Nel caso le esigenze produttive lo richiedano, un datore di lavoro (distaccante) può porre temporaneamente uno o più lavoratori (distaccati) a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
La riforma Biagi (d.l. 30/2003) ha regolato il fenomeno distacco nel settore privato.
CARATTERISTICHE
Per potere ricorrere all'istituto del distacco deve esiste un interesse produttivo temporaneo del datore di lavoro distaccante che deve permanere per tutto il periodo di durata del distacco
Il concetto di interesse è molto ampio, per cui il distacco è legittimato da qualsiasi interesse produttivo del distaccante
Il distacco rientra nel potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro e non necessita di condizioni e requisiti , tranne che nelle due seguenti ipotesi :
- è necessario il consenso del lavoratore nel caso in cui, durante il periodo del distacco, debba svolgere mansioni diverse, sebbene equivalenti, rispetto a quelle per cui è stato assunto.
- Se il distacco comporta lo svolgimento della prestazione lavorativa presso una unità lavorativa che dista oltre 50 km da quella originaria, deve essere giustificato da comprovate ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive.
Nell’ipotesi di distacco, il lavoratore potrà svolgere la sua prestazione anche parzialmente presso il distaccatario, continuando a svolgere presso il distaccante la restante parte della prestazione.
Il datore di lavoro può:
- sostituire il lavoratore distaccato con un altro lavoratore assunto a tempo determinato;
- richiedere al soggetto presso cui il lavoratore è distaccato un rimborso delle spese sostenute a seguito del distacco (rimborso che non può superare il costo effettivamente sostenuto).
Durata
La circolare n.3/2004 del Ministero del Lavoro ha stabilito che il concetto di temporaneità coincide con quello di non definibilità pertanto non sono stati stabiliti dei tempi massimi di durata del distacco, la durata del distacco dipende dalla persistenza dell’interesse del distaccante.
Non si applica nell’ipotesi del distacco, per sua natura temporaneo, la disciplina del trasferimento.
Distacco all’interno di gruppi di impresa
Per quanto sopra riportato , viene legittimata la prassi di "distacco all’interno dei gruppi di impresa".
Trattamento economico e normativo
Il trattamento economico e normativo rimane a carico del datore di lavoro distaccante. La contribuzione INAIL è calcolata con riferimento alla tariffa e ai premi del soggetto presso cui il lavoratore è distaccato.
DIFFERENZA TRA DISTACCO E SOMMINISTRAZIONE
La differenza è solo nel tipo di interesse del distaccante che viene soddisfatto tramite i due istituti. Mentre il somministratore realizza il solo interesse produttivo della somministrazione a fini di lucro, il distaccante soddisfa un interesse produttivo diversamente qualificato, come l’interesse a buon andamento della società controllata o partecipata.
LA TUTELA GIURISDIZIONALE
Qualora il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal D. Lg.vo n. 276/03, il lavoratore interessato può richiedere, mediante ricorso giudiziale, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del distaccatario e tutti i effettuati dal distaccante a titolo retributivo e previdenziale valgono a liberare il distaccatario dal debito nei confronti del lavoratore.
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO
Trattamenti di famiglia
Gli assegni per il nucleo familiare vengono erogati secondo le regole generali dal datore di lavoro distaccante il quale rimane obbligato a corrispondere il trattamento economico e contributivo. (Circolare n. 41/2006 )
Indennita’ di maternita’, di malattia e tbc
Il lavoratore distaccato rimane a tutti gli effetti dipendente dall’azienda di origine ed ha diritto alle prestazioni di maternità, malattia e tbc.
Indennita’ di disoccupazione
Al lavoratore distaccato continuano ad essere dovuti i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali previsti per il rapporto di lavoro subordinato già in essere al momento del distacco, e per il quale si continuano ad applicare i principi generali in materia di disoccupazione.
Indennita’ di mobilita’ e trattamenti speciali per l’edilizia
Se il datore di lavoro distaccante ricorre ad una procedura di mobilità, e inserisce anche il nominativo del lavoratore distaccato questi ha diritto all’indennità di mobilità, se il datore di lavoro distaccante revoca il distacco e il lavoratore rientra nella organizzazione di quest’ultimo.
Il periodo di distacco deve essere considerato per la ricerca dei requisiti di cui all’articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991 (un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato).
I lavoratori distaccati da un’azienda edile possono accedere ai trattamenti speciali di disoccupazione alle medesime condizioni degli altri lavoratori purché il datore di lavoro revochi il distacco e il lavoratore rientri nella organizzazione di quest’ultimo.
Integrazioni salariali
In caso di distacco il datore di lavoro (distaccante) rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore (art. 30, comma 2): nel caso in cui l’azienda presso cui il lavoratore è distaccato usufruisca delle integrazioni salariali, queste ultime non gli spettano in quanto egli rimane a tutti gli effetti dipendente dell’azienda di origine.
PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Per tale tipologia di rapporto di lavoro nulla è innovato in materia di prestazioni pensionistiche, pertanto, continuano a trovare applicazione i principi di carattere generale del lavoro subordinato ( circolare n. 18/2005 )
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