E' previsto il beneficio della riduzione dei requisiti anagrafici e contributivi, ai fini dell'accesso alla pensione di anzianità o di vecchiaia, per i lavoratori che:
- successivamente al 8 ottobre 1993 hanno svolto mansioni particolarmente usuranti e con caratteristiche di maggior gravità;
- entro il 31 dicembre 2001 perfezionano i requisiti per la prestazione stessa.
Gli interessati, per ottenere la pensione, oltre al possesso dei requisiti, devono comunque cessare l'attività lavorativa.
L'Inps deve dare apposita comunicazione in tal senso.
LE ATTIVITÀ USURANTI
- Lavori in galleria, cava o miniera; mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza o continuità.
- Lavori nelle cave; mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentali.
- Lavori nelle gallerie; mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità.
- Lavori in cassoni ad aria compressa.
- Lavori svolti dai palombari.
- Lavori ad alte temperature; mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione quali, ad esempio, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale.
- Lavoratori del vetro cavo; mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio.
- Lavori espletati in spazi ristretti; con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare nelle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale; mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture.
- Lavori di asportazione dell’amianto; mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
I BENEFICI
Per il 2001 la riduzione dei limiti è:
- pensione di anzianità, (vedi tabella " requisiti anagrafici e contributivi):
- requisito contributivo: un anno ogni dieci di occupazione fino a d un massimo di 24 mesi;
- requisito anagrafico: fino ad un massimo di un anno. (la riduzione non si applica nei confronti dei lavoratori che hanno diritto all'accesso alla pensione dal 1° luglio ovvero dal 1° ottobre avendo compiuto i 57 anni di età).
N.B.:
- Il requisito contributivo è perfezionato con la rivalutazione delle settimane di esposizione all'amianto per i lavoratori a cui è riconosciuto tale beneficio.
- Per i lavoratori collocati in mobilità o in cassa integrazione guadagni straordinaria le settimane da considerare per attività usuranti sono quelle antecedenti a tali eventi.
- pensione di vecchiaia con il calcolo retributivo o misto (vedi tabelle requisiti):
- requisito contributivo: un anno ogni dieci di occupazione, fino ad un massimo di 24 mesi complessivamente considerati;
- requisito anagrafico: due mesi per ogni anno di occupazione, fino ad un massimo di sessanta mesi complessivamente considerati. ù - pensione di vecchiaia con il calcolo contributivo: riduzione del limite di età pensionabile (57 anni).
Il lavoratore che chiede la pensione contributiva può optare affinché il periodo di beneficio determinato in un anno per ogni sei di occupazione in attività usuranti venga utilizzato per l'applicazione di un coefficiente di trasformazione più elevato rispetto all'effettiva età anagrafica, ovvero per l'anticipazione dell'età pensionabile; in quest'ultimo caso l'anticipazione non può essere superiore a un anno rispetto al normale requisito.
LA VALUTAZIONE DEI PERIODI DI USURA
Per poter usufruire del beneficio, il lavoratore deve aver svolto almeno un anno di attività lavorativa continuata in una delle suindicate attività, considerando utili sia le giornate di assenza per malattia e infortunio che quelle non lavorate per effetto delle disposizioni in materia di sicurezza sociale.
Fermo restando il precedente requisito, sono valutabili anche i periodi di attività lavorativa svolta per almeno 120 giornate in un anno, anche se non continuative. Per l'anno 1993 le giornate sono considerate in misura proporzionale in relazione al periodo 8 ottobre/31 dicembre e, pertanto, in tale periodo devono risultare almeno 28 giornate di lavoro particolarmente usurante.
N.B.: Se la valutazione dell'anno civile (dal 1 gennaio - al 31 dicembre) risulta meno favorevole per il lavoratore, può essere considerato l'anno solare (da un qualsiasi giorno di un anno al corrispondente giorno dell'anno successivo).
LA DOMANDA
Può essere inoltrata a qualunque sede dell'Inps, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
La domanda deve essere presentata unitamente al modello CUD, a pena di decadenza, entro il 16. 8.2001, anche se l'interessato presta ancora attività lavorativa.
Le domande presentate prima del 18.5.2001 sono da considerasi valide.
Alla stessa deve essere allegata la prevista autocertificazione dei dati personali, in sostituzione dei documenti anagrafici, la documentazione indicata sul modulo e, se necessario, le dichiarazioni reddituali.
Deve essere inoltre allegata la documentazione comprovante l'espletamento delle mansioni particolarmente usuranti:
- buste paga relative al periodo cui si riferisce la richiesta del beneficio;
- libretto di lavoro, relativo al medesimo periodo;
- dichiarazione dell'ufficio del lavoro o di altra autorità competente;
- dichiarazione del datore di lavoro attestante le mansioni specifiche svolte dal lavoratore, nel periodo cui si riferisce la richiesta di beneficio, e
- la prevalenza della mansione particolarmente usurante, connotata dalla maggiore gravità dell'usura.
N.B.: L'attestazione della prevalenza e continuità della mansione particolarmente usurante è richiesta solo se espressamente prevista nella tabella.
Per i lavoratori che sono "esposti alle alte temperature" ma non svolgono le mansioni indicate in tabella, la documentazione dovrà comprovare, perché le stesse possano essere ritenute usuranti, l'esistenza di condizioni di sforzo lavorativo leggero, moderato o pesante non inferiore alle percentuali di cui alla tabella seguente.
VALORI LIMITE PER L'ESPOSIZIONE ALLO STRESS DA CALORE IN FUNZIONE DEI RITMI DI LAVORO |
||||
|---|---|---|---|---|
Sforzo lavorativo |
Leggero |
Moderato |
Pesante |
|
% lavoro |
% riposo |
|||
| 100 |
0 |
29,50 |
27,50 |
26,00 |
| 75 |
25 |
30,50 |
28,50 |
27,50 |
| 50 |
50 |
31,50 |
29,50 |
28,50 |
| 25 |
75 |
32,50 |
31,00 |
30,00 |
Le classificazioni usate per lo sforzo lavorativo fanno riferimento alle definizioni della medicina del lavoro. |
||||
- N.B.: Le domande di pensione sono prese in esame dando priorità alla maggiore età anagrafica e, in caso di pari età, alla maggiore anzianità contributiva.
LA DECORRENZA
- pensione di anzianità: secondo le finestre d'uscita in relazione al perfezionamento dei requisiti anagrafici e/o contributivi determinati con i benefici spettanti.
- pensione di vecchiaia con il calcolo retributivo o misto: secondo le vigenti disposizioni in relazione alla data di perfezionamento dei requisiti di età e di contribuzione determinati con i benefici spettanti.
N.B.: Non può comunque essere fissata una decorrenza anteriore al 1° gennaio 2001. - pensione di vecchiaia con il calcolo contributivo: dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti previsti, determinati con i benefici spettanti.
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