I contributi figurativi
SOGGETTI AVENTI DIRITTO
Sono contributi accreditati, senza onere a carico del lavoratore, per periodi durante i quali:
non ha prestato attività lavorativa né dipendente né autonoma;
- ha percepito un’indennità a carico dell’Inps;
- ha percepito retribuzioni in misura ridotta.
I contributi figurativi possono essere accreditati:
- "a copertura" se il periodo, durante il quale si è verificato l’evento, è completamente scoperto di contribuzione e non risultano, quindi, accreditate settimane per attività lavorativa soggetta a contribuzione obbligatoria;
- "ad integrazione" se nel periodo, durante il quale si è verificato l’evento, è stata corrisposta una retribuzione ridotta che ha determinato l’obbligo del versamento contributivo e, il conseguente, accredito di settimane sul conto assicurativo dell’assicurato;
- "ad incremento" se l’attività lavorativa è stata svolta nel settore agricolo.
CONTRIBUTI ACCREDITATI A DOMANDA
Sono accreditabili solo a domanda, i periodi di:
- servizio militare;
- malattia e infortunio;
- assenza dal lavoro per donazione sangue;
- congedo per maternità durante il rapporto di lavoro (ex astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio);
- maternità al di fuori del rapporto di lavoro corrispondente al congedo per maternità;
- congedo parentale (ex assenza facoltativa post partum);
- riposi giornalieri (ex per messi per allattamento);
- assenze dal lavoro per malattia del bambino;
- congedo per gravi motivi familiari;
- permesso retribuito ai sensi della Legge 104/92 (handicap grave);
- congedo straordinario ai sensi della Legge 388/2000(handicap grave);
- periodi di aspettativa per lo svolgimento di funzioni pubbliche elettive o per l’assunzione di cariche sindacali.
CONTRIBUTI ACCREDITATI D'UFFICIO
Sono accreditati d’ufficio, senza specifica domanda, i contributi figurativi per i periodi durante i quali il lavoratore è stato:
- in cassa integrazione guadagni straordinaria;
- assunto con contratto di solidarietà;
- impegnato in lavori socialmente utili;
ovvero ha beneficiato:
- di indennità di mobilità;
- di indennità di disoccupazione;
- di assistenza antitubercolare a carico dell’Inps.
I CONTRIBUTI FIGURATIVI
Non è possibile accreditare contributi figurativi per periodi di:
- di assenza dal lavoro per congedo matrimoniale.
IL VALORE FIGURATIVO
Ad ogni settimana di retribuzione figurativa deve essere attribuita una corrispondente retribuzione calcolata:
- sulla retribuzione effettiva, sia per i periodi accreditati "a copertura" sia per gli accrediti "ad integrazione", per i contributi figurativi accreditati a domanda per servizio militare, malattia e infortunio, assenza obbligatoria e facoltativa per maternità, assenze per donazione sangue, malattia specifica;
- sul 200% dell’assegno sociale in caso di contributi figurativi accreditati per congedo parentale (ex maternità facoltativa) fruito oltre i 6 mesi, per riposi giornalieri (ex permessi orari per allattamento) ovvero per per malattia del bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni;
- sulla base di un valore retributivo convenzionale in caso di permessi o congedi per assistere persone con handicap grave.
L’importo del valore figurativo, per i periodi durante i quali il lavoratore ha beneficiato di cassa integrazione guadagni o di mobilità, è attribuito sulla base delle denunce effettuate dal datore di lavoro (mod. CUD, DS22, ecc.).
I LIMITI DI ACCREDITO
I contributi figurativi non si possono valutare:
- possono essere valutati nel limite complessivo di 5 anni per determinare il diritto alla pensione di anzianità, concessa a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti, se il richiedente non può far valere contribuzione antecedente al del 31.12.1992 in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 15, comma 1, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;
- non possono essere valutati per determinare il requisito contributivo di 5 anni previsto per la concessione della pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo contributivo in applicazione delle disposizioni di cui all’ art. 1, comma 20, della Legge 8.8.1995, n. 335.
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