Possono essere accreditati, a domanda, i contributi figurativi, per la durata corrispondente a quella dell’astensione obbligatoria (congedo di maternità), anche per i periodi maternità che si sono verificati al di fuori di un rapporto di lavoro, indipendentemente dal periodo in cui si è verificato l’evento e dalla circostanza che lo stesso si sia verificato prima o dopo un rapporto di lavoro.
La possibilità di accredito dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro è stata introdotta dall’art. 14, comma 3, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed era limitata agli eventi che si fossero verificati successivamente al 1.1.1994 e che l’assicurato potesse far valere 5 anni di contributi versati per effettiva attività lavorativa (Circ. 167 del 13.6.1995).
Il Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (entrato in vigore il 27.4.2001) ha disposto:
- all’art. 86, comma 2 lett. j), l’annullamento della norma prevista dall’art. 14, comma 3, del D.Lvo 503 del 30.12.1992;
- all’art. 25, comma 2, la possibilità di riconoscere "figurativamente" i periodi di maternità intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro a condizione che il lavoratore possa far valere almeno 5 anni di contributi versati per attività lavorativa subordinata.
I PERIODI ACCREDITABILI
Il diritto all’accredito ed al riscatto di cui agli art. 25, comma 2, e 35, comma 5,del decreto legislativo n.151/2001, dovrà essere riconosciuto prescindendo dalla collocazione dell’evento e dal fatto che, antecedentemente o successivamente al periodo oggetto di domanda, sia stata svolta attività lavorativa in settori che non prevedevano o non prevedano l’accredito figurativo o il riscatto per maternità.
Sussistendo tutti gli altri requisiti richiesti il numero di settimane da accreditare per i periodi corrispondenti all’estensione obbligatoria per maternità verificatasi fuori dal rapporto di lavoro, anche antecedenti al 1972,
è pari a n. 22 (due mesi precedenti e tre successivi al parto) indipendente dalla tipologia di lavoro svolto prima o dopo l’evento (circ. n.100 del 14.11.2008 e msg. n.8762 del 17.04.2009).
N.B. Nulla invece è innovato in riferimento al riconoscimento dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale all’interno del rapporto di lavoro.
LE NASCITE ALL'ESTERO
L’accredito dei contributi figurativi può essere effettuato anche nel caso di nascita avvenuta all'estero a condizione che siano stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti per l’accredito stesso (Msg. 4837 del 20.2.2004).
Peraltro, non si può procedere all’accredito dei contributi figurativi se i periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria si collocano temporalmente in periodi di attività lavorativa svolta in uno Stato convenzionato, in tal caso devono essere applicate le specifiche disposizioni previste in materia di sovrapposizione di periodi dalle singole normative internazionali.
I DESTINATARI
Hanno diritto all’accredito le lavoratrici:
- dipendenti;
- domestiche;
- agricole;
- iscritte alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria;
- iscritti ai Fondi Elettrici, Telefonici, Dazio, Trasporti, Volo e Ferrovieri.
CONDIZIONE DI ISCRITTO
L’art.2, comma 504, della legge n.244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008), stabilisce che la facoltà di accredito e riscatto dei periodi di maternità prevista dagli art. 25 e 35 del decreto legislativo n.151 del 2001 spetta a coloro che alla data del 27.04.2001 (data di entrata in vigore del decreto legislativo) risultino iscritti in servizio anche se non prestano attività lavorativa.
Si precisa che per l’assicurazione generale obbligatoria l’iscritto in servizio è il soggetto di condizione attiva che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.151/2001 non sia titolare di trattamento pensionistico.
La facoltà di accredito o riscatto è preclusa a tutti coloro che alla predetta data del 27.04.2001 risultano pensionati, salvo si tratti di soggetti titolari di assegno di invalidità o di pensione di invalidità (circ. n.100 del 14.11.2008).
FONDI SPECIALI
Le disposizioni si applicano anche per gli iscritti ai Fondi Speciali o agli iscritti ai soppressi Fondi titolari di posizioni assicurative gestite in evidenza separata nel F.P.L.D.
In particolare per gli iscritti al soppresso Fondo Autoferrotranviari e all’INPDAI, i periodi che si collocano anteriormente alla soppressione dovranno essere riconosciuti nel F.P.L.D. (circ. n.100 del 14.11.2008).
LA DOCUMENTAZIONE
Nei casi previsti, devono inoltre allegare alla domanda il certificato anagrafico con la data di nascita del bambino e i dati anagrafici della madre (certificato per riassunto dell’atto di nascita).
Può essere allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) in sostituzione del predetto certificato.
I REQUISITI CONTRIBUTIVI
Per ottenere l’accredito dei contributi figurativi è indispensabile che siano stati versati almeno 260 contributi settimanali effettivi, 5 anni di contribuzione, nell'arco di tutta la vita assicurativa (Circ. 61 del 26.3.2003).
Il requisito richiesto deve essere già stato raggiunto alla data di presentazione della domanda.
Per il perfezionamento dei 5 anni di contribuzione, richiesti per ottenere l’accredito, devono essere considerati tutti:
- i periodi durante i quali vi è stata corresponsione di retribuzione assoggettata al pagamento dei contributi anche se non vi è stata effettiva prestazione di lavoro (ferie, malattia retribuita, ecc.);
- i contributi accreditati per attività lavorativa subordinata, compresi quelli versati per lavoro domestico;
- unicamente i contributi versati in Italia, non potendo il requisito essere perfezionato con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in paesi legati all'Italia dalla regolamentazione comunitaria ovvero da accordi internazionali di sicurezza sociale (Msg. 4837 del 20.2.2004).
Per i lavoratori agricoli, il requisito previsto dalla legge è perfezionato con almeno:
- 5 anni di iscrizione negli elenchi di categoria;
- 450 contributi giornalieri per gli uomini;
- 310 contributi giornalieri per le donne.
N.B. Non può essere considerata utile la contribuzione versata in una o più gestione speciale dei lavoratori autonomi degli artigiani, commercianti, coltivatori diretti e mezzadri (Msg. 6726 del 28.2.2005).
L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI
L’accredito della contribuzione figurativa può essere effettuato:
- se il periodo non è coperto da altra tipologia di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto);
- se il periodo da accreditare è coperto da contribuzione figurativa per disoccupazione. In questo caso si deve procedere a modificare il "titolo" dell’accredito tenendo conto che i contributi figurativi per maternità, contrariamente a quelli per disoccupazione, sono utili per perfezionare il diritto alla pensione di anzianità (Circ. 61 del 26.3.2003);
- in presenza di contributi sia da lavoro dipendente sia da lavoro autonomo a condizione che risultino accreditati almeno 5 anni di contributi per attività lavorativa subordinata.
L’accredito avviene sugli archivi centrali (ARPA) utilizzando i seguenti codici:
| CODICI ARPA | |
|---|---|
| LAVORATORI | CODICE |
| DIPENDENTI | 325 (Msg. 41 del 2.4.2003) |
| FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA | 15 (Msg. 417 del 1.8.2003) |
L'UTILIZZO DEI CONTRIBUTI
I contributi figurativi accreditati per periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro sono utili per determinare il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche determinate con il sistema di calcolo retributivo e misto.
Per la pensione di vecchiaia determinata con il calcolo contributivo non possono essere utilizzati i contributi figurativi a qualsiasi titolo accreditati per determinare il requisito contributivo previsto dalla legge (5 anni di contributi) ma possono essere utilizzati per determinare la maggiore anzianità (40 anni di contributi) che consente l’accesso alla pensione.
Si ricorda che per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1.5.2001 (prima dell'entrata in vigore della legge n. 244 del 24.12.2007), si è proceduto al ricalcalo del trattamento pensionistico dalla decorrenza originaria tenendo conto della contribuzione accreditata e l’aumento determinato alla decorrenza è stato aggiunto alla pensione dal 1.5.2001, senza ulteriori incrementi (Msg. 281 del 17.7.2003).
LA RETRIBUZIONE FIGURATIVA
È determinata:
- per gli anni in cui vigeva il sistema di versamento a mezzo marche sul valore I.V.S. corrispondente alle retribuzioni a suo tempo corrisposte;
- utilizzando i dati esposti sulla certificazione annuale rilasciata dal datore di lavoro (mod. 01/M, fino al 1998 e mod. CUD a partire dal 1999).
I dati sono rilevabili dall’archivio centrale delle posizioni assicurative (ARPA), dall’archivio centrale dei lavoratori dipendenti (HYDRA), dall’archivio delle denunce mensili (E MENS) ovvero dalla documentazione presentata dal lavoratore per gli anni per i quali non risultano ancora pervenute le denuncie dell’azienda (generalmente riferite all’anno in corso e all’anno immediatamente precedente).
L’importo del valore retributivo da accreditare per ciascuna settimana figurativa, calcolato ai sensi dell’art. 8 della legge n. 155 del 23 aprile 1981 è pari alla retribuzione media settimanale "piena" determinata dal quoziente delle differenze tra:
- le"Competenze correnti", indicate sul mod. CUD, con esclusione, quindi, degli emolumenti corrisposti nell’anno a titolo di "Altre competenze" e le eventuali "Retribuzioni ridotte" indicate nel riquadro "Sezione contribuzione figurativa" del modello CUD;
- le "sett. retribuite" e le eventuali "settimane a retribuzione ridotta" indicate nella citata Sezione. (circ. 137 del 26.5.1987).
N.B.Ai fini pensionistici la retribuzione attribuita ai contributi figurativi deve essere rivalutata per il coefficiente relativo all’anno preso a base per il calcolo se calcolata con riferimento ad un anno diverso da quello in cui si è verificato l’evento.
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