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L'indennità di mobilità è una prestazione erogata a favore dei lavoratori licenziati da un'azienda in seguito a:

  • licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro;
  • licenziamento per cessazione dell'attività aziendale;
  • esaurimento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS);

A chi spetta


L'indennità di mobilità spetta al lavoratore che:

  • è iscritto nelle liste di mobilità;
  • è stato assunto con contratto a tempo indeterminato con le seguenti qualifiche: operaio, impiegato, quadro;
  • ha un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui 6 di effettivo lavoro (sono compresi i periodi di ferie, festività, infortuni, gravidanza e puerperio).

Quanto spetta


L'indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno.
In generale, però, essa è erogata secondo i seguenti criteri:

  • per i primi 12 mesi l'indennità corrisponde al 100% del trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS)percepito o che sarebbe spettato se il richiedente avesse lavorato;
  • per i periodi successivi essa corrisponde all' 80% del trattamento CIGS.

Per quanto tempo


Il lavoratore straniero è iscritto nelle liste di mobilità nei limiti del periodo di validità residua del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a 6 mesi.
La durata dell'indennità varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e all'ubicazione dell'azienda.


La durata dell'indennità
Età del lavoratore Aziende del centro-nord  Aziende del mezzogiorno
fino a 39 anni 12 mesi 24 mesi
da 40 a 49 anni 24 mesi 36 mesi
da 50 anni 36 mesi 48 mesi 

Generalmente l'indennità non può essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianità aziendale del lavoratore, In presenza di determinati requisiti di età e contribuzione l'indennità di mobilità viene pagata fino al conseguimento del diritto alla pensione.


La domanda


La domanda di indennità, a cui deve essere allegato il modulo DS 22 compilato dall'ultimo datore di lavoro, va indirizzata all' INPS e presentata alla Sezione circoscrizionale per l'impiego entro 68 giorni dal licenziamento.


L'indennità di mobilità decorre:

  • dall' 8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni;
  • dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda, negli altri casi.

L'indennità è pagata ogni mese dall'INPS direttamente al lavoratore ed è sospesa quando l'interessato è assunto con contratto a tempo determinato o a tempo parziale.


E' importante sapere che...

  • Il lavoratore viene cancellato dalle liste di mobilità e perde la relativa indennità quando:
    • viene assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato o con contratto di lavoro parasuboridnato (co.co.pro. e mini co.co.co.);
    • diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).
  • Il lavoratore in mobilità che intende intraprendere un'attività autonoma viene cancellato dalle liste e, a richiesta, può percepire anticipatamente l'intero ammontare di indennità di mobilità spettante.
  • Il lavoratore in mobilità che viene assunto con contratto di lavoro part-time o a tempo determinato:
    • mantiene l'iscrizione nella lista;
    • l'indennità di mobilità rimane sospesa;
    • le giornate di lavoro non vengono calcolate ai fini della determinazione del periodo di durata dell'indennità spettante.




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