Contributi figurativi per gravidanza e puerperio

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Sono accreditabili a domanda i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro, anche in caso di anticipazione (per grave rischio per la madre o il bambino) o di prolungamento dopo il parto (per lavori gravosi).

Sono utili:

  • per il diritto e per la misura di tutte le pensioni;
  • per il diritto e per la misura dell'assistenza sanatoriale e dell'indennità di disoccupazione.

Non sono utili per il diritto alla prosecuzione volontaria (periodo neutro).


I PERIODI ACCREDITABILI


Possono essere accreditati figurativamente periodi non coperti da contribuzione obbligatoria.


Se l’evento è avvenuto entro il 17.1.1972 possono essere accreditati:

  • i 3 mesi precedenti la data presunta del parto e le 8 settimane successive al parto (complessivamente 21 settimane), per le lavoratrici dell’industria;
  • le 8 settimane precedenti la data presunta del parto e le 8 settimane successive al parto, per le addette ai lavoratori agricoli:
  • le 6 settimane precedenti la data presunta del parto e le 8 settimane successive al parto, per le lavoratrici degli altri settori con esclusione delle lavoratrici a domicilio e delle lavoratrici domestiche.

Se l’evento è avvenuto dal 18.1.1972 al 31.12.1999 possono essere accreditati i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 3 mesi successivi al parto (complessivamente 22 settimane).
Se l’evento è avvenuto dal 1.1.2000 è data facoltà di fruire dell’assenza obbligatoria per maternità e quindi ottenere l’accredito dei contributi figurativi per il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi al parto (complessivamente 22 settimane), se il medico specialista de servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) o il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestano che la permanenza in attività non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.


N.B.: E’ accreditabile figurativamente anche il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto.


I PARTI PREMATURI


Nel caso in cui il parto si sia verificato prima della data presunta (parto prematuro), i giorni di astensione obbligatoria non fruiti prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria spettante dopo il parto. Il periodo complessivo non può comunque essere superiore a 5 mesi.


LE CONDIZIONI PER L'ACCREDITO


Il periodo da riconoscere figurativamente si deve collocare nell’ambito di un rapporto di lavoro per il quale sussista l’obbligo del versamento dei contributi nell’assicurazione generale obbligatoria.
Dal 1.1.1997 per ottenere l’accredito figurativo non è più necessario essere in possesso di contribuzione antecedente il periodo da accreditare, è sufficiente 1 contributo settimanale in tutta la vita assicurativa.


LA DOCUMENTAZIONE


Alla domanda deve essere allegata l' autocertificazione, in sostituzione del certificato per riassunto dell'atto di nascita del bambino.


Nei casi previsti, devono inoltre allegare alla domanda:

  • dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti l’effettivo periodo di astensione obbligatoria e il giorno indicato come data presunta del parto nel certificato medico a suo tempo presentato dalla lavoratrice;
  • certificato anagrafico con la data del parto oppure certificato medico con la data dell’aborto;
  • copia dell’eventuale provvedimento dell’Ispettorato del lavoro che ha disposto ulteriori periodi di astensione obbligatoria prima del parto.

LA RETRIBUZIONE FIGURATIVA


Nel caso in cui alla lavoratrice, per il periodo di accredito figurativo, non sia stata erogata alcuna retribuzione o sia stata erogata una retribuzione ridotta viene attribuita una corrispondente retribuzione calcolata sulla base della retribuzione intera che sarebbe comunque spettata alla lavoratrice durante l'anno in cui si è verificato l'evento o, nell’ipotesi che in tale anno non abbia percepito alcuna retribuzione intera, a quella percepita nell’anno precedente l’evento.


LA MATERNITÀ AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO



Possono essere accreditati, a domanda, i contributi figurativi, per la durata corrispondente a quella dell’astensione obbligatoria (congedo di maternità), anche per i periodi maternità che si sono verificati al di fuori di un rapporto di lavoro, indipendentemente dal periodo in cui si è verificato l’evento e dalla circostanza che lo stesso si sia verificato prima o dopo un rapporto di lavoro.

La possibilità di accredito dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro è stata introdotta dall’art. 14, comma 3, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed era limitata agli eventi che si fossero verificati successivamente al 1.1.1994 e che l’assicurato potesse far valere 5 anni di contributi versati per effettiva attività lavorativa (Circ. 167 del 13.6.1995).

Il Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (entrato in vigore il 27.4.2001) ha disposto:

  • all’art. 86, comma 2 lett. j), l’annullamento della norma prevista dall’art. 14, comma 3, del D.Lvo 503 del 30.12.1992;
  • all’art. 25, comma 2, la possibilità di riconoscere "figurativamente" i periodi di maternità intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro a condizione che il lavoratore possa far valere almeno 5 anni di contributi versati per attività lavorativa subordinata.

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