Contributi da assenze per donazione sangue

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Per le giornate di riposo concesse al lavoratore per effettuare "donazione di sangue e di emocomponenti" è previsto l’accredito figurativo in applicazione dell’art. 13 della Legge 4 maggio 1990, n. 107 (circ. 144 del 19.6.1990).


I contributi figurativi accreditati sono utili sia per il diritto che per la misura della pensione, anche se per le giornate di riposo non viene effettuato alcun versamento.


L’accredito, stante la natura della norma legislativa, è previsto solo per i lavoratori dipendenti e deve essere effettuato, ove ne ricorrano le condizioni, all’atto dell’aggiornamento del conto assicurativo ovvero contestualmente alla liquidazione della pensione.


I PERIODI ACCREDITABILI


I PERIODI SUCCESSIVI AL 27.5.1990


Sono accreditati d’ufficio i contributi figurativi per le giornate di riposo successive al 27.5.1990, data di entrata in vigore della legge, durante le quali il lavoratore ha effettuato le donazioni.


L’accredito dei contributi figurativi, trattandosi di singole giornate di riposo.


IL VALORE FIGURATIVO


È determinato, per i periodi successivi al 27.5.1990, utilizzando i dati esposti sulla certificazione annuale rilasciata dal datore di lavoro (mod. 01/M, fino al 1998 e mod. CUD a partire dal 1999) sulla quale è stato predisposto un apposito campo "Sett 2" relativo ai "donatori di sangue L. 107/90" nel riquadro "Sezione Contribuzione figurativa" (circ. 180 del 13.7.1992).


I dati sono rilevabili dall’archivio dei lavoratori dipendenti ovvero dalla documentazione presentata dal lavoratore per gli anni per i quali non risultano ancora pervenute le denuncie dell’azienda (generalmente riferite all’anno in corso e all’anno immediatamente precedente).


L’importo del valore retributivo "da integrare" per ciascuna settimana figurativa, calcolato ai sensi dell’ art. 8 della legge 23 aprile 1981 n. 155, è il risultato della differenza tra:

  • la retribuzione media settimanale "piena" che sarebbe spettata al lavoratore nell’anno in cui si è verificato l’evento;
  • la retribuzione media settimanale "ridotta", eventualmente corrisposta al lavoratore per lo stesso o per altri eventi (malattia, maternità, ecc…) che si sono verificati nello stesso anno (circ. 137 del 26.5.1987).

La retribuzione media settimanale "piena" è determinata dal quoziente delle differenze tra:

  • le "Competenze correnti", indicate sul mod. CUD, con esclusione, quindi, degli emolumenti corrisposti nell’anno a titolo di "Altre competenze" e le eventuali "Retribuzioni ridotte" indicate nel riquadro "Sezione contribuzione figurativa" del modello CUD;
  • le "sett. retribuite" e le eventuali "settimane a retribuzione ridotta" indicate nella citata Sezione (circ. 137 del 26.5.1987).

La retribuzione media settimanale "ridotta", si determina dividendo le eventuali "Retribuzioni ridotte" indicate nella "Sezione contribuzione figurativa" del modello CUD per le corrispondenti settimane indicate nella stessa Sezione (vedi esempio).


N.B.: Per le giornate di riposo relative a periodi anteriori al 27.5.1990 deve essere accreditata la retribuzione figurativa pari all’importo percepito nella giornata di riposo. L’importo può essere desunto dalla documentazione prodotta a corredo della domanda di accredito (circ. 180 del 13.7.1992) ovvero attestata da apposita dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro.





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