Sono utili:
- per il diritto e per la misura di tutte le pensioni, senza alcuna eccezione;
- per il diritto e per la misura di tutte le altre prestazioni;
- per il diritto e per la determinazione del contributo dovuto per la prosecuzione volontaria.
I periodi di sospensione dal lavoro o di riduzione dell'orario di lavoro per i quali è stata corrisposta la cassa integrazione guadagni:
- ordinaria: ai lavoratori dipendenti da imprese industriali, esclusa l'edilizia;
- speciale: ai lavoratori dipendenti da imprese artigiane e industriali;
- straordinaria: ai lavoratori dipendenti da:
- imprese del settore industriale che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti;
- imprese del settore edile;
- aziende commerciali con più di 200 dipendenti;
- aziende di mensa e ristorazione.
CONDIZIONI E LIMITI PER L'ACCREDITO
L'accredito relativo ai periodi di cassa integrazione guadagni può essere, oltre che contributivo, anche integrativo della retribuzione e senza limiti di tempo.
LA DOMANDA
Non deve essere presentata. L'accredito avviene d'ufficio.
I periodi sono certificati dal datore di lavoro con il modello I.Gi.1 bis ovvero 01/M per i periodi fino al 31.12.1998; e con il modello CUD per i periodi successivi al 31.12.1998.
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