Sono accreditabili a domanda i periodi di astensione facoltativa dal lavoro che si sono verificati dopo l’astensione obbligatoria.
Sono utili:
- per il diritto e per la misura di tutte le pensioni;
- per il diritto e per la misura dell' assistenza sanatoriale e dell' indennità di disoccupazione.
Non sono utili per il diritto alla prosecuzione volontaria (periodo neutro).
I PERIODI ACCREDITABILI
I periodi da accreditare figurativamente in corrispondenza dell’astensione facoltativa dal lavoro per maternità variano in relazione alla collocazione temporale dell’evento.
Se l’evento è avvenuto entro il 17.1.1972
Alle lavoratrici è stata erogata l’indennità di disoccupazione e accreditata la relativa contribuzione figurativa.
È possibile attribuire i contributi figurativi suindicati a titolo di astensione facoltativa all’unica condizione che venga comprovato che si trattava di effettivi periodi di maternità.
Se l’evento è avvenuto dal 18.1.1972 al 31.12.1999, possono essere accreditati figurativamente i 6 mesi (26 settimane) anche frazionabili, solo alla madre, entro il primo anno di vita del bambino o al padre se la madre ha rinunciato al periodo di assenza.
Se l’evento è avvenuto dal 1.1. 2000 entrambi i genitori naturali hanno diritto a fruire dell'assenza facoltativa per parto, nel limite massimo di 10 mesiin totale tra i due, anche frazionati, entro i primi 8 anni di vita del bambino.
La madre non può superare i 6 mesi di assenza facoltativa, mentre il padre, lavoratore dipendente, nel caso in cui abbia già usufruito di 3 mesi e la madre non ne abbia effettuati più di 4, può chiedereun periodo, anche frazionato, il cui totale, compresi i periodi già utilizzati, non superi i 7 mesi.
In tal caso il totale tra i due genitori non può comunque essere superiore agli 11 mesi.
Se vi è un solo genitore l'assenza facoltativa non può superare i 10 mesi.
I GENITORI ADOTTIVI O AFFIDATARI
Nel caso di avvenuta richiesta nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia se, al momento dell'adozione o dell'affidamento, l'età del figlio sia compresa fra 6 e 12 anni.
LE CONDIZIONI PER L'ACCREDITO
Il periodo da riconoscere figurativamente si deve collocare nell’ambito di un rapporto di lavoro per il quale sussista l’obbligo del versamento dei contributi nell’assicurazione generale obbligatoria.
Dal 1.1.1997 per ottenere l’accredito figurativo non è più necessario essere in possesso di contribuzione antecedente il periodo da accreditare, è sufficiente 1 contributo settimanale in tutta la vita assicurativa.
LA DOMANDA E LA DOCUMENTAZIONE
Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione del datore di lavoro attestante il periodo esatto di astensione facoltativa ovvero, in mancanza della dichiarazione del datore di lavoro, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di notorietà.
La domanda può essere presentata anche dai superstiti della lavoratrice.
LA RETRIBUZIONE FIGURATIVA
Al periodo accreditato figurativamente nel limite dei 6 mesi, entro i 3 anni di vita del bambino, qualora non sia stata erogata alcuna retribuzione o sia stata erogata una retribuzione ridotta viene attribuita una corrispondente retribuzione calcolata sulla base della retribuzione intera che sarebbe comunque spettata alla lavoratrice durante l'anno in cui si è verificato l'evento o, nell’ipotesi che in tale anno non abbia percepito alcuna retribuzione intera, a quella percepita nell’anno precedente l’evento.
Al periodo accreditato figurativamente oltre i 6 mesi e ai periodi compresi fra il terzo e l'ottavo anno di vita del bambino viene attribuita una corrispondente retribuzione calcolata in misura proporzionale sulla base del 200% del valore massimo dell’assegno sociale previsto nell'anno in cui si è verificato l'evento:
- per l’anno 2000 il valore settimanale da attribuire è pari a L. 321.800;
- per l’anno 2001 il valore settimanale da attribuire è pari a L. 329.825.
N.B.: È possibile integrare il valore figurativo mediante il pagamento di:
- un onere di riscatto determinato secondo i criteri di cui all’art. 13 della Legge 1338/1962;
- un contributo volontario determinato sulla differenza tra il valore della retribuzione effettivamente percepita e quella accreditata prendendo a base l'assegno sociale.
LA MATERNITÀ AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO
Possono essere accreditati, a domanda, i contributi figurativi, per la durata corrispondente a quella dell’astensione obbligatoria (congedo di maternità), anche per i periodi maternità che si sono verificati al di fuori di un rapporto di lavoro, indipendentemente dal periodo in cui si è verificato l’evento e dalla circostanza che lo stesso si sia verificato prima o dopo un rapporto di lavoro.
La possibilità di accredito dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro è stata introdotta dall’art. 14, comma 3, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed era limitata agli eventi che si fossero verificati successivamente al 1.1.1994 e che l’assicurato potesse far valere 5 anni di contributi versati per effettiva attività lavorativa (Circ. 167 del 13.6.1995).
Il Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (entrato in vigore il 27.4.2001) ha disposto:
- all’art. 86, comma 2 lett. j), l’annullamento della norma prevista dall’art. 14, comma 3, del D.Lvo 503 del 30.12.1992;
- all’art. 25, comma 2, la possibilità di riconoscere "figurativamente" i periodi di maternità intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro a condizione che il lavoratore possa far valere almeno 5 anni di contributi versati per attività lavorativa subordinata.
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