Contributi figurativi per allattamento

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Sono accreditabili figurativamente i periodi successivi al 28 marzo 2000.


La Legge 8 marzo 2000, n. 53 (entrata in vigore il 28.3.2000), integrando la normativa già in vigore, ha:

  • introdotto l’accredito figurativo per i riposi giornalieri (art. 3, comma 3);
  • stabilito le nuove modalità di calcolo del valore figurativo da attribuire alla contribuzione accreditata (art. 3, comma 4).

Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n 151 – Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità –, conferma che hanno diritto alla prevista "indennità" e possono, quindi chiedere l’accredito figurativo, se lavoratori dipendenti:

  • la madre naturale (art. 39);
  • il padre naturale, in alternativa alla madre e nei casi previsti (art. 40);
  • i genitori adottivi o affidatari (art. 45).

LA DURATA


L’art. 10 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (entrata in vigore il 18 gennaio 1972) prevede la possibilità, per la madre, lavoratrice dipendente, di chiedere al datore di lavoro due periodi di riposo giornalieri di un’ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata, finalizzati alle esigenze di alimentazione e cura del bambino (c.d.: allattamento) nel suo primo anno di vita.


Il periodo di riposo è ridotto ad un’ora se:

  • l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere (Circ. 134378 del 31.8.1981);
  • la lavoratrice usufruisce delle camere di allattamento ovvero dell’asilo nido appositamente predisposto nei locali dell’azienda.

La Legge 8 marzo 2000, n. 53 (entrata in vigore il 28.3.2000), dispone il raddoppio dei periodi di riposo giornaliero nel caso di parto gemellare o plurimo (art. 3,comma 3).


Incompatibilità


I riposi giornalieri sono finalizzati alle esigenze di alimentazione e di cura del bambino e, pertanto, non competono alla lavoratrice madre se al padre lavoratore è stata concessa l’astensione facoltativa (Circ. 5 del 8.6.1985).


Non spettano:

  • quando la madre lavoratrice dipendete si trova in astensione obbligatoria o facoltativa;
  • non svolge attività lavorativa.

I BENEFICIARI


LA MADRE


È la principale destinataria della normativa che si applica alla generalità delle lavoratrici dipendenti, comprese le apprendiste e le lavoratrici agricole (Circ. 25 del 7.8.1986) e alle lavoratrici impegnate in L.S.U./L.P.U. (Circ. 86 del 12.4.1999).
Sono escluse dal beneficio:

  • le lavoratrici a domicilio e le addette ai servizi domestici e familiari (Circ. 134371 del 2.4.1981);
  • le lavoratrici autonome.

IL PADRE


Se lavoratore dipendente può chiedere i riposi giornalieri, in base al proprio orario giornaliero di lavoro, se:

  • il bambino gli è stato affidato (Circ. 182 del 4.8.1987);
  • la madre, lavoratrice dipendente, non se ne può avvalere in quanto appartenente ad una delle categorie che non hanno diritto all'agevolazione.

La Corte Costituzionale, ha riconosciuto il diritto del padre, lavoratore dipendente, ai riposi giornalieri:

  • con Sentenza del 19 gennaio 1987, n. 1, se il bambino è rimasto privo dell’assistenza a seguito di decesso della madre, durante o dopo il parto, o per grave infermità della madre, indipendentemente dalla circostanza che essa sia stata o sia una lavoratrice dipendente (Circ. 48 del 5.6.1987);
  • con Sentenza del 21 aprile 1993, n. 179 se la madre, anch’essa lavoratrice dipendente, non si è avvalsa della facoltà concessa dalla legge (Circ. 201 del 18.8.1993).

La Legge 8 marzo 2000, n. 53 (entrata in vigore il 28.3.2000) stabilisce che il padre, lavoratore dipendente, può usufruire:

  • delle ore aggiuntive (2 o 1 in relazione all’orario di lavoro), concesse in caso di parto plurimo, rispetto a quelle fissate dalla Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (art. 3, comma 3);
  • dei riposi giornalieri nel caso in cui la madre non sia lavoratrice "dipendente" (art.13), ma presti, comunque, altra attività in qualità di lavoratrice autonoma, libera professionista, ecc. (Circ. 109 del 6.6.2000).

N.B.: Il padre lavoratore non ha diritto:

  • ai riposi giornalieri se la madre non presta alcuna attività lavorativa;
  • alle ore aggiuntive se la madre non presta alcuna attività lavorativa ovvero è una lavoratrice autonoma (Circ. 8 del 17.1.2003).

I GENITORI ADOTTIVI O AFFIDATARI


Le lavoratrici, che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo ai sensi dell' art. 314/20 c.c., avevano diritto ai riposi previsti dall' art. 10 della legge n. 1204/1971, sino al compimento del primo anno di età del bambino (Circ. 134397 A.G.O./257 del 21.12.1982).
La Corte Costituzionale con Sentenza del 9 aprile 2003, n. 104 ha stabilito che i genitori, adottivi od affidatari, hanno diritto ai riposi giornalieri entro il primo anno dell’ingresso del minore nella famiglia  (Circ. 91 del 26.5.2003).
Il padre, adottivo o affidatario, può fruire dei riposi giornalieri alle stesse condizioni previste per il padre naturale (Circ. 182 del 4.8.1997).


N.B.: I periodi di riposo giornaliero sono raddoppiati in caso di adozione o affidamento di due o più minori.


L’ACCREDITO FIGURATIVO


I PERIODI ACCREDITABILI


Il datore di lavoro deve quantificare le assenze su base settimanale, distintamente per anno solare, nel modo seguente:

  • sommare le ore di riposo fruite dalla lavoratrice ovvero dal lavoratore nel periodo interessato;
  • dividere il totale delle ore di riposo per il numero delle ore settimanali di lavoro previste dal contratto;
  • arrotondare per eccesso il risultato ottenuto.

LA CERTIFICAZIONE


Sono attestati dal datore di lavoro nelle "Sezione 3" del modello CUD rilasciato annualmente dal datore di lavoro.
Sono indicate le settimane che danno luogo all’accredito dei riposi giornalieri sulla base del valore figurativo determinato sulla base di una retribuzione convenzionale.


IL VALORE FIGURATIVO


Per ogni settimana accreditata figurativamente viene attribuita una corrispondente retribuzione "convenzionale" calcolata sulla base del 200 per cento del valore massimo dell’assegno sociale previsto nell'anno in cui si è verificato l'evento e attribuita in misura proporzionale alla settimane accreditate (Circ. 15 del 23.1.2001).
Il valore figurativo attribuito ad ogni settimana accreditata sarà, pertanto, pari a 1/52 del 200 per cento dell’assegno sociale.


L’INTEGRAZIONE DEL VALORE FIGURATIVO: IL RISCATTO


È possibile integrare il valore figurativo mediante il pagamento di un onere di riscatto determinato secondo i criteri di cui all’ art. 13 della Legge 1338/1962.
L’onere di riscatto è determinato in relazione al numero dei contributi settimanali accreditati alla data del 31.12.1995.
Con il sistema di calcolo retributivo si determina:

  • l’importo della pensione teorica maturata alla data di presentazione della domanda di riscatto sulla base della contribuzione accreditata alla data di presentazione della domanda compresi i contributi figurativi ai quali è attribuita la corrispondente retribuzione calcolata in base alle norme previste dall’ art. 8 della Legge 155/81;
  • l’importo della pensione teorica maturata alla data di presentazione delle domanda compresi i contributi figurativi, oggetto di riscatto, ai quali viene attribuito il valore figurativo determinato sull’importo dell’assegno sociale;
  • l’onere di riscatto dovuto sulla differenza degli importi di pensione calcolando il valore capitale con i coefficienti in vigore, individuati in relazione all’età, al sesso e all’anzianità contributiva complessiva (Circ. 15 del 23.1.2001).

L’INTEGRAZIONE DEL VALORE FIGURATIVO: I VERSAMENTI VOLONTARI


È possibile integrare il valore figurativo mediante il pagamento di contribuzione volontaria.
L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa:

  • in alternativa al riscatto;
  • senza particolari requisiti.

L’importo del contributo settimanale da versare è determinato sulla base della retribuzione media settimanale che risulta dalla differenza tra il valore figurativo determinato ai sensi dell’art. 8 della Legge 155/81 (calcolo sulla base della retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore) e l’importo della valore figurativo accreditato (Circ. 15 del 23.1.2001).


L’UTILIZZO DEI CONTRIBUTI


I contributi figurativi accreditati sono utili per determinare il diritto e la misura di tutti i trattamenti pensionistici (escluso l’assegno sociale).


I BENEFICIARI


LA MADRE


È la principale destinataria della normativa che si applica alla generalità delle lavoratrici dipendenti, comprese le apprendiste e le lavoratrici agricole (Circ. 25 del 7.8.1986) e alle lavoratrici impegnate in L.S.U./L.P.U. (Circ. 86 del 12.4.1999).


Sono escluse dal beneficio:

  • le lavoratrici a domicilio e le addette ai servizi domestici e familiari (Circ. 134371 del 2.4.1981);
  • le lavoratrici autonome.

IL PADRE


Se lavoratore dipendente può chiedere i riposi giornalieri, in base al proprio orario giornaliero di lavoro, se:

  • il bambino gli è stato affidato (Circ. 182 del 4.8.1987);
  • la madre, lavoratrice dipendente, non se ne può avvalere in quanto appartenente ad una delle categorie che non hanno diritto all'agevolazione.

La Corte Costituzionale, ha riconosciuto il diritto del padre, lavoratore dipendente, ai riposi giornalieri:

  • con Sentenza del 19 gennaio 1987, n. 1, se il bambino è rimasto privo dell’assistenza a seguito di decesso della madre, durante o dopo il parto, o per grave infermità della madre, indipendentemente dalla circostanza che essa sia stata o sia una lavoratrice dipendente (Circ. 48 del 5.6.1987);
  • con Sentenza del 21 aprile 1993, n. 179 se la madre, anch’essa lavoratrice dipendente, non si è avvalsa della facoltà concessa dalla legge (Circ. 201 del 18.8.1993).

La Legge 8 marzo 2000, n. 53 (entrata in vigore il 28.3.2000) stabilisce che il padre, lavoratore dipendente, può usufruire:

  • delle ore aggiuntive (2 o 1 in relazione all’orario di lavoro), concesse in caso di parto plurimo, rispetto a quelle fissate dalla Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (art. 3, comma 3);
  • dei riposi giornalieri nel caso in cui la madre non sia lavoratrice "dipendente" (art.13), ma presti, comunque, altra attività in qualità di lavoratrice autonoma, libera professionista, ecc. (Circ. 109 del 6.6.2000).

N.B.: Il padre lavoratore non ha diritto:

  • ai riposi giornalieri se la madre non presta alcuna attività lavorativa;
  • alle ore aggiuntive se la madre non presta alcuna attività lavorativa ovvero è una lavoratrice autonoma (Circ. 8 del 17.1.2003).

I GENITORI ADOTTIVI O AFFIDATARI


Le lavoratrici, che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo ai sensi dell' art. 314/20 c.c., avevano diritto ai riposi previsti dall' art. 10 della legge n. 1204/1971, sino al compimento del primo anno di età del bambino (Circ. 134397 A.G.O./257 del 21.12.1982).


La Corte Costituzionale con Sentenza del 9 aprile 2003, n. 104 ha stabilito che i genitori, adottivi od affidatari, hanno diritto ai riposi giornalieri entro il primo anno dell’ingresso del minore nella famiglia (Circ. 91 del 26.5.2003).


Il padre, adottivo o affidatario, può fruire dei riposi giornalieri alle stesse condizioni previste per il padre naturale (Circ. 182 del 4.8.1997).


N.B.: I periodi di riposo giornaliero sono raddoppiati in caso di adozione o affidamento di due o più minori.


L’ACCREDITO FIGURATIVO


I PERIODI ACCREDITABILI


Il datore di lavoro deve quantificare le assenze su base settimanale, distintamente per anno solare, nel modo seguente:

  • sommare le ore di riposo fruite dalla lavoratrice ovvero dal lavoratore nel periodo interessato;
  • dividere il totale delle ore di riposo per il numero delle ore settimanali di lavoro previste dal contratto;
  • arrotondare per eccesso il risultato ottenuto.

LA CERTIFICAZIONE


Sono attestati dal datore di lavoro nelle "Sezione 3" del modello CUD rilasciato annualmente dal datore di lavoro.
Sono indicate le settimane che danno luogo all’accredito dei riposi giornalieri sulla base del valore figurativo determinato sulla base di una retribuzione convenzionale.


IL VALORE FIGURATIVO


Per ogni settimana accreditata figurativamente viene attribuita una corrispondente retribuzione "convenzionale" calcolata sulla base del 200 per cento del valore massimo dell’assegno sociale previsto nell'anno in cui si è verificato l'evento e attribuita in misura proporzionale alla settimane accreditate (Circ. 15 del 23.1.2001).
Il valore figurativo attribuito ad ogni settimana accreditata sarà, pertanto, pari a 1/52 del 200 per cento dell’assegno sociale.


L'INTEGRAZIONE DEL VALORE FIGURATIVO


È possibile integrare il valore figurativo mediante il pagamento di un onere di riscatto determinato secondo i criteri di cui all’ art. 13 della Legge 1338/1962.


L’onere di riscatto è determinato in relazione al numero dei contributi settimanali accreditati alla data del 31.12.1995.


Con il sistema di calcolo retributivo si determina:

  • l’importo della pensione teorica maturata alla data di presentazione della domanda di riscatto sulla base della contribuzione accreditata alla data di presentazione della domanda compresi i contributi figurativi ai quali è attribuita la corrispondente retribuzione calcolata in base alle norme previste dall’ art. 8 della Legge 155/81;
  • l’importo della pensione teorica maturata alla data di presentazione delle domanda compresi i contributi figurativi, oggetto di riscatto, ai quali viene attribuito il valore figurativo determinato sull’importo dell’assegno sociale;
  • l’onere di riscatto dovuto sulla differenza degli importi di pensione calcolando il valore capitale con i coefficienti in vigore, individuati in relazione all’età, al sesso e all’anzianità contributiva complessiva (Circ. 15 del 23.1.2001).

L’INTEGRAZIONE DEL VALORE FIGURATIVO: I VERSAMENTI VOLONTARI


È possibile integrare il valore figurativo mediante il pagamento di contribuzione volontaria.


L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa:

  • in alternativa al riscatto;
  • senza particolari requisiti.

L’importo del contributo settimanale da versare è determinato sulla base della retribuzione media settimanale che risulta dalla differenza tra il valore figurativo determinato ai sensi dell’art. 8 della Legge 155/81 (calcolo sulla base della retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore) e l’importo della valore figurativo accreditato (Circ. 15 del 23.1.2001).


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I contributi figurativi accreditati sono utili per determinare il diritto e la misura di tutti i trattamenti pensionistici (escluso l’assegno sociale).





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