Dal 1.1.2000 sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni, senza alcuna eccezione.
PERIODI ACCREDITABILI
A entrambi i genitori, alternativamente:
- per l'intero periodo della malattia attestata da medico generico, qualunque sia la durata, se il bambino ha età inferiore ai 3 anni;
- nel limite di 5 giorni all'anno, per complessivi 10 giorni, se il bambino è di età compresa fra i 3 e gli 8 anni.
N.B.: La malattia del bambino deve essere documentata da apposito certificato rilasciato dal medico specialista.
GENITORI ADOTTIVI O AFFIDATARI
Possono essere richiesti nei primi 3 anni dall'ingresso del minore in famiglia se, al momento dell'adozione o dell'affidamento, l'età del bambino sia compresa fra 6 e 12 anni.
RETRIBUZIONE FIGURATIVA
Al periodo accreditato figurativamente per malattia del bambino di età inferiore ai 3 anni viene attribuita una corrispondente retribuzione calcolata sulla base della retribuzione effettivamente percepita durante l'anno in cui si è verificato l'evento.
Al periodo accreditato figurativamente per malattia del bambino di età compresa fra 3 e 8 anni viene attribuita una corrispondente retribuzione calcolata in misura proporzionale sulla base del 200% del valore massimo dell’assegno sociale previsto nell'anno in cui si è verificato l'evento:
- per l’anno 2000 il valore settimanale da attribuire è pari a L. 321.800;
- per l’anno 2001 il valore settimanale da attribuire è pari a L. 329.825.
N.B.: È possibile integrare il valore figurativo mediante il pagamento di:
- un onere di riscatto determinato secondo i criteri di cui all’art. 13 della Legge 1338/1962;
- un contributo volontario determinato sulla differenza tra il valore della retribuzione effettivamente percepita e quella accreditata prendendo a base l'assegno sociale.
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