Nel caso in cui il cittadino si sia recato, nell'anno di riferimento della prestazione, in un Paese extracomunitario non convenzionato, il periodo di assenza dall'Italia non è indennizzabile per disoccupazione. E' indennizzabile solo se il motivo del soggiorno all'estero sia uno dei seguenti:
- 15 giorni per matrimonio;
- l’intero periodo di malattia propria o di un familiare;
- 3 giorni, più quelli necessari per il viaggio, per il lutto di un familiare;
- per turismo.
I motivi di soggiorno all'estero indicati ai punti a.,b. e c. devono essere comprovati da idonea documentazione (certificato di matrimonio, certificati medici, certificato di morte ecc.) rilasciata da Enti o Organismi del Paese straniero.
- Il cittadino titolare dell'indennità di disoccupazione ordinaria, che si reca in un Paese extracomunitario non convenzionato per uno qualunque dei motivi sopra citati (matrimonio, malattia, lutto o turismo), conserva il diritto alla prestazione, purché l'assenza dal territorio nazionale non comporti l'inosservanza delle prescrizioni alla disponibilità all'impiego.
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