuzione al F.P.L.D., specificando il numero dei dipendenti, il numero delle giornate, le retribuzioni e le somme a debito del datore di lavoro;
  • "BN80" (" lavoratori con diritto al bonus, per i quali non sono dovute le contribuzioni minori") specificando il numero dei dipendenti e le retribuzioni (circ. n. 150 del 11.11.2004).

I contributi versati per periodi pregressi, nel caso in cui la certificazione (mod. LC8) venga trasmessa dall’Inps dopo il conseguimento del diritto al "bonus", devono essere conguagliati nel quadro "I" del mod. DM 10/2 con i codici:

  • "L801" " recupero contributi IVS per i lavoratori iscritti al F.P.L.D. e alle evidenze contabili degli ex Enti pubblici creditizi, ex art. 1, comma 12, della legge n. 243/2004."
  • "L802" " recupero contribuzioni pensionistiche già versate nei confronti dei dirigenti ex INPDAI, ex articolo 1, comma 12, della legge n. 243/2004."
  • "L803" " recupero contributi IVS per i lavoratori iscritti agli ex Fondi elettrici, telefonici e pubblici servizi di trasporto ed al Fondo volo, ex art. 1, comma 12, della legge n. 243/2004."(circ. n. 150 del 11.11.2004).

Per i lavoratori agricoli dipendenti è stato istituito il codice contratto "079"lavoratore beneficiario del bonus da indicare nelle dichiarazioni trimestrali relative al 4° trimestre 2004 (circ. n. 31 del 16.2.2005).


Prima dell’istituzione del predetto codice, peraltro, sono scaduti i termini (25 gennaio 2005) per la presentazione delle dichiarazioni trimestrali redatte su modello cartaceo e, pertanto, alla prevista scadenza di pagamento dei contributi (16 giugno 2005), sarà recapitato all’azienda il modello F24 comprensivo della quota non più dovuta.


Entro il termine del 16 giugno 2005 l’azienda interessata può chiedere alla sede Inps competente la rideterminazione dell’importo dei contributi effettivamente dovuti.


Per le dichiarazioni trasmesse su supporto magnetico o via internet, la cui scadenza è fissata per il 25 febbraio 2005, le aziende interessate devono continuare ad utilizzare i codici contratto in uso e dovranno rivolgersi, all’atto della ricezione del modello F24, alla sede Inps competente per il ricalcalo dei contributi dovuti, analogamente a quanto previsto per i modelli cartacei.


L’azienda deve presentare il modello DMAG-Unico di variazione se ha presentato la dichiarazione su modello cartaceo ovvero tramite internet ovvero su supporto omettendo la registrazione del lavoratore beneficiario del "bonus", al fine di non incorrere nelle sanzioni per ritardata presentazione. (Msg. 6278 del 23.02.2005)





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